Oggi 20 aprile 2015 scatta la seconda scadenza di presentazione dello spesometro, per i contribuenti che non effettuano la liquidazione con periodicità mensile dell’IVA. Infatti, la comunicazione telematica dei dati relativi al 2014 deve essere effettuata:
– da parte degli operatori che effettuano la liquidazione mensile IVA, entro il 10 aprile 2015;
– gli altri operatori, invece, dovranno provvedere all’invio dei dati entro il 20 aprile 2015.
Vanno incluse le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura (o comunque certificate da tale documento su richiesta del committente) e le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a euro 3.600 al lordo dell’IVA.
Per individuare le operazioni da considerare al fine dell’inclusione nella comunicazione, si deve considerare il momento di registrazione dell’operazione sui registri Iva (acquisti, fatture emesse o corrispettivi), oppure, in mancanza, il momento in cui l’operazione è considerata effettuata ai sensi dell’art. 6, D.P.R. 633/1972, ad esempio la consegna o spedizione per i beni mobili, il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi, ecc.
Per commercianti al dettaglio e tour operator niente obbligo sotto i 3.000 euro al netto dell’IVA ed enti pubblici esclusi dalla comunicazione delle operazioni rilevanti IVA, anche per quest’anno. Un provvedimento (n. 44922) del direttore dell’Agenzia, firmato ieri 31 marzo 2015, sospende l’obbligo per enti pubblici e amministrazioni autonome, già esonerati con riferimento ai dati relativi al 2012 e al 2013,e concede a dettaglianti e operatori turistici un invio “light”, ovvero riservato, come per i due anni precedenti, alle sole fatture di importo pari o superiore al tetto.
Passata la scadenza del 20 aprile 2015, senza aver presentato la comunicazione originaria, è comunque possibile provvedervi tardivamente e versare le sanzioni con le riduzioni avvalendosi del ravvedimento operoso. L’art. 21 co. 1 del D.L. 78/2010, infatti, prevede che venga applicata una sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 471/97: per l’omessa comunicazione o per la sua presentazione con dati incompleti o non veritieri.
In relazione al ravvedimento operoso, è applicabile la disposizione di cui all’art. 13, comma 1, lettera b), ultimo periodo del D.Lgs. 472/97 che consente di regolarizzare la violazione entro un anno dall’originaria scadenza beneficiando di una riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo (32 euro). La sanzione ridotta deve essere versata indicando nel modello F24 il codice tributo “8911”. Non è, invece, applicabile la disposizione di cui all’art. 13, comma 1, lettera c) che consente la riduzione della sanzione ad un decimo del minimo se la dichiarazione è presentata, con un ritardo non superiore a novanta giorni. Il presupposto è che si regolarizzi un’omessa dichiarazione, mentre l’adempimento è una comunicazione.
Va detto, inoltre, che non è più contemplata dal provvedimento attuativo n. 94908 del 02.08.2013 (e, quindi, non è applicabile allo “spesometro” in prossima scadenza) la possibilità di trasmettere, senza l’applicazione di sanzioni, una comunicazione sostitutiva entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati. Tale regolarizzazione, prevista al § 4.4 del primo provvedimento attuativo della comunicazione dei dati rilevanti (n. 184182/2010), non è più applicabile per le operazioni relative ad annualità successive al 2012, compreso.
Premessa
La comunicazione telematica dei dati relativi al 2014 deve essere effettuata:
– da parte degli operatori che effettuano la liquidazione mensile Iva, entro il 10 aprile 2015;
– gli altri operatori, invece, dovranno provvedere all’invio dei dati entro il 20 aprile 2015.
Le istruzioni ministeriale al modello specificano che la periodicità della liquidazione IVA, al fine di stabilire il termine per l’invio della comunicazione, va verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell’anno in cui avviene la trasmissione del modello.
Operazioni da includere o meno del modello
Le operazioni da includere o escludere sono così riassunte:
OPERAZIONI DA INCLUDERE
– cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura;
– cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a euro 3.600 al lordo dell’IVA;
– per motivi di semplificazione, con riguardo alle operazioni relative agli anni 2012 e 2013 e 2014, effettuate da soggetti di cui all’art.22 e 74-ter del D.P.R. 633/72 (commercianti al minuto, ristoratori e tour operator), è consentita la comunicazione delle operazioni attive, per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a euro 3.600, al lordo dell’imposta sul valore aggiunto (Provv. n. 44922 del 31.03.2015).
OPERAZIONI DA ESCLUDERE
– le importazioni;
– le esportazioni (art. 8, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);
– le operazioni intracomunitarie;
– le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria;
– le operazioni di importo pari o superiore a euro 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate;
– operazioni finanziarie esenti da IVA ex art.10 D.P.R. 633/72.
Commercianti al dettaglio e tour operator, resta la soglia dei 3.600
Un provvedimento del direttore dell’Agenzia, firmato lo scorso 31 marzo 2015, sospende l’obbligo per enti pubblici e amministrazioni autonome, già esonerati con riferimento ai dati relativi al 2012 e al 2013, e concede a dettaglianti e operatori turistici un invio “light”, ovvero riservato, come per i due anni precedenti, alle sole fatture di importo pari o superiore al tetto.
Dettaglianti, ristoratori e operatori turistici (articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633/1972) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA, effettuate nel 2014.
Una semplificazione che, ponendosi in continuità con quanto già stabilito per gli anni 2012 e 2013 (provvedimento del 2 agosto 2013), tiene conto delle difficoltà segnalate dagli operatori del settore.
Anche per i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il provvedimento prevede l’esclusione, per l’anno 2014, della comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3 3.000 euro, al netto dell’IVA; esclusione, peraltro, già disposta per gli anni 2012 e 2013 con provvedimento del 2 agosto 2013.
Eventuale regolarizzazion e di errori od omissioni
Oggi scatta la seconda scadenza di presentazione dello spesometro, per i contribuenti che non effettuano la liquidazione con periodicità mensile dell’IVA.
Sostituzione entro oggi 20 aprile 2015 – Qualora la comunicazione sia stata precedentemente trasmessa ed, entro il 20 aprile 2015, ci si è accorti di aver commesso errori, è possibile la sostituzione integrale della comunicazione trasmessa (oppure il suo annullamento) mediante un nuovo invio senza applicazione di sanzioni. Le istruzioni alla compilazione del modello polivalente indicano che nel documento sostitutivo devono essere indicate tutte le posizioni, anche quelle correttamente inviate, escludendo le sole posizioni per le quali si intenda operare la cancellazione ed includendo eventuali nuove posizioni.
Ravvedimento dopo il 20 aprile 2015 – Passata la scadenza del 20 aprile 2015, senza aver presentato la comunicazione originaria, è comunque possibile provvedervi tardivamente e versare le sanzioni con le riduzioni avvalendosi del ravvedimento operoso.
L’art. 21 co. 1 del D.L. 78/2010, infatti, prevede che venga applicata una sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 471/97:
– per l’omessa comunicazione;
– o per la sua presentazione con dati incompleti o non veritieri.
In relazione al ravvedimento operoso, è applicabile la disposizione di cui all’art. 13, comma 1, lettera b), ultimo periodo del D.Lgs. 472/97 che consente di regolarizzare la violazione entro un anno dall’originaria scadenza beneficiando di una riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo (32 euro).
Non è, invece, applicabile la disposizione di cui all’art. 13, comma 1, lettera c) che consente la riduzione della sanzione ad un decimo del minimo se la dichiarazione è presentata, con un ritardo non superiore a novanta giorni. Il presupposto è che si regolarizzi un’omessa dichiarazione, mentre l’adempimento è una comunicazione.
Anche il Provvedimento attuativo del 2 agosto 2013 n. 94908 prevede, seppur con riferimento ad una casistica limitata, che la procedura di annullamento e sostituzione del file precedentemente inviato è attiva fino al termine di un anno della scadenza.
No all’integrativa senza sanzioni entro 30 giorni – Va detto, inoltre, che non è più contemplata dal provvedimento attuativo n. 94908 del 02.08.2013 (e, quindi, non è applicabile allo “spesometro” in prossima scadenza) la possibilità di trasmettere, senza l’applicazione di sanzioni, una comunicazione sostitutiva entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.
Tale regolarizzazione, prevista al § 4.4 del primo provvedimento attuativo della comunicazione dei dati rilevanti (n. 184182/2010), non è più applicabile per le operazioni relative ad annualità successive al 2012, compreso.
La sanzione ridotta deve essere versata indicando nel modello F24 il codice tributo “8911”.
La ricevuta del modello F24 deve essere conservata per essere esibita in caso di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, dato che il predetto codice tributo, si riferisce genericamente alle violazioni tributarie, per cui il pagamento non viene automaticamente “agganciato” all’adempimento.
In ogni caso, in caso di avvenuta contestazione della violazione ed irrogazione della sanzione, è ammessa la definizione agevolata con riduzione della sanzione stessa ad un terzo, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 472/97.
(Fonte Fiscal News)