Per le società di persone che sono cessate nel corso del 2014 si pone il problema di individuare il termine per il pagamento delle imposte, nonché per la presentazione del Modello UNICO 2015.
Da un punto di vista degli adempimenti, le società di persone che cessano l’attività senza messa in liquidazione, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 48/E/2002, osservano i termini ordinari per l’invio della dichiarazione dei redditi.
In sostanza, la dichiarazione dei redditi di una società di persone cessata nel 2014 senza messa in liquidazione va presentata entro il 30.9.2015, ossia entro il medesimo termine previsto per le società di persone in attività che chiudono il periodo d’imposta al 31.12.2014. Di conseguenza, anche la dichiarazione IRAP andrà presentata entro il medesimo termine, dato che il termine di presentazione della dichiarazione IRAP coincide con quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda il versamento dell’IRAP, questo è fissato al 16.6 dell’anno di presentazione della dichiarazione. Si potrà usufruire in tal caso dalla proroga disposta dal DPCM 9.6.2015, facendo slittare il pagamento al 06.07 ovvero al 20.08 con la maggiorazione dello 0,40%.
Scioglimento società di persone senza messa in liquidazione
Va preliminarmente osservato che, generalmente, la cessazione dell’attività per le società si persone viene effettuata procedendo allo scioglimento senza osservare la fase formale di liquidazione.
Da un punto di vista civilistico, l’art. 2275 del Codice civile prevede la nomina dei liquidatori solo come soluzione residuale nel caso in cui il contratto sociale non preveda altro modo di liquidare l’attivo o i soci non siano d’accordo nel determinarlo.
Nelle società di persone, dunque, la fase “formale” di liquidazione è una fase facoltativa istituita nell’interesse dei soci, i quali possono anche decidere di pervenire all’estinzione della società attraverso una divisione consensuale dei beni e dell’attivo, oppure chiedendo al giudice, nelle forme di un giudizio ordinario di cognizione, di definire i rispettivi rapporti di dare ed avere.
In questo tipo di società la fase liquidatoria non è quindi imposta dalla legge tout court (diversa è l’ipotesi in cui sia il contratto sociale a prevedere come necessaria questa fase – ed in questo caso i soci non potranno che nominare uno o più liquidatori) e può verificarsi anche per effetto dell’accordo tra i soci diretto alla cessazione dell’ente sociale, previa definizione dei rapporti ad esso inerenti.
Al verificarsi dunque di una causa di scioglimento, la società può cessare la propria attività.
Le cause di scioglimento dettate per le società di persone si rinvengono nelle disposizioni dettate per le società semplici. In particolare l’art. 2272 del c.c. individua le seguenti cause di scioglimento per le società semplici:
– decorso del termine;
– conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
– volontà di tutti i soci;
– mancanza pluralità dei soci;
– altre cause previste dal contratto sociale.
Le cause di scioglimento previste per le società semplici sono valide anche per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice. Il Legislatore ha previsto, tuttavia, ulteriori cause di scioglimento per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice, legate alle particolari tipologie societarie, che si rinvengono rispettivamente nell’art. 2308 del c.c. e nell’art. 2323 del c.c.
L’art. 2308 del c.c. prevede le seguenti ulteriori cause di scioglimento per le s.n.c.:
– provvedimento dell’Autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge;
– la dichiarazione di fallimento.
L’art. 2323 del c.c. prevede le seguente ulteriore cause di scioglimento per le s.a.s.:
– la compagine sociale resta composta dei soli soci accomandanti ovvero accomandatari e tale situazione permane oltre il termine massimo di sei mesi previsto per il reintegro della compagine sociale completa di entrambe le tipologie di soci. Se entro lo stesso termine gli accomandatari proseguono l’attività senza sostituire gli accomandanti, la società si trasforma in S.n.c.. Non è invece possibile proseguire l’attività in assenza di soci accomandatari.
Termini presentazione dichiarazione
Per le società di persone che cessano l’attività senza messa in liquidazione, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 48/E/2002, non si applicano le disposizioni dell’art. 5, D.P.R. n. 322/98 in materia di operazioni straordinarie bensì quelle relative alle imprese in attività contenute nell’art. 2 di tale Decreto.
Dunque, da un punto di vista degli adempimenti, le società di persone che cessano l’attività senza messa in liquidazione, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 48/E/2002, osservano i termini ordinari per l’invio della dichiarazione dei redditi.
In sostanza, la dichiarazione dei redditi di una società di persone cessata nel 2014 senza messa in liquidazione va presentata entro il 30.9.2015, ossia entro il medesimo termine previsto per le società di persone in attività che chiudono il periodo d’imposta al 31.12.2014.
Di conseguenza, anche la dichiarazione IRAP andrà presentata entro il medesimo termine, dato che il termine di presentazione della dichiarazione IRAP coincide con quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il modello da utilizzare
Con l’introduzione dell’art. 17 del D.Lgs. n. 175/2014, noto come “Decreto Semplificazioni Fiscali”, pubblicato in G.U. n. 277 del 28.11.2014, viene introdotta la possibilità anche per le società di persone (come già previsto per le società di capitali) di utilizzare i modelli dichiarativi dell’anno precedente, qualora la società abbia un periodo d’imposta a cavallo d’anno.
Secondo quanto stabilito dalla norma, i soggetti quali le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società e associazioni equiparate, con un periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, potranno utilizzare il modello ministeriale Unico e Irap relativo al periodo di imposta precedente.
Tale semplificazione consente di ovviare a tante complicazioni, che si creavano quando i modelli nuovi non erano ancora disponibili o prevedevano ancora degli errori, ancor più quando i nove mesi successivi alla chiusura del periodo d’imposta, si concludevano a gennaio o febbraio dell’anno successivo.
Di conseguenza, in caso di cessazione intervenuta nel corso del 2014, va utilizzato il “vecchio” ossia il mod. UNICO / IRAP 2014.
Termini di versamento ed effetti della proroga
Considerato che il termine ordinario di versamento per le società di persone cessate nel corso del 2014 scade il 16.6.2015, le stesse, qualora esercenti un’attività soggetta agli studi di settore, nonché i relativi soci, sono interessati dalla proroga disposta dal DPCM 9.6.2015.
Pertanto, il versamento del saldo IRAP 2014 va effettuato entro le seguenti date:
Soggetti che non fruiscono della proroga: 16.6 ovvero 16.7.2015 (+ 0,40%)
Soggetti che fruiscono della proroga: 6.7 ovvero 20.8.2015 (+ 0,40%)
La proroga opera a prescindere dell’effettiva applicazione dello studio di settore e pertanto riguarda anche i soggetti interessati da una causa di esclusione o di inapplicabilità, ferma restando l’esclusione dalla proroga per coloro che hanno conseguito ricavi / compensi superiori a € 5.164.569.
A tale proposito si evidenzia che le società cessate nel 2014 sono interessate dalla causa di esclusione dagli studi di settore identificata dal codice “2”. Termini ordinari anche per quanto riguarda il versamento del saldo IVA 2014 e dell’IRAP 2014.
(fonte Fiscal News)