Spesometro: tutto quello che c’è da sapere

Lo “Spesometro” o “Elenco clienti fornitori” è un adempimento che interessa tutti i soggetti IVA, che dovranno provvedere all’invio entro scadenze pre-determinate. Coloro che liquidano l’imposta nel 2015 con scadenza mensile dovranno presentare la comunicazione polivalente entro il 10 aprile 2015 (le imprese e i lavoratori autonomi sono tenuti a comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA, registrate nel 2014). Entro il 20 aprile 2015 sono chiamati all’adempimento, d’altro canto, tutti coloro che liquidano l’IVA, nel 2015, con periodicità diversa dalla mensile (es. trimestrale o annuale, come coloro che aderiscono a regimi forfettari, quali le nuove iniziative produttive ex art. 13, L. 388/2000).

Si ricorda che anche gli “ex minimi”, cioè coloro che sono fuoriusciti dal regime per mancanza dei requisiti, e che in base all’art. 27 comma 3 del D.L. 98/2011, sono esonerati dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini IRPEFe IVA, sono comunque tenuti alla presentazione dello spesometro.

Commercianti al minuto e agenzie di viaggio senza deroghe nel 2014 – I commercianti al minuto (art.22 D.P.R. 633/72) e le agenzie di viaggio (art.74-ter D.P.R. 633/72) non potranno quest’anno (anno 2014) , godere della deroga alla regola generale, che era limitata agli anni 2012 e 2013: le fatture, emesse da tali soggetti, dovranno essere comunicate sempre, a prescindere dalla soglia (3.600 euro). Dovranno far parte del patrimonio comunicativo tutte le operazioni rilevanti, a prescindere dall’importo.

I produttori agricoli in regime semplificato (art. 34, co. 6, D.P.R. 633/1972) sono anch’essi tenuti a presentare lo spesometro 2015, per le operazioni registrate nel 2014. L’art. 36, co. 8-bis del D.L. 179/2012, conv. con modificazioni dalla L. 221/2012 aveva, infatti, introdotto l’obbligo di presentazione dello spesometro anche per tali soggetti. Successivamente la Circolare n.1/E del 15.02.2013 (quesito 2.1) aveva previsto l’esenzione dall’invio della comunicazione, ma limitandola all’anno 2012. Già dal 2013, dunque, gli agricoltori minimi sono entrati a pieno titolo tra i soggetti obbligati.

Premessa

Con Provvedimento n. 2013/94908 del 2 agosto 2013 l’Agenzia delle Entrate ha rivisto completamente le modalità di effettuazione della comunicazione prevista dall’articolo 21 del D.L. 78/2010 (spesometro o “elenco clienti e fornitori”).

Il 10 e il 20 aprile 2015 sono i prossimi appuntamenti fissati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per l’invio dello spesometro (o meglio “elenco clienti e fornitori”) relativo al 2014.

Il provvedimento prevede che:

– vadano indicate nel modello polivalente, a prescindere dal loro valore unitario, le operazioni documentate con fattura, anche se non per obbligo ma per facoltà (es. quelle eseguite dai medici nei confronti dei propri clienti privati);

– per le operazioni non certificate da fattura (operazioni cosiddette business to consumer), rimane ferma la comunicazione delle operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro al lordo dell’IVA.

Il provvedimento indica, inoltre, alcune esclusioni soggettive e oggettive dall’obbligo di comunicazione, già previste nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 30 maggio 2011, oltre che ulteriori interventi di semplificazione, effettuati a seguito delle richieste delle associazioni di categoria.

Tra le altre semplificazioni, prevede che la comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma analitica ovvero in forma aggregata, ad eccezione di alcune ipotesi espressamente indicate, per le quali l’opzione dell’invio dei dati in forma aggregata non è consentita.

Il provvedimento chiarisce che l’emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l’obbligo di comunicazione dell’operazione, anche se di importo inferiore alla soglia dei 3.600 euro al lordo dell’imposta sul valore aggiunto.

Termini di presentazione

La comunicazione telematica dei dati relativi al 2014 deve essere effettuata:

– da parte degli operatori che effettuano la liquidazione mensile IVA, entro il 10 aprile 2015;

– gli altri operatori, invece, dovranno provvedere all’invio dei dati entro il 20 aprile 2015.

Soggetti tenuti ed esonerati dalla presentazione

In generale, sono obbligati alla comunicazione i soggetti passivi ai fini IVA, che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’imposta.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute durante il periodo cui si riferisce la comunicazione, è necessario distinguere le seguenti ipotesi:

– nell’ipotesi di operazione straordinaria o di trasformazione sostanziale soggettiva che comporti l’estinzione del soggetto, il subentrante ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto;

– se il soggetto non si estingue, l’obbligo di comunicazione rimane a suo carico.

SOGGETTI ESCLUSI DALLA COMUNICAZIONE

Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione dei dati:

– i soggetti che si avvalgono del regime dei “nuovi minimi” di cui all’art. 1, commi da 96 a 117, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;

– lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell’ambito di attività istituzionali, diverse da quelle previste dall’articolo 4 del D.P.R. n. 633/72.

Oggetto della comunicazione

Oggetto della comunicazione sono i corrispettivi relativi alle:

– cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a euro 3.600 al lordo dell’imposta sul valore aggiunto.

L’emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l’obbligo di comunicazione dell’operazione senza soglie.

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

– le importazioni;

– le esportazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. n. 633/72;

– le operazioni intracomunitarie;

– le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria;

– le operazioni di importo pari o superiore a euro 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate;

– operazioni finanziarie esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto già comunicate all’Archivio dei rapporti.

Rimangono ancora escluse quelle operazioni relative a rapporti tra operatori finanziari con finalità di mero regolamento contabile, peraltro già escluse, dalla Circolare n. 18 del 2007, anche dalla segnalazione all’archivio dei rapporti finanziari, trattandosi di operazioni non rilevanti per il monitoraggio delle situazioni a rischio di evasione.

Inoltre, non costituiscono oggetto di comunicazione i rapporti e le operazioni di tipo finanziario effettuate tra compagnie di assicurazione nonché le operazioni riguardanti coassicurazione e riassicurazione che nei fatti non comportano alcuna variazione delle condizioni contrattuali nei confronti del cliente.

SPESOMETRO – OPERAZIONI DA COMUNICARE E DA ESCLUDERE

OPERAZIONI DA INCLUDERE

– cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a euro 3.600 al lordo dell’IVA;

– operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana eP comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’UE ovvero dello SEE, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a 1.000 euro.

OPERAZIONI DA ESCLUDERE

– le importazioni;

– le esportazioni (art. 8, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);

– le operazioni intracomunitarie;

– le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria;

– le operazioni di importo pari o superiore a euro 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate;

– operazioni finanziarie esenti da IVA ex art.10 D.P.R. 633/72E.

Casi particolari

Operazioni in “Reverse charge”: le istruzioni alla compilazione del quadro FR precisano che la casella “Reverse charge” va selezionata nelle ipotesi di cui all’art. 17 commi 5 e 6 del D.P.R. 633/1972 (acquisto di materiale d’oro e d’argento e le prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori) e in quelle di cui all’art. 74 commi 7 e 8 (acquisti di rottami e metalli non ferrosi) dello stesso decreto. Viene pertanto indirettamente richiamata anche la lettera a-bis del citato comma 6 (Reverse charge immobiliare) e quindi pare non si possa sostenere l’esclusione dalla comunicazione per i dati relativi alla cessione di immobili, esonero richiesto a gran voce dalle associazioni di categoria e dagli operatori economici.

Acquisti di servizi da non residenti: le istruzioni al quadro SE precisano che lo stesso accoglie i dati relativi alle prestazioni di servizi documentate da fatture ricevute da soggetti extracomunitari di cui agli articoli da 7-bis a 7-septies del D.P.R. 633/72. L’ampio richiamo (probabilmente inappropriato per gli articoli 7-sexies e 7-septies) vale a ricomprendere in questo quadro anche gli acquisti di beni in Italia fatturati dal rappresentante fiscale.

Scheda carburante: Uno dei dubbi sorti riguardava il trattamento, ossia l’inserimento o meno, nel nuovo spesometro, degli acquisti di carburante tenuto conto che gli stessi possono non essere più supportati dalla scheda carburante, purché i pagamenti avvengano attraverso l’utilizzo di carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari. Le istruzioni al modello polivalente, nel paragrafo dedicato ai “casi particolari”, hanno chiarito che se gli acquisti di carburante avvengano attraverso il pagamento con i cosiddetti “sistemi elettronici”, non vi è obbligo per l’acquirente di segnalare l’acquisto all’interno del modello, visto che gli intermediari finanziari comunicheranno già le transazioni all’anagrafe tributaria.

Permane invece l’obbligo, nel caso in cui, al contrario, l’acquirente utilizzi la scheda carburante, anche inserendo i dati come documento riepilogativo.

La dottrina ritiene, dunque, che la presenza della scheda carburante obblighi al suo inserimento nello spesometro anche in presenza del contestuale pagamento dei singoli importi attraverso carta di credito.

Nella compilazione pratica del modello sarà sufficiente indicare il totale imponibile della singola scheda carburante e il totale imposta, barrando la casella “documento riepilogativo” nel quadro “FR” o “FA”.

Le agenzie di viaggio – Le agenzie di viaggio sono tenute a presentare lo spesometro, alle ordinarie modalità e scadenze. La compilazione del modello presenta alcune problematiche, già affrontate, tra l’altro, in una nota del 28 giugno 2011 dell’Agenzia delle Entrate. Ad esempio, nell’ipotesi di attività di intermediazione svolta dalle agenzie di viaggi in nome e per conto dei vettori (vendita di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima), le operazioni rilevanti ai fini Iva, da indicare nello spesometro, riguardano esclusivamente le fatture emesse per le provvigioni corrisposte dai vettori per lo svolgimento delle attività di intermediazione, pur non applicandosi l’articolo 74-ter dell’IVA.

Un secondo esempio riguarda la fattura emesse dal Tour operator nei confronti del cliente e domiciliata presso l’agenzia di viaggio. Tale fattura va allegata alla copia di fattura, che può essere emessa dalla stessa agenzia di viaggio, che provvede anche alla conservazione. L’obbligo di comunicazione è a carico del solo tour operator.

Le fatture riepilogative mensili emesse dai tour operator andranno registrate tra le operazioni passive degli stessi tour operator (quadro FA, casella 12 ed eventuale casella 13, se trattasi di operazione con IVA e quindi dentro UE) e tra le operazioni attive delle agenzie di viaggi (quadro FA, casella 7, come si ritiene, oppure casella 9 se prevale l’interpretazione che trattasi di operazioni con Iva non esposta).

(fonte Fiscal News)

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