Costo del lavoro integralmente deducibile dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap). E’ la novità più importante introdotta dalla Legge di Stabilità 2015. Vediamo nel dettaglio la misura (articolo tratto da Fiscal Focus).
La novità si sostanzia nel taglio dell’intera “componente lavoro”, che oggi resta a carico delle imprese, perché esclusa dalle deduzioni in misura fissa. Tutte le imprese beneficeranno della deducibilità integrale, anche se quelle che impiegano molta forza lavoro, saranno sicuramente quelle più agevolate.
Le società di capitali
Determinano l’IRAP con il c.d. metodo da bilancio. A seguito di specifica opzione, con durata vincolante triennale, tale metodo è utilizzabile anche da parte delle ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria.
La base imponibile IRAP è determinata, considerando le voci desumibili dal Conto economico, effettuando la seguente operazione (art. 5, D.Lgs. 446/97):
+ da A.1 a A.5 Valore della produzione
– da B.6 a B.14 Costi della produzione
+ B.9 Costi per il personale
+ B.10.c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
+ B.10.d Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante
+ B.12 Accantonamenti per rischi
+ B.13 Altri accantonamenti.
Anche se compresi nella voce B.7 (rilevante IRAP) non concorrono al valore della produzione e sono quindi indeducibili i compensi ai co.co.pro. inclusi gli amministratori, agli associati in partecipazione con apporto di esclusivo lavoro, ai lavoratori autonomi occasionali, ai collaboratori commerciali occasionali nonché i relativi oneri contributivi e assistenziali (art. 11, co.1, lett. b, D.Lgs. 446/97);
-anche se compresi nella voce B.14 (rilevante IRAP) non concorrono al valore della produzione e sono quindi indeducibili le perdite su crediti e l’IMU.
Principi fondamentali (metodo da bilancio)
PRINCIPIO DI DERIVAZIONE DAL CONTO ECONOMICO
La base imponibile IRAP è determinata sulla base delle risultanze del Conto economico. I componenti positivi e negativi sono accertati in base ai corretti principi contabili.
PRINCIPIO DI CORRELAZIONE
I componenti positivi e negativi classificabili in voci del Conto economico non rilevanti ai fini IRAP concorrono comunque alla formazione della base imponibile se correlati a componenti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi.
PRINCIPIO DI IRRILEVANZA DEL TUIR
In linea generale sono irrilevanti le norme del TUIR e di altre disposizioni fiscali e quindi le variazioni fiscali ai fini IRES o IRPEF non vanno effettuate. La quantificazione delle voci rilevanti IRAP avviene sulla base dell’ammontare imputato alle specifiche voci di Conto economico.
IL COSTO DEL PERSONALE
Fino a oggi, l’impianto normativo dell’IRAP è sempre stato strutturato in modo da rendere indeducibili in capo al soggetto passivo, quei costi che non costituiscono, ai fini del tributo, componenti positive imponibili per il soggetto percettore. Fra esse rientrano i costi sostenuti per il personale dipendente inclusi nella voce B9) dell’articolo 2425 c.c. e che, per espressa previsione normativa, non sono comunque deducibili anche qualora fossero classificati in una voce diversa del conto economo.
Sulla base di tale premessa, l’Agenzia delle entrate ha affermato che sono deducibili le spese sostenute dall’azienda per acquisire beni e servizi da destinare ai dipendenti per lo svolgimento dell’attività lavorativa nella misura in cui:
- costituiscono spese funzionali all’attività di impresa;
- non assumono natura retributiva per il dipendente.
Ad es. sono considerati tali i costi per l’acquisto di tute e scarpe da lavoro, per i corsi di aggiornamento professionale, per i servizi di mensa e di trasporto collettivo dei dipendenti, le somme erogate a terzi dal datore di lavoro per il viaggio, il vitto e l’alloggio dei dipendenti o dei collaboratori in occasione di trasferte, i rimborsi analitici delle spese di vitto, di alloggio e di viaggio anticipate dal dipendente o dal collaboratore in occasione delle trasferte.
Sono invece indeducibili, le somme erogate al dipendente o al collaboratore a titolo di indennità e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione lorda (ad es. le indennità di trasferta, le indennità di mancato preavviso, le indennità per rischio, i premi aziendali, ecc.).
Dal 2015, tale concetto universalmente valido ai fini Irap, non lo è più grazie alla Legge di stabilità 2015. La componente lavoro sarà integralmente deducibile.
La precedente misura: la riduzione delle aliquote nel 2014
Tale misura si aggiunge a quella precedente, già introdotta con il DL n.66/2014, (conv. con la L. 89/2014), che all’art.2 prevedeva un taglio del 10% delle aliquote ai fini Irap per l’anno 2014.
Per favorire la riduzione del costo del lavoro, in considerazione della nota indeducibilità ai fini Irap delle spese sostenute per il personale dipendente, era infatti stato introdotto un meccanismo semplice di abbattimento delle imposte, il quale si concretizza dal 2014 in una riduzione dell’aliquota. Le minor aliquote, applicabili dal 2014 sono le seguenti:
– Imprese e professionisti: 3,50% (in luogo dell’attuale 3,90%);
– Imprese agricole: 1,70 % (in luogo dell’attuale 1,90%);
– Banche e le imprese finanziarie: 4,20%, (in luogo del 4,65%);
– Assicurazioni: 5,30 % (in luogo del 5,90%);
– Imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori: 3,80% (in luogo del 4,20%).
Il calcolo degli acconti 2014
Come noto, in sede di versamento del secondo acconto, il prossimo 1° dicembre 2014, i contribuenti possono optare:
PER IL METODO STORICO: in tal caso dovrà essere versato un acconto pari al 100% (per le società di persone e le imprese individuali) o al 101,50% (per le società di capitali) dell’imposta versata l’anno prima;
PER IL METODO PREVISIONALE: in tale ultimo caso occorre prestare attenzione al fatto che sono state introdotte specifiche aliquote “transitorie” per il calcolo degli acconti per l’anno 2014.
Più precisamente, le aliquote previste per il versamento degli acconti con il
metodo previsionale sono le seguenti:
Imprese e professionisti: 3,75% ;
Imprese agricole: 1,80%;
Banche e le imprese finanziarie: 4,50%;
Assicurazioni: 5,70%;
Imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori: 4%.
Si ricorda inoltre che, nel caso in cui l’imposta versata, risulti successivamente insufficiente a causa delle errate previsioni, sarà prevista l’irrogazione delle sanzioni per insufficiente versamento.