Unico 2014, dichiarazioni tardive e rettificative. Ecco come fare

C’è tempo fino al 29 dicembre (ossia 90 giorni dalla scadenza ordinaria del 30 settembre 2014) per procedere alla presentazione del modello Unico 2014. Occorre tenere in considerazione che, dopo tale data, la dichiarazione si considera omessa (se si presenta comunque in ritardo costituisce valido titolo per la riscossione delle imposte). In presenza invece di presentazione del modello Unico nei termini ordinari (30 settembre 2014) è prevista la possibilità di inviare una dichiarazione integrativa con modalità operative diverse per regolarizzare eventuali errori.

Si possono verificare tre casi:

-Il contribuente deve ancora presentare la dichiarazione dei redditi Modello Unico 2014. Egli potrà presentare una dichiarazione tardiva a norma dell’articolo 2, comma 7, del D.P.R. 322/98, entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria. Si ricorda che nel caso del modello UNICO 2014 (PF-SP-SCENC), l’adempimento è scaduto in data 30 settembre 2014;

-Il contribuente ha già presentato il modello Unico 2014, ma intende sostituirla con una nuova. Egli potrà entro il 29 dicembre, presentare la cosiddetta dichiarazione “rettificativa”.

-Il contribuente intende presentare una dichiarazione per correggere eventuali errori e poter dedurre componenti negativi derivanti da errori contabili di competenza 2009. Egli potrà presentare entro il 31 dicembre una dichiarazione integrativa.

Entro il 29 dicembre 2014 è possibile presentare la dichiarazione tardiva tenendo in considerazione che:

-la dichiarazione è soggetta ad una sanzione che va da euro 258 ad euro a 1.032 euro (aumentata fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili) a prescindere dal fatto che le imposte siano state o meno versate;

-entro il 29 dicembre 2014 è possibile sanare la sanzione con l’istituto del ravvedimento operoso. Si dovrà presentare la dichiarazione in via telematica e versare una sanzione ridotta pari ad 1/10 dei 258 euro ovvero 25 euro tramite modello F24 compilando la sezione erario con codice tributo 8911 anno 2013.

Le dichiarazioni che non verranno presentate entro il termine massimo del 29 dicembre 2014 si considerano a tutti gli effetti omesse e quindi fanno scattare le sanzioni. Verranno sanzionate imputando una percentuale che va dal 120% al 240% dell’imposta accertata. La dichiarazione tardiva nasce quindi per “sanare” i casi in cui vi sia mancata presentazione della dichiarazione.Si deve tener presente che la dichiarazione tardiva è equiparata per legge alla dichiarazione presentata nei termini, ed infatti le scadenze riferite al termine di presentazione della dichiarazione, salvo alcune eccezioni, vanno generalmente comprese nel termine più ampio di 90 giorni dalla scadenza, così come anche ribadito nella circolare 8/E/2010.

Dichiarazione rettificativa

Frequenti sono i casi in cui emergono errori nella compilazione delle dichiarazioni UNICO, IRAP e IVA presentate dai contribuenti all’Ufficio. Trattasi di errori dovuti alla semplice errata digitazione di un importo così come quelli derivanti da una errata valutazione di un onere da dedurre o anche ad una semplice dimenticanza nel dichiarare un reddito.

Le dichiarazioni che non verranno presentate entro il termine massimo del 29 dicembre 2014 siconsiderano a tutti gli effetti omesse. Al verificarsi di tali situazioni, il contribuente ha la possibilità di rimediare agli errori commessi presentando un modello rettificativo/integrativo, così come specificato nel comma 8 dell’art. 2 D.P.R. 322, prima che l’AmministrazioneFinanziaria rilevi la violazione commessa ed emetta l’atto di accertamento.

Il contribuente, presentando una dichiarazione integrativa, rileverà un minor reddito o un minor debito d’imposta o un maggior credito d’imposta, rispetto alla dichiarazione originaria validamente presentata.

Qualora il contribuente si accorga dell’errore commesso, nelle ipotesi in cui i termini di presentazione della dichiarazione siano già scaduti, il contribuente può rettificarla o integrarla presentando una nuova dichiarazione denominata “Dichiarazione integrativa” entro la scadenza prevista per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. In tal caso potrà applicare le regole delravvedimento operoso, usufruendo di sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo.

Se invece il contribuente presenterà la dichiarazione integrativa a sfavore oltre i termini del ravvedimento, ma comunque entro i termini per l’accertamento (31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione), non vengono applicate le riduzioni alle sanzioni. In questo caso si dovrà tener conto della nuova normativa introdotta dal DDL di stabilità all’esame del Parlamento, che prevede alcune variazioni all’istituto del ravvedimento, considerando anche un eventuale allungamento dei termini per il perfezionamento.

L’accertamento In molti casi si può valutare di presentare una dichiarazione integrativa entro i 90 giorni per poter evitare l’allungamento dei termini per l’accertamento. L’Amministrazione Finanziaria in proposito con la circolare n. 31/E del 2013, par.8, ha evidenziato che le dichiarazioni integrative causano un allungarsi dei termini di accertamento con esclusivo riferimento agli elementi rigenerati con la nuova dichiarazione, indipendentemente dal fatto che questi siano a favore o a sfavore del contribuente.Infatti, se un contribuente presenta una dichiarazione integrativa di Unico 2014 entro il prossimo 31 dicembre, evita l’allungamento di un anno dei termini di accertamento, con riferimento agli elementi rettificati.

Errori contabili

Entro il 31 dicembre 2014 scade anche il termine ultimo entro il quale si potrà recuperare con la dichiarazione integrativa la deduzione di componenti negativi derivanti da errori contabili di competenza per l’anno d’imposta 2009. La Circolare 31/E/2013 dell’Amministrazione Finanziaria evidenzia infatti un metodo specifico che mira a recuperare costi (e ricavi) erroneamente non iscritti nel bilancio di competenza a causa di errori contabili.

Deduzione di costi non contabilizzati

Nel caso in cui un costo non sia stato contabilizzato nel corretto esercizio di competenza e non sia, quindi, stato dedotto fiscalmente, e venga rilevato in un periodo d’imposta successivo, il contribuente può recuperare la mancata deduzione fiscale presentando una dichiarazione integrativa a favore (secondo quanto prescritto dall’art. 2, comma 8-bis del D.P.R. 322/1998) per correggere l’annualità in cui c’è stata l’omessa imputazione.

Il recupero del costo può avvenire anche qualora l’annualità oggetto di errore non sia più emendabile con la dichiarazione integrativa a favore: questo il chiarimento dell’Agenzia con la Circolare n.31/E. In questo caso, è necessario ricostruire il risultato delle precedenti annualità interessate dall’errore, riliquidando la dichiarazione relativa all’annualità dell’omessa imputazione e quelle successive. Una volta operata in modo autonomo la riliquidazione, il contribuente, per la prima annualità emendabile, dovrà presentare un’apposita dichiarazione integrativa nella quale confluiscono i risultati delle precedenti riliquidazioni effettuate.

Tassazione di ricavi non contabilizzati

Nel caso in cui un ricavo non sia stato contabilizzato nel corretto esercizio di competenza e, quindi non sia stato tassato fiscalmente e venga rilevato in un periodo d’imposta successivo, il contribuente deve recuperare la mancata tassazione fiscale presentando una dichiarazione integrativa a sfavore (come prescritto dall’art. 2, comma 8 del D.P.R. 322/1998) per correggere l’annualità in cui si è verificata l’omessa imputazione. In tal caso, è necessario presentare dichiarazione integrativa a sfavore, per ciascuna delle annualità precedenti a quella ancora aperta, nelle quali sono evidenziati gli effetti dell’imputazione del componente positivo.

Costi e ricavi non contabilizzati

Un’altra ipotesi, trattata nella circolare in commento, riguarda il caso in cui, per più errori, non siano stati contabilizzati nel corretto esercizio di competenza sia componenti negativi, che componenti positivi. In tale situazione è necessario verificare se il risultato sia o meno complessivamente a favore del contribuente e procedere successivamente alla deduzione o alla tassazione, secondo le modalità appena descritte per il recupero dei costi e per la tassazione dei ricavi.

Se i costi sono maggiori dei ricavi, occorre presentare una dichiarazione integrativa a favore o, se l’annualità non è più emendabile, riliquidare autonomamente la dichiarazione relativa all’annualità dell’omessa imputazione e, nell’ordine, le dichiarazioni presentate per le annualità successive, fino a quella precedente alla prima emendabile (art. 2, comma 8-bis del D.P.R. 322/1998), per la quale il contribuente è tenuto a presentare apposita dichiarazione integrativa agli uffici dell’Amministrazione Finanziaria.

Se, invece, i ricavi sono maggiori dei costi, la correzione fiscale dell’errore avviene presentando delle dichiarazioni integrative a sfavore.

Costi non contabilizzati e dedotti

In ultima analisi l’Amministrazione approfondisce l’ipotesi in cui il costo non sia stato contabilizzato nel corretto esercizio di competenza e, quando sia stato rilevato in bilancio, per correggere l’errore e sia stato dedotto dal reddito d’impresa. Il contribuente dovrà, in questo caso, eliminare gli effetti dell’errata imputazione, prima di procedere al recupero corretto del costo. Il costo dedotto dovrà essere “restituito” all’erario, presentando dichiarazione integrativa a sfavore e versando le maggiori imposte eventualmente dovute per l’anno.

Gli effetti fiscali della correzione

La componente di reddito rilevata a seguito della correzione degli errori contabili non può assumere immediato rilievo fiscale, perché la relativa sopravvenienza passiva o attiva imputata a bilancio non presenta i requisiti della deducibilità in base al principio della competenza fiscale di cui all’articolo 109 del TUIR. Tuttavia le Entrate hanno specificato che, in base al divieto di doppia imposizione, al contribuente deve essere riconosciuto il diritto di recuperare la maggiore imposta corrisposta nel periodo in cui è stato commesso l’errore. Ciò non solo nell’ipotesi di rettifica da parte degli organi di controllo, ma anche nel caso in cui il contribuente abbia autonomamente rettificato precedenti errori contabili. L’obiettivo è evitare lo spostamento del momento impositivo e garantire il rispetto del divieto di doppia imposizione derivante dalla mancata deduzione del componente negativo, o dalla doppia tassazione del provento.

La “remissione in bonis”

L’art. 2, comma 1 del D.L. n. 16/2012, convertito in Legge n. 44/2012 ha introdotto un particolare istituto di ravvedimento operoso: la “remissione in bonis”. Tale forma di ravvedimento operoso è stata pensata per evitare che piccole dimenticanze, relative ad adempimenti formali non eseguiti nei tempi giusti, sbarrino la strada al contribuente che, avendo i requisiti sostanziali, desidera fruire di agevolazioni fiscali o di regimi opzionali. In proposito si vuole sottolineare che per accedere alla regolarizzazione è necessario che:

– la violazione “non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 38/2012, ha ricordato che, in caso di accesso, ispezione, verifica o di altra attività amministrativa di accertamento, riguardante settori impositivi diversi da quello a cui si riferisce il beneficio fiscale o il regime opzionale, non preclude l’opportunità di avvalersi della remissione in bonis attraverso la successiva trasmissione della comunicazione o l’assolvimento dell’adempimento fiscale richiesto;

– “i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento”, per accedere a regimi agevolati o a benefici fiscali, devono essere posseduti alla data originaria di scadenza del termine previsto per la trasmissione della comunicazione o per l’effettuazione del relativo adempimento formale;

– la comunicazione deve essere effettuata o l’adempimento richiesto va eseguito “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”. Con tale espressione, si intende il termine ordinario di presentazione di Unico e non ha alcuna rilevanza il “periodo di tolleranza” di 90 giorni previsto dall’articolo 2, comma 7, del D.P.R. 322/1998. Ciò significa che le dichiarazioni tardive, entro 90 giorni dal termine, si considerano validamente presentate, ma non rilevano ai fini della cosiddetta “remissione in bonis”.

Transfer pricing

I soggetti residenti nel territorio dello Stato, qualificabili come tali ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, che si trovino, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 dell’art. 110 del TUIR (transfer pricing), dovranno compilare nel modello Unico 2014 il quadro RS al rigo 106.

(fonte Fiscal News)

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