In tema di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri e degli studi di settore, l’Ufficio finanziario è tenuto a svolgere indagini volte ad accertare concretamente la capacità reddituale del contribuente che abbia fornito in sede di contradditorio idonea e documentata giustificazione del rilevato scostamento tra il reddito dichiarato e quello desunto dalla mera applicazione degli standard.
La determinazione del maggior reddito basato sul semplice scostamento dagli studi di settore senza considerare la situazione specifica del contribuente è in contrasto con il principio costituzionale di capacità contributiva (art. 53 della Cost.).
È quanto emerge dalla Sentenza n. 43/02/15 della Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro.
Il caso
La controversia è nata dall’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, in applicazione degli studi di settore, ha contestato al contribuente un maggior reddito per il 2004, con conseguente rideterminazione delle imposte dovute per quell’anno (IVA + IRPEF + IRAP).
Il primo grado di giudizio si è chiuso a favore dell’A.F. Dal che la proposizione dell’appello presso la CTR per la Calabria la quale ha ritenuto fondato la censura attinente al vizio di motivazione, anche perché la CTP non ha considerato adeguatamente le giustificazioni fornite dal contribuente in ordine all’accertato scostamento tra il reddito dichiarato e quello desunto dalla mera applicazione degli studi di settore.
Contraddittorio a pena di nullità dell’accertamento
Secondo costante orientamento della Suprema Corte, la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore, costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività -, ma nasce solo in esito al contraddittorio col contribuente da attivare obbligatoriamente a pena di nullità dell’accertamento.
In occasione del contraddittorio con l’Ufficio il contribuente ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.
L’esito del contraddittorio non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standard al caso concreto – da dimostrarsi dall’ente impositore – quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte.
In caso d’inerzia del contribuente l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standard, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, e il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito.
Motivi della decisione
Nel caso deciso dalla Sentenza in esame, il contribuente, prima che fosse emesso l’avviso di accertamento, aveva instaurato il contradditorio con l’Ufficio per fornire chiarimenti circa l’accertato scostamento.
Tuttavia, secondo la CTR di Catanzaro, di tali chiarimenti, supportati da idonea documentazione, la parte pubblica non ha tenuto conto ai fini dell’emissione dell’atto impugnato, né ha effettuato alcuna indagine mirata ad accertare circostanze diverse e contrarie da quanto risultante dalla documentazione prodotta nella fase precontenziosa.
E allora la CTR calabrese ha ritenuto di non poter condividere la decisione del primo giudice, perché la metodologia seguita dall’Ufficio nell’accertamento dei maggiori redditi imputati al contribuente è stata “caratterizzata di un’acritica trasposizione di un calcolo matematico”.
È principio pacifico, consolidato e insuperabile (v. Corte Costituzionale n. 42 del 1980) che “le presunzioni tributarie non sono di per sé illegittime, ma debbono fondarsi su indici concretamente rilevatori di ricchezza, affinchè l’imposizione non abbia una base fittizia”.
Secondo la Cassazione, poi, “la flessibilità degli strumenti presuntivi trova origine e fondamento proprio nell’art. 53, Cost., non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere da quella che è la capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica” (cfr. sentenza n. 16235 del 2010).
Nel caso di specie, il contribuente ha documentato il fatto di essere rimasto coinvolto in un incidente automobilistico, riportando seri danni fisici, anche sotto il profilo della diminuita capacità lavorativa, il cui cospicuo risarcimento gli aveva permesso di potere realizzare incrementi patrimoniali, con relativo impegno di spesa. “Stando così le cose”, scrivono i giudici d’appello, “atteso che anche la semplice applicazione degli studi di settore non è in linea con i criteri e i principi evidenziati, l’Ufficio finanziario, considerato anche che il ricorrente aveva fornito idonea e documentata giustificazione in ordine all’accertato scostamento, avrebbe dovuto svolgere indagini – che non si riscontrano effettuate – mirate ad accertare concretamente la capacità reddituale del contribuente. Per di più, da tanto deriva che lo scostamento così accertato dall’A.F. non appare supportato da presunzioni gravi, precise e concordanti che possano giustificare l’accertamento impugnato.”
L’appello del contribuente, pertanto, è apparso fondato sicché, in riforma della sentenza di prime cure, la CTR di Catanzaro ha dichiarato illegittimo l’accertamento impugnato.
(fonte Fiscal News)