Indicazione dei dati catastali dell’immobile e – se i lavori sono effettuati dal proprietario dell’immobile – gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo. Questi i due passi fondamentali per beneficiare della detrazione per spese di ristrutturazione (dal 36 al 50% delle spese) che vanno indicati nella dichiarazione dei redditi. E’ bene sempre conservare ed esibire i documenti indicati nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.
Il decreto legislativo 70/2011 è entrato in vigore dal 14 maggio 2011. Le semplificazioni sono applicabili agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati e agli acquisti di box e posti auto pertinenziali.
Elenco della documentazione
Abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori).
Nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi che la normativa fiscale ammette alla detrazione del 36%-50%, il contribuente è tenuto a redigere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attesti: la data di inizio dei lavori; il fatto che gli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati rientrano tra quelli agevolabili, nonostante la normativa edilizia non richieda alcun titolo abilitativo per la loro effettuazione.
Domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti.
Ricevute di pagamento dell’ICI (ora IMU) se dovuta.
Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese.
In caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori.
Comunicazione preventiva alla ASL indicante la data di inizio dei lavori, se risulta obbligatoria per le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri.
Fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute.
Ricevute dei bonifici di pagamento.
Di fatto la necessità di conservare i documenti sopra elencati non comporta ulteriori o nuovi oneri per il contribuente in considerazione del fatto che i citati documenti erano richiesti anche in vigenza del precedente assetto normativo.
Il nuovo assetto normativo comporta che, ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi (mod. 730/UNICO PF), oltre alle fatture di spesa e ai relativi bonifici di pagamento, sarà necessaria anche la documentazione riportante i dati identificativi dell’immobile (visura catastale) nonché relativa al contratto di affitto nel caso di detrazione fruita dall’inquilino.
Interventi su parti comuni
Il Provvedimento 2 novembre 2011 elenca, per gli interventi su parti comuni, l’obbligo di conservare la delibera assembleare che approva i lavori e la tabella millesimale di ripartizione delle spese. Anche se non menzionata nel citato provvedimento, nel caso di interventi su parti comuni condominiali, rimane ancora valida la possibilità di adottare una soluzione alternativa vale a dire conservare la certificazione dell’amministratore di condominio attestante l’espletamento di tutti gli obblighi previsti e la somma detraibile in capo ad ogni condomino.
Acquisto di box auto pertinenziale
Nonostante non sia espressamente compresa nell’elenco del Provvedimento in esame, nel caso di acquisto o assegnazione di box o posto auto pertinenziale, va conservata l’attestazione delle spese di realizzazione consegnata dall’impresa costruttrice o dalla cooperativa edilizia (su detto importo va calcolata la detrazione spettante al contribuente) e l’atto dal quale risulti il vincolo pertinenziale con l’abitazione.
Se la detrazione è richiesta in relazione ad eventuali acconti, va conservato il preliminare di compravendita, che deve risultare registrato presso l’ufficio competente.
Acquisto di immobili ristrutturati
Il D.M. n. 153/2002 aveva disposto, per l’acquisto di immobili ristrutturati da impresa di costruzione o cooperativa edilizia, l’esenzione dagli adempimenti di cui al D.M. n. 41/1998 (invio della comunicazione di inizio lavori e pagamento con bonifico degli importi agevolabili), pertanto e non dovrebbe essere applicabile l’obbligo di conservazione della documentazione di cui al provvedimento 2 novembre 2011.
Tuttavia, per tali interventi, deve essere conservato l’atto di compravendita/assegnazione dell’immobile dal quale si possa evincere il rispetto delle condizioni normativamente richieste e il prezzo di acquisto dell’immobile sul quale (considerato al 25%) va calcolato l’ammontare della detrazione spettante.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Nel caso in cui l’intervento di recupero del patrimonio edilizio non necessiti di un titolo abilitativo il contribuente è tenuto a redigere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
(fonte Fiscal News)