Il Quadro AC del modello unico deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio in carica al 31.12 dell’anno di riferimento della dichiarazione al fine di comunicare gli edifici per i quali sono stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio che consente la detrazione IRPEF e all’Anagrafe Tributaria, l’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, co. 8-bis, D.P.R. 29.9.1973, n. 605). Tuttavia per i condomìni con non più di otto condomini, qualora non si è inteso nominare l’amministratore, non troveranno applicazione: – né l’art. 7, comma 9, D.P.R. n. 605/1973 concernente l’obbligo dell’amministratore di condominio di comunicare gli acquisti effettuati nell’anno solare e i dati dei relativi fornitori; – né l’art. 32, primo comma, n. 8-ter), D.P.R. n. 600/1973, disciplinante il potere degli uffici delle Entrate di richiedere agli amministratori di condominio dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale.
Premessa
Il Quadro AC del modello unico deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio in carica al 31.12 dell’anno di riferimento della dichiarazione al fine di comunicare: a) gli edifici per i quali sono stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio che consente la detrazione IRPEF; b) all’Anagrafe Tributaria, l’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, co. 8-bis, D.P.R. 29.9.1973, n. 605).
L’obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell’ambito di un condominio con non più di quattro condòmini (in tal caso non sussiste infatti l’obbligo di nomina di un amministratore).
Negli edifici con meno di quattro condòmini in cui non è stato nominato un amministratore, non sussiste l’obbligo di comunicazione degli acquisti effettuati nell’anno. Come detto, l’obbligo è posto in carico all’amministratore in carica al 31.12 dell’anno di riferimento, indipendentemente dalla data di nomina. Con riferimento alla modalità e i termini di presentazione, gli amministratori di condomìni, obbligati alla presentazione del Mod. UNICO, effettuano la comunicazione allegando il Quadro AC a tale dichiarazione entro il termine di presentazione della stessa. Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o qualora venga presentato il Mod. 730, l’amministratore dovrà presentare il Quadro AC, unitamente al frontespizio del Mod. UNICO, con le modalità e i termini previsti per tale dichiarazione. La mancata presentazione del Quadro AC da parte dell’amministratore comporta a quest’ultimo (e non al condominio) una sanzione di importo compreso tra Euro 258,00 ed Euro 2.065,00.
Sezione I DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO
In presenza di più condomini amministrati, l’amministratore è tenuto a compilare distinti quadri per ciascun condominio. Nei casi in cui sia necessario compilare più Quadri AC in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi dello stesso devono essere riportati su tutti i Quadri. Rispetto allo scorso anno si segnala l’eliminazione dell’indirizzo di cui al Rigo AC1 (condominio) e dei Righi da AC4 a AC10 (fornitori).
Sezione II DATI CATASTALI DEL CONDOMINIO (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)
A seguito della soppressione dell’obbligo di inviare la comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara per i lavori edilizi da effettuare (art. 7, co. 1, lett. q), D.L. 13.5.2011, n. 70), è compito dell’amministratore di condominio indicare nel Quadro AC i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori, in relazione agli interventi sulle parti comuni condominiali (Provv. Agenzia delle Entrate 2.11.2011, n. 149646).
A fronte della compilazione di tale Sezione i vari condòmini provvederanno ad indicare la propria quota di spesa comunicata dall’amministratore, nella propria dichiarazione dei redditi Mod. 730 o UNICO, al fine di fruire della detrazione d’imposta. Nel caso in cui sul condominio siano state sostenute spese agevolabili per la detrazione d’imposta, in assenza di un amministratore, i singoli condòmini saranno tenuti a riportare i dati catastali nella Sezione III-B del Quadro RP. Si tratta degli interventi per i quali è stato eliminato l’obbligo di comunicazione al Centro operativo di Pescara, ossia per: – i lavori iniziati dopo il 13 maggio 2011, e per i quali sono state sostenute spese nel 2014 (mera prosecuzione), indipendentemente dal fatto che per detti lavori siano già state fornite le indicazioni dei dati catastali nel Quadro AC dello scorso Modello; – e i lavori iniziati nel 2014 e per i quali sono state sostenute spese nello stesso anno (nuovo intervento).
Se il condominio non è stato ancora censito, è necessario indicare al momento della presentazione della dichiarazione gli estremi della domanda di accatastamento.
Sezione III DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
È posto a carico degli amministratori di condominio negli edifici l’obbligo di comunicare annualmente all’Anagrafe tributaria l’ammontare dei beni e dei servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Tra i fornitori del condominio sono da considerare anche gli altri condomìni, super condomìni, consorzi od enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto somme superiori a Euro 258,23 a qualsiasi titolo. La dichiarazione deve riguardare gli acquisti effettuati nell’intero anno solare, indipendentemente dall’effettivo periodo di carica dell’amministratore dichiarante. Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti, si applicano le disposizioni dell’art. 6, D.P.R. 26.10.1972, n. 633, che stabilisce il momento in cui, ai fini dell’IVA, si considerano effettuate le operazioni. In linea di massima, le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili; le prestazioni di servizi, invece, si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Se anteriormente al verificarsi degli eventi anzidetti o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
Nel Quadro AC non devono essere riportati i dati relativi ai soggetti a cui sono stati erogati compensi per: forniture di acqua, energia elettrica e gas; acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare, che risultano, al lordo dell’IVA gravante sull’acquisto, di ammontare non superiore complessivamente ad Euro 258,23 per singolo fornitore: in tale ipotesi non devono neppure essere indicati i dati identificativi del relativo fornitore; forniture di servizi che hanno comportato, da parte del condominio, il pagamento di somme soggette a ritenute alla fonte; tali importi, infatti, vanno esposti nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770), che il condominio è obbligato a presentare in qualità di sostituto (es. la ritenuta del 4% da applicare a prestazioni su contratti di appalto di opere e servizi, o la ritenuta del 20% cui sono assoggettati i corrispettivi per le attività di lavoro autonomo anche occasionale).
Condomini non tenuti alla compilazione del Quadro AC
“Per i condomìni con non più di quattro condomini (dal 17 giugno 2013, otto), qualora non si è inteso nominare l’amministratore, le ritenute dovranno essere effettuate da uno qualunque dei condomini che, utilizzando il codice fiscale del condominio medesimo, provvederà ad applicare le ritenute alla fonte, ad effettuare i relativi versamenti e a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta per le ritenute, i contributi e i premi assicurativi.” (Circolare 6 novembre 2000, n. 204, Ministero delle Finanze). Pertanto, per questo tipo di condominio, in mancanza di nomina dell’amministratore, non troveranno applicazione: – né l’art. 7, comma 9, D.P.R. n. 605/1973 concernente l’obbligo dell’amministratore di condominio di comunicare gli acquisti effettuati nell’anno solare e i dati dei relativi fornitori. – e né l’art. 32, primo comma, n. 8-ter), D.P.R. n. 600/1973, disciplinante il potere degli uffici delle Entrate di richiedere agli amministratori di condominio dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale; Ecco che la presentazione del Quadro AC, con non più di otto condomini: è obbligatoria, se è stato nominato l’amministratore; non deve essere effettuata, se non è stato nominato l’amministratore. Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di effettuazione delle ritenute d’acconto e di presentazione del relativo Mod. 770.
(fonte Fiscal News)