Imposta al 15% e nessuna scadenza definita a priori. Sono i due elementi di novità contenuti nel Ddl della Legge di Stabilità 2015 che prevede la riforma dei regimi agevolati e, dunque, l’abrogazione dell’attuale “regime dei minimi”. Quest’ultimo, tuttavia, resterà in vigore fino alla scadenza dei 5 anni o comunque fino al compimento del 35esimo anno di età.
Il primo elemento di novità riguarda il limite dei ricavi. Con la modifica in arrivo il limite (prima fissato a 30.000 euro di ricavi o compensi) oscillerà da 15.000 a 40.000 euro, tenendo conto delle differenze tra le attività svolte dai contribuenti. Nel caso di più attività si assume il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi alle diverse attività esercitate (e non quello relativo all’attività prevalente).
Per quanto riguarda le spese di lavoro dipendente l’accesso è consentito solo se il contribuente ha sostenuto spese per l’ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi, mentre per i cespiti, il costo complessivo al lordo degli ammortamenti dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio, non deve superare i 20.000 euro.
Ai fini del calcolo del limite:
per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
per i beni in locazione noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell’art. 9 del Tuir;
i beni utilizzati promiscuamente per l’attività d’impresa/professionale e per l’uso personale concorrono nella misura del 50%;
non rilevano i beni immobili, comunque, acquisiti ed utilizzati nell’esercizio dell’impresa dell’arte o della professione.
Calcolo dell’imposta
L’attività svolta è rilevante non solo per individuare il limite dei ricavi, ma anche per il calcolo dell’imposta dovuta.
Infatti, il reddito imponibile dei nuovi forfettari è individuato:
applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi il coefficiente di redditività individuato anche in questo caso in modo differenziato in base all’attività esercitata.
Il risultato è soggetto ad una imposta sostitutiva di quelle sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, e dell’Irap pari al 15%.
Calcolo d’imposta
L’imposta sostitutiva attualmente al 5% è destinata a salire al 15%.
Si stabilisce anche che dal reddito così calcolato (e quindi prima di applicare l’imposta a forfait del 15%) sono dedotti i contributi previdenziali dovuti.
Inoltre, nel caso di avvio di nuove attività per il primo triennio, il reddito determinato in modo forfettario è ridotto a un terzo a patto che:
nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività oggetto di agevolazione, non deve essere stata esercitata un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
l’attività non deve rappresentare, in alcun modo, una mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, con l’esclusione dell’ipotesi del tirocinio professionale obbligatorio;
in caso di prosecuzione di un’attività di impresa svolta in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi, realizzati nel periodo di imposta precedente a quello di riconoscimento del beneficio, non può essere superiore a quello fissato per categoria economica.
Adempimenti
Per quanto riguarda gli adempimenti:
non è prevista l’applicazione di ritenute d’acconto sui compensi/ricavi e a tal fine è necessario rilasciare apposita ricevuta in cui attesteranno che il reddito prodotto è assoggettato ad imposta sostitutiva;
non vengono considerati sostituti d’imposta e non applicheranno quindi a loro volta le ritenute;
nella dichiarazione dei redditi dovranno indicare il codice fiscale dei percettori dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta;
ai fini Iva:
non si applica la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta;
vige l’esonero dal versamento dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del presidente della repubblica 633 del 1972 con l’unica eccezione di quelli relativi alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto, bollette doganali e certificazione dei corrispettivi;
considerando però che in taluni casi (ad esempio nel caso di prestazioni di servizi ricevute per le quali la norma indica l’obbligo di applicare le regole dell’art. 7-ter) potrebbero essere debitori dell’imposta è stabilito che per quelle operazioni gli stessi sono tenuti al versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
è prevista, comunque, la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari;
nel caso di passaggio da un regime all’altro non si potrà evitare la rettifica della detrazione (con effetti positivi o negativi nelle due diverse ipotesi).
Durata
E’ possibile restare nel regime agevolato senza più vincoli di tempo.
La riforma fa cadere, infatti, il vincolo attuale di permanenza dei cinque anni.
Questa modifica ha un’immediata ricaduta pratica, perché chi sarebbe stato destinato a uscire al termine del quinquennio potrà ancora rimanere. Bisogna ricordare, infatti, che con le regole attuali solo chi ha meno di 35 anni di età può rimanere più dei cinque anni.
Contributi
Il nuovo regime agevolato consente l’accesso (non obbligatorio) a un regime contributivo agevolato. In particolare:
non è prevista l’applicazione del livello minimo imponibile;
i versamenti saranno effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazioni dei redditi;
l’accesso la regime contributivo agevolato avviene per via telematica mediante la comunicazione della scelta all’Inps.
Abrogazione regimi semplificati in vigore
Il nuovo regime sostituirà i regimi agevolati oggi in vigore.
In particolare:
il regime delle nuove iniziative produttive,
il regime dei minimi
saranno sostituti dal nuovo regime agevolato.
È prevista però la possibilità di un passaggio graduale al nuovo regime per coloro i quali già oggi sono contribuenti agevolati.
In particolare i contribuenti che nel 2014 adottano il regime fiscale di vantaggio di poterlo continuare a utilizzare fino al termine del periodo temporale fissato dalla norma originaria (5 anni o compimento dei 35 anni).