L’articolo 53, comma 2, lettera b), TUIR individua i proventi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di invenzioni industriali, ecc. (brevetti, know how, articoli per riviste o giornali) percepiti in modo diretto dall’autore o inventore.
In altre parole, trattasi dei compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni tutelate dalle norme sul diritto d’autore, conseguiti anche occasionalmente.
Sui compensi relativi ad utilizzazione economica di opere di ingegno, spetta una deduzione forfettaria a titolo di spese che, ai sensi dell’articolo 54, comma 8, TUIR è pari al:
– 40%, per i soggetti di età inferiore ai 35 anni (nati a partire dal 1° gennaio 1980 compreso);
– 25%, per i soggetti con età superiore o uguale a 35.
La percezione di tali indennità comporta la compilazione del Quadro RL del modello Unico PF.
Premessa
Il diritto d’autore è legato alla creatività e all’originalità di una prestazione (Codice Civile, art. 2575 e seguenti; Legge 22 aprile 1941, n. 633). Formano oggetto del diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono:
– alle scienze;
– alla letteratura;
– alla musica;
– alle arti figurative;
– all’architettura;
– al teatro;
– e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
Tale diritto si scinde in tre partizioni:
– il diritto esclusivo di pubblicare l’opera;
– il diritto esclusivo di utilizzarla economicamente;
– il diritto di rivendicare la paternità dell’opera che spetta all’autore anche successivamente alla cessione dei primi due.
I primi due diritti hanno carattere patrimoniale e possono essere oggetto di cessione, mentre l’ultimo ha carattere personale quindi inalienabile ed imprescrittibile.
Tipologia di reddito
I redditi derivanti dalla cessione dei diritti d’autore, ai fini dell’Irpef, si configurano come:
– redditi di lavoro autonomo se percepiti (criterio di cassa) dall’autore persona fisica ed a condizione che gli stessi diritti non costituiscano beni relativi ad un’impresa (art. 53, co. 2, lett. b), D.P.R. 917/1986);
– redditi diversi se percepiti (criterio di cassa) da persone fisiche diverse dall’autore che non agiscano in qualità di imprenditori (art. 67, co. 1, lett. g), D.P.R. 917/19);
– redditi diversi se percepiti (criterio di cassa) da enti non commerciali che li ottengano nell’ambito della propria attività istituzionale (art. 67, co. 1, lett. g), D.P.R. 917/1986);
– redditi d’impresa se conseguiti (criterio di competenza) da imprese commerciali (art. 55 D.P.R. 917/1986).
Base imponibile e ritenuta
La base imponibile sulla quale applicare le imposte sui redditi è rappresentata:
– dal 75% dell’ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, dall’autore di età non inferiore a 35 anni;
– dal 60% dell’ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, dall’autore di età inferiore a 35 anni;
– dal 75% dell’ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, dalla persona fisica, non imprenditore, che li ha conseguiti a sua volta a titolo oneroso;
– dal 75% dell’ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, dall’ente non commerciale che li ha conseguiti a sua volta, a titolo oneroso, nell’ambito della propria attività istituzionale;
– dal 100% dell’ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti dalla persona fisica, non imprenditore, che li ha conseguiti a titolo gratuito (successione-donazione);
– dal 100% dell’ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, dall’ente non commerciale che li ha a sua volta conseguiti a titolo gratuito nell’ambito della propria attività istituzionale;
– dal 100% dell’ammontare dei proventi in denaro o in natura maturati nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, da un soggetto che agisce nell’ambito dell’esercizio d’impresa, sia essa individuale e/o societaria.
Sui compensi percepiti a titolo di diritto d’autore è prevista l’applicazione di una ritenuta pari al 20% per i soggetti residenti in Italia ed al 30% per i non residenti.
La ritenuta deve essere applicata sulla parte imponibile dell’ammontare dei diritti d’autore, così come indicato al paragrafo precedente.
Risultano esclusi dall’applicazione della ritenuta i compensi erogati ad imprese commerciali residenti (siano esse individuali oppure societarie) ovvero a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Autore e modello Unico
L’autore che abbia percepito nel corso dell’anno 2014 dei corrispettivi per la cessione o concessione in uso di un’opera dell’ingegno tutelata dalle norme sul diritto d’autore deve dichiarare tali compensi nella sezione III rubricata ‘‘Altri redditi di lavoro autonomo’’ di UNICO PF 2015.
Le persone fisiche diverse dagli autori, comprese le persone fisiche che abbiano acquisito i diritti d’autore per successione o donazione, indicheranno invece i compensi percepiti a tale titolo nel 2014 al rigo RL13 della Sezione II A ‘‘Redditi diversi’’ del Quadro RL di UNICO PF 2015.
I redditi percepiti dagli autori stessi devono essere dichiarati al rigo RL25 del Modello UNICO PF 2015.
Come esposto nel paragrafo precedente su tali proventi spettano deduzioni forfettarie nella seguente misura:
– 25% dei proventi stessi se il beneficiario ha un’età pari o superiore a 35 anni alla data di percezione dei redditi dichiarati;
– 40% dei proventi stessi se il beneficiario ha un’età inferiore ai 35 anni.
L’importo della deduzione spettante deve essere indicata al rigo RL29.
Soggetti diversi dall’autore
I redditi, se percepiti da soggetti diversi dall’autore, devono essere dichiarati al rigo RL13 della Sezione II A – ‘‘Redditi diversi’’ del Quadro RL già al netto della riduzione forfettaria del 25% se i diritti da cui derivano sono stati acquisiti a titolo oneroso. Nessuna deduzione spetta per gli acquirenti a titolo gratuito.
(fonte Fiscal News)