SPECIALE DICHIARAZIONI: Unico, il passaggio al regime forfettario

I contribuenti che il 1° gennaio 2015 sono transitati al regime forfettario, provenendo dal regime ordinario, dovranno affrontare le criticità connesse con i cambi di regimi contabili, alcune delle quali hanno un immediato riscontro nella prossima dichiarazione dei redditi.

In particolare si pongono i seguenti problemi:

– evitare nel passaggio di regime i fenomeni di salti o duplicazioni d’imposta;

– come imputare le componenti di reddito originatesi negli anni antecedenti all’applicazione del regime forfettario e rinviate in virtù delle disposizioni stabilite dal TUIR.

Nel modello Unico 2015 dovrà inoltre essere indicata la rettifica dell’Iva già detratta che con il passaggio al nuovo regime agevolato diventa indetraibile.

Premessa

Con riferimento ai contribuenti forfettari imprenditori, considerato che nel nuovo regime risulta applicabile il principio di cassa anche per il reddito d’impresa, si pone il problema di evitare nel passaggio di regime i fenomeni di salti o duplicazioni d’imposta: in particolare, che lo stesso componente reddituale, se positivo, possa essere assoggettato a doppia imposizione, se negativo, sia assoggettato a deduzione analitica nel primo anno, o non sia deducibile in quanto la deduzione dei costi avviene in via forfettaria) nel secondo anno.

I soggetti che passano dal 2015 al regime agevolato, possono trovarsi di fronte a tale problematica. Si pensi, ad esempio:

– al costo relativo alle merci consegnate nel mese di dicembre 2014, le cui fatture, pervenute nel 2014 o nel 2015, sono pagate in tutto o in parte nel 2015;

– alle provvigioni degli agenti di commercio di competenza del 2014 ma che vengono fatturate nel 2015.

Viene posta pertanto la regola in base alla quale nel passaggio dal regime ordinario (competenza) al regime forfettario (cassa) si applica la regola di imputazione prevista per il regime precedente, ossia il principio di competenza.

Se il ricavo conseguito o la spesa sostenuta concorrono a formare il reddito dell’ultimo “periodo ordinario”, il componente così imputato in tale ultimo periodo non assumerà rilevanza più alla formazione del reddito dei periodi successivi.

L’applicazione di tale principio comporta che:

– le fatture attive relative a cessioni di beni la cui consegna è avvenuta nell’ultimo periodo di applicazione del regime ordinario (es. 2014), o le prestazioni di servizi ultimate nel medesimo periodo (es. 2014), sono di competenza di tale periodo;

– l’incasso degli importi relativi alle predette componenti in un periodo di applicazione del regime forfetario (ad esempio 2015) non sarà rilevante ai fini reddituali in tale periodo in quanto il componente ha già concorso a formare il reddito nel periodo precedente;

– le fatture passive relative ad acquisti di beni la cui consegna è avvenuta nell’ultimo periodo di applicazione del regime ordinario (es. 2014) o le prestazione di servizi ultimate nel medesimo periodo (es. 2014), sono di competenza di tale periodo;

– il pagamento degli importi relativi alle predette componenti in un periodo di applicazione del regime forfettario (ad esempio 2015) non sarà “attribuibile” a tale periodo in quanto il componente ha già concorso a formare il reddito nel periodo precedente.

Un commerciante applica il regime forfetario dal 2015. Acquista della merce che gli viene consegnata in data 5/12/2014.

La fattura è stata emessa in data 31/12/2014, ed è pervenuta il 10/1/2015.

Il commerciante ha provveduto al regolare pagamento della stessa in data 31/01/2015 a mezzo banca. La fattura di acquisto dà luogo ad un costo per acquisto merci relativo al 2014.

Esempio

Un agente di commercio decide di applicare il regime forfettario dal 2015. La fattura di provvigioni emessa nel corso del 2015 ma relativa ad una provvigione del 2014, va computata per competenza in tale anno (2014). Il contribuente emette la fattura nel 2015 senza applicazione dell’IVA in quanto già nel regime forfettario. Tuttavia, tale fattura, sebbene venga incassata nel 2015, non concorre alla formazione del reddito di tale periodo, in quanto ha già concorso al reddito 2014.

Esempio

Un contribuente che aderisce dal 2015 al regime forfettario, ha pagato in data 5/7/2014 un premio di assicurazione relativo al periodo 1/7/2014 – 30/06/2015 per un importo pari a € 150,00. La successiva annualità dall’1/7/2015 al 30/6/2016 è invece pagata in data 28/6/2015.

Con riferimento al 2014, concorre alla formazione del reddito il costo di competenza del 2014, ossia un ammontare pari ad € 75,62 relativo al periodo 1/7/2014 – 31/12/2014, (€ 150,00 x 184/365). Con riferimento al 2015, il premio pagato il 28/6/2015 non sarà deducibile, data la forfettizzazione dei costi riconosciuti in vigenza del regime forfettario.

I beni strumentali

Per i beni strumentali già posseduti al momento d’ingresso nel regime forfettario:

– non risultano più deducibili le quote di ammortamento;

– sono irrilevanti le plus/minusvalenze derivanti dalla cessione in vigenza del regime;

– il costo non ammortizzato dei beni al 31 dicembre dell’ultimo “anno ordinario” è quello rilevante ai fini della determinazione della plusvalenza di cessione, qualora avvenga successivamente all’uscita dal regime forfetario.

Con riferimento alla particolare ipotesi nella quale l’acquisto del bene strumentale sia avvenuto alla fine dell’ultimo “periodo ordinario” si ritiene che i beni consegnati entro il 31 dicembre, ancorché non entrati in funzione a tale data, si considerano acquistati prima dell’ingresso nel regime forfettario.

Per tali beni non sarà possibile effettuare la deduzione dell’ammortamento nell’ultimo anno ordinario, in quanto il bene non è entrato in funzione.

Per i beni strumentali dei lavoratori autonomi acquistati prima dell’applicazione del regime forfettario si applica quanto previsto per le imprese, ossia indeducibilità dell’ammortamento in costanza del regime e rilevanza del costo fiscalmente riconosciuto al 31 dicembre dell’ultimo anno di applicazione del regime ordinario ai fini della determinazione della plusvalenza/minusvalenza, qualora avvenga successivamente all’uscita dal regime forfettario.

Componenti rinviati da precedenti periodi d’imposta

Un’ulteriore problematica connessa con il passaggio di regime attiene le componenti di reddito originatesi negli anni antecedenti all’applicazione del regime forfettario e rinviate in virtù delle disposizioni stabilite dal TUIR.

Per le imprese si tratta, ad esempio, delle:

– spese di manutenzione e riparazioni eccedenti il 5% del costo dei beni ammortizzabili, di cui all’art. 102, comma 6, TUIR;

– plusvalenze e sopravvenienze attive per le quali è stata scelta la tassazione rateizzata in più esercizi;

– spese che risultano deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento.

L’art. 1, comma 66, Legge di Stabilità 2015 prevede che:

– “I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfettario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime”.

In tal modo, il periodo d’imposta soggetto a tassazione forfettaria non viene “inquinato” da componenti reddituali relativi alle annualità precedenti.

I componenti positivi e negativi riferiti ad esercizi precedenti e rinviati in osservanza delle disposizioni del TUIR, concorrono a formare il reddito, per le quote residue, dell’ultimo esercizio di applicazione del regime ordinario.

In dichiarazione dei redditi, Mod. UNICO PF 2015, andranno indicati a rigo:

– RG10 colonna 7 i componenti positivi;

– RG22 colonna 8 i componenti negativi.

Si noti che rispetto al regime dei contribuenti minimi, non è più prevista la tassazione del componente positivo se superiore ad € 5.000 (franchigia).

Non è altresì prevista la disposizione esistente nel regime dei minimi in base alla quale il valore delle rimanenze fiscali dell’ultimo anno di applicazione del regime ordinario, riduce l’ammontare dei ricavi durante il regime forfettario.

La suddetta regola prevista in relazione alla determinazione del reddito d’impresa produce effetti anche ai fini dell’IRAP, indicando nel rigo IQ4 colonna 1 le componenti positive e nel rigo IQ10 colonna 1 le componenti negative.

Esempio

Imprenditore in contabilità semplificata che aderisce al nuovo regime dei minimi dal 2015.

Plusvalenza 2013 pari a € 10.000 rateizzata in 5 esercizi:

– Quote residue al 31.12.2014 pari ad € 6.000.

– Manutenzioni e riparazioni eccedenti il 5% con quote di 200 € all’anno:

– Quote residue al 31.12.2014 pari ad € 600.

Entrambe le citate quote residue concorrono alla formazione del reddito 2014.

In particolare la somma algebrica delle due componenti dà un totale di: 5.400 (6.000 – 600)

Tale importo concorre alla formazione del reddito 2014 e deve essere indicato nel modello Unico PF 2015 al rigo RG10.

Sempre se in Unico 2015 PF per il periodo d’imposta 2014 va indicata la quota di plusvalenza di competenza di tale esercizio. L’importo di 2.000 euro va indicato al rigo RG6.

La quota dei costi di manutenzione deducibile nel 2014 corrispondenti ad € 200, vanno indicate al rigo RG22 colonna 8.

Rettifica Iva

Ricordiamo inoltre che il contribuente proveniente dal regime ordinario che accede al regime forfettario è tenuto ad effettuare anche la rettifica Iva.

La rettifica della detrazione dell’IVA va eseguita nella prima dichiarazione annuale IVA presentata dopo l’ingresso nel regime, ossia in quella relativa all’anno precedente al passaggio nel regime in commento.

Il contribuente che al 1° gennaio 2015 è transitato al regime forfettario è, quindi, tenuto al indicare la rettifica Iva nella Dichiarazione Iva 2015 periodo d’imposta 2014.

Nel Mod. IVA 2015 relativo al 2014 a rigo:

– VA14 va indicato che si tratta dell’ultima dichiarazione prima dell’accesso al regime;

– VF56 va indicato l’importo della rettifica con segno negativo, in quanto a sfavore del contribuente.

L’IVA dovuta a seguito della rettifica confluisce dunque all’interno della dichiarazione IVA e concorre alla determinazione dell’importo a debito/credito risultante dalla dichiarazione annuale.

Relativamente all’IVA dovuta a seguito di rettifica della detrazione a sfavore, l’imposta dovuta non deve essere più versata autonomamente: l’importo indicato a rigo VF56 confluisce infatti nel rigo VL all’interno dell’imposta complessiva a debito o a credito che emerge dalla dichiarazione IVA.

La rettifica interessa in particolare:

– le rimanenze di magazzino risultanti al 31 dicembre 2014;

– i servizi non utilizzati al 31 dicembre 2014, quali ad esempio i canoni di leasing fatturati nel 2014 riferiti al 2015;

– i beni ammortizzabili (ad esempio, attrezzature, personal computer, mobili e arredi, autovetture, ecc.);

– gli immobili (ad esempio, capannone, ufficio, ecc.).

Per il calcolo dell’ammontare dell’IVA da “restituire” all’Erario, va considerato che:

– con riferimento alle rimanenze e ai servizi non ancora utilizzati, deve essere rettificato l’intero ammontare dell’IVA a credito detratta all’atto dell’acquisto;

– relativamente ai beni strumentali (diversi dagli immobili), la rettifica deve essere effettuata con riferimento a tanti quinti dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio di tutela fiscale;

– relativamente agli immobili, la rettifica deve essere effettuata con riferimento a tanti decimi dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del decennio di tutela fiscale.

(fonte Fiscal News)

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