SPECIALE DICHIARAZIONI, Unico PF: caratteristiche generali

Il modello Unico PF si compone esclusivamente di 2 modelli utilizzati per la dichiarazione:

– dei redditi,

– annuale IVA.

Si parla di dichiarazione unificata quando la dichiarazione presenta entrambi i modelli, ai quali si allegano eventualmente i modelli degli studi di settore o dei parametri.

La dichiarazione (dei redditi) in forma autonoma invece considera la presentazione dei due modelli in forma separata e deve essere presentata dai seguenti contribuenti:

1. soggetti non titolari di partita IVA,

2. titolari di partita IVA che non intendono/non possono presentare la dichiarazione unificata annuale.

In ogni caso, possono presentare la dichiarazione in via autonoma anche i soggetti che intendono utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso il credito d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale, così come quelli che che presentano la dichiarazione entro il mese di febbraio al fine di poter usufruire dell’esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati Iva.

Premessa

Il modello Unico PF si compone esclusivamente di 2 modelli utilizzati per la dichiarazione:

– dei redditi (ad ogni quadro è premessa la lettera “ R ”);

– annuale IVA (ad ogni quadro è premessa la lettera “V ”), nella sua versione “ordinaria” o “IVA BASE”.

Approvato con Provvedimento del 30 gennaio 2015, il modello Unico PF è stato suddiviso dal Ministero in tre distinti fascicoli, numerati in ordine progressivo (1, 2 e 3).

Tutti i modelli sono a disposizione dei contribuenti sui siti Internet del Ministero dell’Economia e delle finanze (www.finanze.gov.it) e dell’Agenzia delle Entrate ( www.agenziaentrate.gov.it), da cui possono essere prelevati. I fascicoli 1 e 2 possono anche essere ritirati, gratuitamente, presso gli uffici comunali.

FASCICOLO 1 – MODELLO BASE

Il modello base contenente i quadri base della dichiarazione, deve sempre essere compilato.

I facciata

estremi di identificazione del contribuente, informativa sul trattamento dei dati personali ( privacy ) ed altre informazioni generali

II facciata

tipo di dichiarazione presentata, dati identificativi del dichiarante, residente all’estero, dati identificativi del soggetto che presenta la dichiarazione al posto del dichiarante, canone RAI, impegno alla presentazione telematica, visto di conformità, certificazione tributaria

III facciata

scelta per la destinazione dell’ 8 per mille, scelta del 5 per mille, scelta del 2 per mille , firma della dichiarazione

IV facciata

prospetto per familiari a carico, quadro RA (redditi dei terreni)

V facciata

quadro RB (redditi dei fabbricati e altri dati)

VI facciata

quadro RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati) e CR (crediti d’imposta)

VII-VIII facciata

quadro RP (oneri e spese)

IX-X facciata

quadro RN (dati necessari per il calcolo dell’IRPEF), RV (addizionale regionale e comunale all’IRPEF) e CS (contributo di solidarietà)

XI facciata

quadro RX (compensazioni-rimborsi)

FASCICOLO 2

Nel fascicolo 2 sono contenuti i quadri necessari a dichiarare i redditi dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Quadro RH

redditi di partecipazione in società di persone e assimilate

Quadro RL

altri redditi (di capitale, di lavoro autonomo e diversi)

Quadro RM

redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva

Quadro RT

plusvalenze di natura finanziaria

Quadro RR

contributi previdenziali

Quadro RW

investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria – monitoraggio – IVIE/IVAFE

Quadro AC

comunicazione dell’ amministratore di condominio

FASCICOLO 3

Nel fascicolo 2 sono contenuti i quadri necessari per dichiarare i redditi d’impresa, di lavoro autonomo, i crediti d’imposta concessi alle imprese, ecc., da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Quadro RE

redditi di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni

Quadro RF

redditi d’impresa in contabilità ordinaria anche per opzione

Quadro RG

redditi d’impresa in contabilità semplificata

Quadro LM

redditi dei soggetti con regime dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

Quadro RD

reddito da allevamento di animali e reddito da produzione di vegetali ed altre attività agricole

Quadro RS

dati comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG, RH e LM

Quadro RQ

imposte sostitutive e addizionali all’IRPEF

Quadro RU

crediti d’imposta concessi a favore delle imprese

Quadro FC

redditi dei soggetti controllati residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato

Quadro CE

credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero

Quadro TR

trasferimento all’estero della residenza.

LA DICHIARAZIONE IVA

Il modello della dichiarazione annuale IVA 2015, relativa all’anno 2014, è stato approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2015, pubblicato sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.

Sia nella versione “ordinaria” che nel Mod. IVA BASE, i quadri sono contrassegnati dalla lettera “V”; l’informazione circa la compilazione di ciascun quadro va fornita in calce al quadro VL.

La dichiarazione unificata

La dichiarazione unificata annuale è una dichiarazione costituita dalle seguenti dichiarazioni:

– dichiarazione dei redditi;

– dichiarazione IVA .

ai quali si allegano vengono eventualmente allegati i modelli degli studi di settore o dei parametri.

La dichiarazione unificata annuale segue due norme generali:

– il D.L. n. 78/2009 secondo il quale i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA in forma unificata (se a credito d’imposta) possono scegliere di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma, cioè sganciata dal modello UNICO;

– la Circolare 25 gennaio 2011, n.1, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha esteso la facoltà di presentare la dichiarazione IVA a febbraio anche ai contribuenti con saldo IVA annuale a debito.

In ogni caso, la presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio, consente al contribuente di sottrarsi all’ulteriore adempimento della presentazione della Comunicazione annuale dati IVA.

Pertanto la dichiarazione IVA può essere presentata in forma autonoma (per obbligo o per scelta) da tutti i contribuenti.

La Legge di Stabilità 2015 ha apportato importanti modifiche al D.P.R. n. 322/1998 con effetto a partire dalla dichiarazione IVA relativa al 2015.

È previsto infatti:

– l’obbligo di presentare la dichiarazione IVA annuale in forma autonoma (non è pertanto più consentita l’inclusione della stessa nel Mod. UNICO) ed entro il mese di febbraio di ogni anno;

– l’abrogazione dell’obbligo di presentare la comunicazione dati IVA.

I soggetti possono presentare la dichiarazione unificata annuale qualora:

1. il periodo d’imposta coincida con l’anno solare;

2. siano tenuti alla presentazione di entrambe le predette dichiarazioni (redditi e IVA).

La dichiarazione in forma autonoma

La dichiarazione (dei redditi) in forma autonoma deve essere presentata dai seguenti contribuenti:

1. soggetti non titolari di partita IVA;

2. titolari di partita IVA che non intendono/non possono presentare la dichiarazione unificata annuale.

(fonte Fiscal News)

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