Con il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 202, n. 221 sono stati introdotti alcuni incentivi per i soggetti che provvedono ad investire in start-up innovative.
In particolare per i soggetti che provvedono ad investire direttamente o per il tramite di organismi di investimento è prevista la possibilità di usufruire di una detrazione di imposta pari al 19% o al 25% a seconda che l’investimento sia effettuato in start-up innovative ovvero in start-up a vocazione sociale o in ambito energetico.
L’incentivo contempla un investimento massimo agevolabile per ciascun periodo d’imposta di non più di 500.000 euro. Esso deve essere mantenuto per almeno due anni.
L’eventuale cessione, anche se parziale, dell’investimento prima del cessato biennio causa la decadenza del beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto maggiorato degli interessi legali. L’importo non detraibile in tutto o in parte nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dell’Irpef dei periodi successivi, ma non oltre il terzo.
Premessa
L’articolo 29, D.L. n. 179/2012 prevede, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, una detrazione IRPEF pari al 19% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative:
– direttamente;
– per il tramite di OICR che investano prevalentemente in start-up innovative.
La detrazione è aumentata al 25% in caso di investimenti in start-up:
– a vocazione sociale ex art. 25, comma 4, D.L. n. 179/2012;
– che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.
L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, € 500.000,00 e deve essere mantenuto per almeno due anni.
L’eventuale cessione anche parziale dell’investimento prima che siano trascorsi due anni comporta:
– la decadenza dal beneficio;
– l’obbligo di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.
Particolarità dell’agevolazione per investimenti in start-up innovative è che:
1. ai fini della verifica della capienza, non si tiene conto delle altre detrazioni spettanti al contribuente;
2. l’ammontare non detraibile, in tutto o in parte, nel periodo di imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’IRPEF nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo.
Le modalità attuative dell’agevolazione sono state definite dal Decreto 30 gennaio 2014.
La detrazione viene evidenziata nel quadro RP del modello Unico PF alla sezione dedicata alle “Altre detrazioni”. Tale sezione è formata da tre righi (RP80, RP81 e RP83) dedicati rispettivamente, alle detrazioni spettanti per:
– investimenti in start-up innovative (rigo RP80);
– mantenimento dei cani guida dei non vedenti (rigo RP81);
– borse di studio delle Regioni o Province autonome di Trento o Bolzano e donazioni all’Ente Ospedaliero Galliera di Genova (rigo RP83).
Le detrazioni spettanti per gli oneri indicati nella sezione VI rigo RP80 confluiscono nel rigo RN21, colonna 1.
Modalità di compilazione
Il rigo RP80 è composto da sei colonne.
La compilazione delle colonne 1 e 2 varia a seconda del tipo di investimento.
In particolare:
– in caso di investimento diretto, è necessario indicare:
– nella colonna 1 il codice fiscale della start-up nella quale è stato effettuato il conferimento;
– nella colonna 2 il codice “1”;
– in caso di investimento indiretto, è necessario indicare:
– nella colonna 1 il codice fiscale dell’organismo di investimento collettivo del risparmio o della società di capitali che investe prevalentemente in start-up innovative;
– nella colonna 2 il codice “2”, in caso di OICR oppure il codice “3” se trattasi di società di capitali che investe prevalentemente in start-up innovabile;
– i contribuenti che partecipano in s.n.c. o s.a.s. indicano:
– nella colonna 1 il codice fiscale di tali società, nel caso in cui queste abbiano loro imputato la parte di investimento in startup per la quale spetta la detrazione;
– nella colonna 2 il codice “4”;
– i contribuenti che partecipano a società di persone per il tramite di società che abbiano optato per la trasparenza fiscale, indicano:
– nella colonna 1 il codice fiscale della società che abbia loro imputato la quota detraibile per investimenti in start-up;
– nella colonna 2 il codice “5”.
In presenza dei codici “4” e “5” non vanno compilate le colonne 3 e 4, ma si indica unicamente nella colonna 5 l’ammontare dell’importo detraibile ricevuto per trasparenza.
La compilazione delle colonne da 3 a 6 è invece indipendente dal tipo di investimento; in particolare, si dovrà indicare:
– nella colonna 3, l’ammontare dell’investimento nella start-up;
– nella colonna 4, il codice che identifica la start-up; in particolare, si dovrà indicare:
– il codice “1”, in caso di investimento in start-up innovative (detrazione 19%);
– il codice “2”, in caso di investimento in start-up a vocazione sociale o in ambito energetico (detrazione 25%);
– nella colonna 5, l’ammontare detraibile che risulta applicando all’importo di colonna 5 la percentuale (19% o 25%) corrispondente al codice indicato in colonna 4.
Se nella colonna 2 è stato indicato il codice 4 o il 5, in tale colonna va indicato l’ammontare dell’importo detraibile ricevuto per trasparenza;
– nella colonna 6, l’ammontare totale della detrazione spettante.
L’importo di tale colonna andrà poi riportato nel rigo RN21, colonna 1.
CAPIENZA MINORE O UGUALE A ZERO
Se la capienza è minore o uguale a zero, la detrazione in oggetto non trova capienza; di conseguenza:
– nella colonna 2 deve essere riportato l’importo indicato a colonna 1;
– nella colonna 3 non deve essere compilata.
CAPIENZA MAGGIORE DI ZERO
In questo caso è necessario confrontare il valore “capienza” con l’importo indicato a colonna 1;
– se “capienza” è maggiore o uguale a RN21, colonna 1, la detrazione trova per intero capienza nell’imposta lorda; di conseguenza:
– la colonna 2 non deve essere compilata;
– la colonna 3 deve essere riportato l’importo indicato a colonna 1;
– se “capienza” è minore di RN21, colonna 1, la detrazione trova parzialmente capienza nell’imposta lorda; di conseguenza:
– nella colonna 2 deve essere riportato l’importo della detrazione che non trova capienza (RN21, col. 1 – capienza). Tale importo va riportato nel rigo RN47, col. 8;
– nella colonna 3 deve essere riportato l’importo della detrazione che trova capienza (RN21, col. 1 – RN21, col. 2).
Decadenza dell’agevolazione
Se si è verificata la decadenza per il verificarsi di una delle condizioni previste dall’art. 6, Decreto 30 gennaio 2014, il contribuente deve compilare il rigo RN40 – “Decadenza start-up – Recupero detrazioni”.
Se il contribuente è decaduto dal beneficio riconosciuto per investimenti in start-up innovative dovrà restituire l’importo detratto, con i relativi interessi legali.
Si riporta:
– nella colonna 1, gli interessi legali sull’imposta non versata per effetto della detrazione, maturati dalla data in cui l’imposta doveva essere pagata;
– nella colonna 2, la detrazione effettivamente fruita nei periodi d’imposta precedenti, non più spettante, comprensiva degli interessi di colonna 1. L’importo indicato aumenterà l’imposta dovuta;
– nella colonna 3, l’eccedenza di detrazione non ancora fruita, non più spettante. L’importo va sottratto dal residuo di detrazione risultante dall’anno precedente, presente nel rigo RN43, col. 7, Mod. UNICO 2014.
Il risultato va poi indicato nel rigo RN20, col. 1, Mod. UNICO 2015.
Nel caso di più investimenti sarà necessario compilare un rigo per ciascuno di essi, utilizzando più moduli. In tal caso, si riporta solo nella colonna 6 del primo modulo la somma degli importi indicati nelle colonne 5 di tutti i modelli.
Caso pratico Supponiamo per un soggetto beneficiario persona fisica per il 2013:
1. che l’Irpef lorda liquidata sia pari a 20.000 euro;
2. che la detrazione da start-up sia pari a 17.000 euro;
3. che le altre detrazioni applicabili in Unico 2014 siano pari a 6.000 euro.
Queste ultime vanno applicate prima della detrazione da start-up e quindi nel modello Unico PF 2014 si è formata una situazione per la quale il contribuente ha sottratto un importo pari a 4.000 euro a titolo di detrazione da start-up, stando attento di riportare in avanti l’eccedenza di detrazione non fruita, pari ad euro 3.000, eccedenza che in assenza del fatto che ha causato la decadenza sarebbe risultata utilizzabile sino al periodo d’imposta 2016.
Supponiamo inoltre che però nel corso del 2014 si sia verificata l’ipotesi di decadenza ad esempio il trasferimento a terzi di tutte le partecipazioni nelle start-up innovative ad ottobre dell’anno 2014.
Nel caso specifico emergono i seguenti effetti fiscali:
– l‘importo da restituire all’Erario sarà pari a 14.000 euro più interessi legali sull’imposta non versata per effetto dell’utilizzo della detrazione, maturati dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Si supponga che detti interessi ammontino ad euro 110;
– nel mod. Unico 2015 non potrà essere applicata più alcuna detrazione connessa al suddetto investimento nelle start-up;
– si verifica la completa sterilizzazione dell’eccedenza di detrazione, pari a 3.000 euro, eccedenza che era stata oggetto di riporto in avanti nel mod. Unico 2014.
L’ipotesi della decadenza trova spazio nel quadro RN, più precisamente nel quadro RN40, dove compare una voce incrementativa delle imposte già liquidate e dovute all’Erario.
Nel rigo RN40 verrà pertanto indicato:
– nella colonna 2, la detrazione effettivamente fruita nei periodi d’imposta precedenti, non più spettante, comprensiva degli interessi di colonna 1.
L’importo della colonna 2 va quindi ad incrementare l’Irpef dovuta dal soggetto dichiarante come liquidata nel quadro RN;
– nella colonna 3 del rigo RN40 l’eccedenza di detrazione non ancora fruita, che per effetto della decadenza non spetta più al contribuente. Tale importo va sottratto dal residuo di detrazione risultante dall’anno precedente, come emergente dal rigo RN43, col. 7 del mod, Unico 2014 e il risultato di tale operazione va poi indicato nel rigo RN20, col. 1 del quadro RN.
(fonte Fiscal News)