C’è tempo fino al 29 dicembre per sanare la mancata presentazione di Unico 2014. Le dichiarazioni, infatti, sono considerate valide se presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine (30 settembre scorso), ferma restando l’applicazione delle sanzioni per il relativo ritardo. Le dichiarazioni presentate dopo 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute.
Si può accedere a tale beneficio a condizione che:
– le violazioni, oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate;
– non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, richiesta di documenti, ecc.), dei quali l’autore della violazione o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
La procedura del ravvedimento richiede:
– la rimozione della violazione commessa, cioè, nel caso specifico, la presentazione della dichiarazione omessa o l’integrazione della dichiarazione validamente presentata;
– il versamento “contestuale” della sanzione ridotta, commisurata al minimo, previsto per la violazione oggetto di regolarizzazione e delle eventuali imposte e interessi.
Adempimento in pratica
Nello specifico, in caso di regolarizzazione di una dichiarazione tardiva, ai fini del versamento della sanzione ridotta il codice tributo da utilizzare è “8911”. Ai fini della regolarizzazione della dichiarazione presentata con ritardo non superiore a 90 giorni il contribuente dovrà:
– presentare la dichiarazione;
– versare la sanzione ridotta, pari a € 25 (1/10 di € 250) per ciascuna dichiarazione.
Qualora, oltre alla presentazione di Unico, il contribuente non avesse presentato anche la Dichiarazione Irap, la violazione potrà essere sanata rispettando i suddetti termini e importi previsti per Unico, cioè:
– presentazione della dichiarazione omessa entro il 29 dicembre 2014;
– versamento della sanzione ridotta, pari a € 25.
Dichiarazione tardiva con imposte dovute
Nel caso in cui dalla dichiarazione presentata con ritardo non superiore a 90 giorni scaturisca un’imposta dovuta, resta ferma l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi. L’omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute può essere regolarizzato eseguendo spontaneamente, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta.
In particolare, la prevista sanzione del 30% viene ridotta:
– dallo 0,2% al 2,8%, se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,2%;
– del 3% (1/10 del 30%), se il pagamento è eseguito tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza;
– del 3,75% (1/8 del 30%), se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione.
Dichiarazione omessa
Come detto, scaduto il termine di 90 giorni, la dichiarazione si considera omessa.In tal caso, non essendo possibile regolarizzare la dichiarazione con il ravvedimento operoso, l’Ufficio applicherà le seguenti sanzioni:
– dal 120% al 240% con un minimo di € 258, in presenza di un debito d’imposta;
– da 258 a 1.032 euro, in assenza di un debito d’imposta.
SANZIONI
Dichiarazione inesatta o irregolare
La dichiarazione validamente presentata (entro il termine previsto ovvero nei 90 giorni successivi), è inesatta o irregolare in presenza di violazioni formali, ossia che non incidono sulla determinazione del tributo.
Relativamente alla sanzione applicabile è necessario distinguere tra violazioni:
– meramente formali, che non arrecano pregiudizio all’attività di controllo dell’Ufficio;
– formali, che arrecano pregiudizio all’attività di controllo dell’Ufficio.
Le prime non comportano l’applicazione di alcuna sanzione, e per le stesse non si rende necessario utilizzare il ravvedimento operoso. Qualora si intenda, comunque, regolarizzare la violazione prima dell’inizio delle attività di verifica, è sufficiente presentare una dichiarazione integrativa.
Le seconde, invece, arrecano pregiudizio all’attività di controllo dell’Ufficio. In particolare, tale fattispecie si riscontra nei seguenti casi:
– dichiarazione non redatta in conformità del modello di dichiarazione approvato (ossia redatta sul modello ministeriale previsto, ma non in conformità alle relative istruzioni);
– omessa o errata e incompleta indicazione di:
– dati rilevanti per l’individuazione del contribuente o del suo rappresentante;
– elementi necessari per la determinazione del tributo;
– ogni altro elemento prescritto per l’effettuazione dei controlli, quale la mancata allegazione del modello degli studi di settore o la mancata compilazione di un quadro o prospetto che non incide sulla determinazione del tributo.
A tali violazioni è applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro (ex art. 8, co. 1, D.Lgs. n. 471/97).
La regolarizzazione mediante il ravvedimento operoso richiede:
– la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva e, pertanto, con riguardo al mod. UNICO 2014, entro il 30.9.2015;
– il versamento della sanzione ridotta, nella misura di 32 euro (1/8 di € 258).
Violazioni sostanziali
Sono sostanziali le violazioni che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo. La sanzione applicabile è differenziata a seconda che l’errore sia o meno rilevabile in sede di liquidazione o di controllo formale della dichiarazione. In presenza di entrambe le tipologie di errore, ai fini del ravvedimento, va presentata “un’unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute”.
In particolare:
VIOLAZIONI RILEVABILI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE O CONTROLLO
Costituiscono errori rilevabili in sede di liquidazione o controllo formale delle dichiarazioni ex art. 36-bis e art. 36-ter, D.P.R. n. 600/73:
– gli errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e/o delle imposte;
– l’indicazione in misura superiore a quella spettante di oneri deducibili o detraibili (ad esempio, spese mediche o contributi previdenziali), ritenute d’acconto e/o crediti d’imposta.
Per tali violazioni è applicabile la sanzione pari al 30% della maggiore imposta dovuta o del minor credito utilizzato; la regolarizzazione delle stesse tramite il ravvedimento operoso richiede:
– la presentazione della dichiarazione integrativa;
– il versamento della maggiore imposta dovuta o il minor credito utilizzato, nonché dei relativi interessi;
– il versamento della sanzione ridotta ad 1/8, quindi pari al 3,75%.
VIOLAZIONI NON RILEVABILI CON LIQUIDAZIONE/CONTROLLO: DICHIARAZIONE INFEDELE
Costituiscono errori non rilevabili in sede di liquidazione o controllo formale delle dichiarazioni ex art. 36-bis e art. 36-ter, D.P.R. n. 600/73:
– l’omessa o errata indicazione di redditi;
– l’errata determinazione dei redditi;
– l’indicazione di indebite detrazioni d’imposta o di deduzioni dall’imponibile.
In tal caso la dichiarazione è infedele e comporta l’applicazione della sanzione in misura compresa tra il 100% e il 200% della maggiore imposta dovuta o del minor credito spettante.
Ai fini della regolarizzazione di tali violazioni tramite il ravvedimento operoso, è necessario:
– presentare la dichiarazione integrativa;
– versare la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante nonché i relativi interessi;
– versare la sanzione ridotta, nella misura del 12,5% (1/8 del 100%).
Dichiarazioni integrative presentate entro 90 giorni
Come sopra evidenziato, la sanzione prevista per la presentazione di una dichiarazione integrativa è superiore a quella applicabile in caso di dichiarazione tardiva. Da ciò discende che, in caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro 90 giorni, la sanzione ridotta dovuta per il ravvedimento risulterebbe più elevata rispetto a quella applicabile per la dichiarazione tardiva.
Di fatto, dunque, risulterebbe maggiormente penalizzato, in sede di ravvedimento, il contribuente che ha presentato la dichiarazione entro il termine previsto (per il mod. UNICO 2014 entro il 30.9.2014), ancorché contenente errori formali o sostanziali, rispetto al contribuente che, entro il medesimo termine, ha omesso di presentare la dichiarazione. Per evitare tale incongruenza, nell’appendice al mod. UNICO 2014 è specificato che, in presenza di una dichiarazione infedele, “se il ravvedimento avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione”, è dovuta la sanzione ridotta, pari a 25 euro, nonché la sanzione del 3,75% della maggiore imposta dovuta/minor credito spettante, anziché la sanzione del 12,5%. Anche in caso di violazione formale, qualora la dichiarazione integrativa venga presentata entro 90 giorni è applicabile la sanzione di 25 euro (anziché € 32).
Costi “Black list”
I soggetti che intrattengono rapporti con operatori (imprese/professionisti) domiciliati nei c.d. Paesi “black list” devono indicare separatamente nel mod. UNICO i costi relativi a tali operazioni.
Presenza delle circostanze esimenti che consentono la deducibilità dei costi.
Qualora il contribuente sia in grado di provare la presenza delle circostanze esimenti, l’omessa indicazione di tali costi:
– non determina l’indeducibilità degli stessi;
– è sanzionata in misura pari al 10% dei costi non indicati, con un minimo di € 500 e un massimo di € 50.000.
Al fine di evitare l’applicazione di detta sanzione è possibile presentare, prima degli accessi, ispezioni e verifiche da parte dell’Ufficio, una dichiarazione integrativa per la quale è applicabile la sanzione ex art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97, da € 258 a 2.065 euro.
L’impresa può altresì avvalersi del ravvedimento operoso se, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (30.9.2015 per il mod. UNICO 2014), provvede a:
– presentare il mod. UNICO integrativo;
– pagare la sanzione ridotta pari a 32 euro (1/8 di € 258).
Se la dichiarazione integrativa è presentata oltre il citato termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si è commessa la violazione ma entro la scadenza dell’attività di accertamento ex art. 43, D.P.R. n. 600/73 (in generale, quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione), la sanzione è applicata in misura piena (da 258 a 2.065 euro).
(Fonte Fiscal News)