Spese mediche: come documentare la detrazione in dichiarazione

Come ogni anno siamo prossimi alla dichiarazione dei redditi e ci accingiamo alla raccolta di tutta la documentazione necessaria da consegnare al professionista o al Caf. Tra i tanti documenti, sono spesso rilevanti e corposi quelli che certificano le spese mediche sostenute nell’anno d’imposta, senza i quali non è possibile usufruire della detrazione prevista. Vediamo assieme cosa presentare affinché tale detrazione ci venga riconosciuta.
Anche se ai fini della dichiarazione 730 precompilata la maggior parte dei dati sono già noti all’Agenzia, ciò non toglie che la documentazione debba comunque essere obbligatoriamente conservata, in vista di un possibile controllo da parte dell’Agenzia stessa.
In merito alle spese mediche, che riguardano la quasi totalità dei soggetti, i documenti da presentare per usufruire della detrazione sono molteplici e variano in base alla tipologia della spesa sostenuta. Analizziamo quelli relativi alle spese mediche più frequenti.
Spese per l’acquisto di farmaci con prescrizione medica, da banco (ad esempio collirio, purché indicati con la natura di farmaco), omeopatici o acquistabili presso supermercati e parafarmacie: va presentato e conservato scontrino fiscale parlante/fattura in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità del prodotto acquistato nonché il codice fiscale del destinatario.
Spese mediche generiche, cioè prestazioni rese da medici generici, ovvero certificato medico per qualsiasi fine richiesto (per usi sportivi, per la patente, per apertura e chiusura malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali): va presentata e conservata ricevuta fiscale/fattura rilasciata dal medico o, nel caso in cui la prestazione sia resa nell’ambito del servizio sanitario nazionale, dal ticket.
Prestazioni mediche specialistiche, comprese quelle rese da psicologo e psicoterapeuta, medico legale e biologo nutrizionista (non è un medico ma la figura è inserita nel ruolo sanitario del SSN. Circolare 11/E/2014): va presentata e conservata ricevuta fiscale o fattura rilasciata dallo specialista, dall’ospedale o dal centro sanitario che ha effettuato la prestazione, o ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
Per le spese relative a particolari esami/indagini, quali radiografie, tac, ecografie, endoscopie, elettrocardiogrammi, esami di laboratorio, indagini di diagnosi prenatale, dialisi e trasfusioni, inseminazione artificiale e anestesia epidurale, ginnastica posturale, correttiva e di riabilitazione, laserterapia, cobaltoterapia: va presentata e conservata ricevuta fiscale/fattura della struttura autorizzata operante sotto la responsabilità medica di uno specialista o ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
Per le prestazioni rese da podologo, fisioterapista, massofisioterapista con formazione triennale con titolo conseguito entro il 17 marzo 1999 (RM 96/E del 17/10/2012), logopedista, ortottista/assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale, dietista, infermiere/infermiere pediatrico, ostetrica, igienista dentale: va presentata e conservata ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, o ricevuta fiscale/fattura rilasciata dal professionista.
Se la fattura è rilasciata da soggetto diverso da quello che ha effettuato la prestazione è richiesta l’attestazione che la prestazione è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo.
Se la prestazione è resa dal chiropratico, in caso di chinesiterapia, idrochinesiterapia e fisiochinesiterapia, va presentata e conservata prescrizione medica e ricevuta fiscale/fattura della struttura autorizzata operante sotto la responsabilità medica di uno specialista.
Per le protesi va presentata e conservata, alternativamente:

  • fattura del soggetto autorizzato all’esercizio dell’arte ausiliaria della professione medica;
  • scontrino fiscale accompagnato da attestazione del soggetto autorizzato all’esercizio dell’arte ausiliaria della professione medica dalla quale risulti che l’acquisto/manutenzione della protesi è necessario a sopperire ad una patologia;
  • fattura o scontrino fiscale e prescrizione medica, o autocertificazione, attestante la necessità della protesi per il contribuente o per i suoi familiari a carico, se la certificazione fiscale non è rilasciata da soggetto autorizzato all’esercizio dell’arte ausiliaria della professione medica e se sulla stessa non è riportata l’attestazione del soggetto autorizzato che attesti di aver eseguito direttamente la prestazione.

Per l’acquisto di dispositivi medici va presentato e conservato scontrino/fattura riportante:

  1. la descrizione del dispositivo medico (la generica dicitura “dispositivo medico” non consente la detrazione)
  2. i dati del soggetto che sostiene la spesa

e la documentazione attestante che il prodotto ha la marcatura CE (es: confezione del dispositivo, scheda del prodotto, attestazione del produttore o indicazione in fattura/scontrino da parte del venditore) e, se si tratta di prodotti che non rientrano nell’elenco allegato alla circolare AE 20/2011, è necessaria anche l’indicazione delle direttive europee di settore (93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE).
Risultano detraibili anche le spese relative a ricoveri e degenze e per trapianti di organi; in questo caso vanno presentate e conservate: ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale, ovvero ricevute delle spese di trasporto dell’organo da trapiantare intestate al contribuente.
Per le spese mediche sostenute all’estero valgono le medesime condizioni previste per quelle sostenute in Italia.
Se la documentazione è in lingua inglese, francese, spagnola o tedesca è necessario allegare una traduzione sottoscritta dal contribuente; se è stata redatta in una lingua diversa è necessario allegare una traduzione giurata. Deve essere tradotta in italiano dal contribuente la documentazione in sloveno per i residenti in Friuli Venezia Giulia appartenenti alla minoranza slovena. Non è richiesta la traduzione per la documentazione sanitaria redatta in francese per i residenti in Valle d’Aosta e redatta in tedesco per i residenti a Bolzano.
Per le spese certificate in valuta estera è necessario effettuare una valutazione al cambio del giorno di sostenimento o a quello antecedente più prossimo o, in mancanza del precedente, al cambio del mese in cui tali oneri sono stati sostenuti.
Tutte le spese sopra elencate sono detraibili nella misura del 19%, calcolato sull’importo imponibile al netto della franchigia di euro 129,11, anche se sostenute per conto di familiari fiscalmente a carico.
Tali spese sono detraibili in E1 del 730/2017 ovvero in RP1 del modello Redditi PF 2017.
fonte:Rita Martin
Centro Studi CGN

 

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