SPECIALE DICHIARAZIONI: Unico PF, il versamento

Le persone fisiche devono effettuare il versamento delle imposte dovute a saldo (e come prima rata d’acconto) entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP.

Nel caso in cui tali soggetti decidano di differire il pagamento, il versamento si considera effettuato nei termini se avviene entro il trentesimo giorno successivo al 16 giugno, applicando una maggiorazione dello 0,40%.

Tutti i contribuenti per il pagamento delle imposte devono utilizzare il modello di versamento F24.

– I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica direttamente o tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel

– I contribuenti non titolari di partita iva, possono effettuare i versamenti su modello cartaceo (presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali, agenti della riscossione), oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

Premessa

Le persone fisiche devono effettuare il versamento delle imposte dovute a saldo (e come prima rata d’acconto) entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP. Nel caso in cui tali soggetti decidano di differire il pagamento, il versamento si considera effettuato nei termini se avviene entro il trentesimo giorno successivo al 16 giugno, applicando una maggiorazione dello 0,40%.

In sostanza, per le persone fisiche i termini utili per effettuare il pagamento sono:

– 16 giugno (termine ordinario );

– 17 giugno – 16 luglio (maggiorazione 0,40% ).

Modalità di versamento

Tutti i contribuenti per il pagamento delle imposte devono utilizzare il modello di versamento F24.

I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica con le seguenti modalità:

1) direttamente:

– mediante lo stesso servizio telematico utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali;

– ricorrendo ai servizi di home bankingdelle banche e di Poste Italiane;

– utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario.

2) tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel che aderiscono ad una specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate ed utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate o che si avvalgono dei servizi on line offerti dalle banche e da Poste Italiane.

I contribuenti non titolari di partita iva, possono effettuare i versamenti su modello cartaceo (presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali, agenti della riscossione), oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

A decorrere dal 1° ottobre 2014, per effetto di quanto disposto dall’art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014, è stata prevista l’estensione dell’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e degli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa per i versamenti dell’IVA, IRPEF, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, ecc., contributi previdenziali/assistenziali, nonché dell’IMU, TASI e TARI, da effettuare tramite il mod. F24 anche con riferimento ai soggetti non titolari di partita IVA.

Gli importi delle imposte a saldo (versati in unica soluzione) che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa.

PRINCIPALI CODICI TRIBUTO SEZIONE ERARIO

4001 Irpef Saldo

4033 Irpef Acconto prima rata

4034 Irpef –Acconto seconda rata o unica soluzione

6099 IVA annuale – Saldo

1668 Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario

3801 Addizionale regionale

3844 Addizionale comunale – Saldo

3843 Addizionale comunale – Acconto

1795 Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio – Saldo

1793 Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio – Acconto prima rata

1794 Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio – Acconto seconda rata o unica soluzione

1842 Cedolare secca locazioni –Saldo

1840 Cedolare secca locazioni –Acconto prima rata

1841 Cedolare secca locazioni –Acconto seconda rata o unica soluzione

PRINCIPALI CODICI TRIBUTO SEZIONE INPS

P10 Acconti e saldo professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria

PXX Acconti e saldo professionisti privi di altra copertura previdenziale

P10R Versamenti professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria – rateizzati

PXXR Versamenti professionisti privi di altra copertura previdenziale -rateizzati

DPPI Versamenti dei professionisti – Interessi per rateizzazioni e differimento

AF – CF Contributi dovuti sul minimale di reddito – artigiani (AF)e commercianti (CF)

AP – CP Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale – artigiani (AP)e commercianti (CP)

APR – CPR Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale – rate -artigiani (APR) e commercianti (CPR)

API – CPI Interessi su rate o per differimento artigiani (API) e commercianti (CPI) CODICI TRIBUTO SEZIONE REGIONI

3801 Addizionale regionale all’IRPEF

3805 Interessi per pagamento dilazionato tributi regionali CODICI TRIBUTO SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI

3844 Addizionale comunale all’IRPEF – saldo

3843 Addizionale comunale all’IRPEF – acconto

3857 Interessi per pagamento dilazionato addizionale comunale

Compensazione tra imposte e contributi

L’utilizzo del Mod. F24 consente di effettuare la compensazione tra tributi o contributi a credito e tributi o contributi a debito e il pagamento si esegue per la differenza tra crediti e debiti.

Vi sarà quindi un’ampia libertà di compensazione tra debiti e crediti derivanti dalla dichiarazione unificata.

L’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a € 5.000,00può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Tale operazione permette a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni effettuate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.

Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d’imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, per esempio, all’INPS da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti e dagli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e alla gestione separata dell’INPS. È compensabile anche l’IVA che risulti dovuta per l’adeguamento del volume d’affari dichiarato ai parametri e ai risultati degli studi di settore

La rateazione tra imposte e contributi

Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa.

I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio “Rateazione/Regione/Provincia” del modello di versamento F24. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Si ricorda che gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all’imposta, ma devono essere versati separatamente.

I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2015 ovvero entro il 16 luglio 2015 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo

Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella:

 

I contribuenti titolari di partita IVA possono anch’essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2015, ovvero entro il 16 luglio 2015 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella

 

(fonte Fiscal News)

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email

Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime novità, effettua l’iscrizione alla newsletter di Foceri&partners