Il prospetto presente nel modello Unico ai righi da RS201 a RS230 di Unico 2015 – SC è destinato alla correzione degli errori contabili derivanti dall’errata o mancata imputazione nell’esercizio di competenza di componenti positivi o negativi di reddito, relativi anche a periodi di imposta non più emendabili ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis del D.P.R. 322/1998.
Gli errori contabili:
– consistono nell’impropria o mancata applicazione di un principio contabile (se le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili);
– possono verificarsi a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, negligenza nel raccogliere tutte le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile.
Tuttavia non si deve sottovalutare l’aspetto della riliquidazione della dichiarazione per l’annualità nella quale è stato commesso un errore di competenza. Tale riliquidazione non riguarda soltanto l’inserimento del costo o del ricavo originariamente dimenticato, ma implica un coinvolgimento di tutte le componenti presenti nella dichiarazione dei redditi, causando variazioni nei risultati (Circolare 31/E/2013).
Premessa
Il prospetto presente nel modello Unico ai righi da RS201 a RS230 di Unico 2015 – SC è destinato alla correzione degli errori contabili derivanti dall’errata o mancata imputazione nell’esercizio di competenza di componenti positivi o negativi di reddito, relativi anche a periodi di imposta non più emendabili ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis del D.P.R. 322/1998.
Tale prospetto è riservato ai contribuenti che per i periodi d’imposta in cui gli errori sono stati commessi erano imprese in contabilità ordinaria (ovvero partecipavano a dette imprese in caso di trasparenza fiscale). Tali periodi devono essere precedenti a quello della dichiarazione integrativa relativa all’anno d’imposta 2014.
I chiarimenti delle Entrate
Con Circolare 24 settembre 2013, n. 31e con la Risoluzione 87/E/2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi in merito al trattamento fiscale applicabile. In particolare è stata spiegata la procedura che deve essere osservata dai contribuenti che, avendo commesso errori in ordine all’imputazione temporale di componenti positivi o negativi di reddito, provvedono in conformità ai principi contabili (Oic o Ias) alla correzione in contabilità e in bilancio, per poi effettuarne la ricollocazione nel periodo corretto di competenza.
Gli errori contabili:
– consistono nell’impropria o mancata applicazione di un principio contabile(se le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili);
– possono verificarsi a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, negligenza nel raccogliere tutte le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile.
IL PROCEDIMENTO
La correzione degli errori contabili deve essere effettuata imputando al conto economico dell’esercizio in cui si individua l’errore un componente a rettifica della voce patrimoniale che, a suo tempo, fu interessata dallo stesso.
Ai fini dichiarativi, il contribuente che non ha imputato il componente negativo nel corretto esercizio di competenza e, in un periodo di imposta successivo, ha contabilizzato un componente negativo per dare evidenza all’errore dovrà presentare una dichiarazione integrativa per correggere l’annualità in cui vi è stata l’omessa imputazione.
Qualora l’annualità oggetto di errore non sia più emendabile con la dichiarazione integrativa a favore, è comunque riconosciuta al contribuente la possibilità di dare evidenza all’elemento di costo non dedotto, attraverso la compilazione del nuovo prospetto “Errori contabili”.
Dal punto di vista fiscale, la procedura prevede che, nella dichiarazione relativa all’esercizio in cui la correzione dell’errore è stata contabilizzata, il contribuente debba innanzi tutto purificare l’effetto connesso a tale rettifica.
Ad esempio:
– se l’errore di competenza dovesse essere stato rilevato nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, tale purificazione deve avvenire attraverso la compilazione del rigo RF31 dell’Unico 2015 SC – codice 37, nel caso in cui si tratti di una variazione in aumento a fronte di un componente negativo fuori competenza iscritto in bilancio tra le sopravvenienze passive.
– se invece ci si trova di fronte ad una variazione in diminuzione apportata per neutralizzare l’effetto di un componente positivo imputato a conto economico per effetto della correzione di un errore di competenza, si deve compilare il rigo RF 55 – codice 35.
In particolare, il prospetto in esame deve essere utilizzato:
– dai soggetti che hanno proceduto alla correzione di errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi nell’esercizio di competenza la cui dichiarazione non è più emendabile;
– dai soggetti sui quali ricadono, a seguito dell’applicazione del regime della trasparenza, gli effetti di tale correzione.
Come chiarito dalla Circolare AE n. 3/2014, tale prospetto può essere compilato anche in caso di disconoscimento del regime consolidato.
Pertanto, il prospetto va compilato:
– nel caso in cui il Mod. UNICO SC 2015 venga presentato come dichiarazione integrativa a favore; il prospetto in esame può essere compilato anche dai contribuenti che, per i periodi di imposta in cui gli errori sono stati commessi, detenevano partecipazioni in società in contabilità ordinaria;
– nel caso in cui il Mod. UNICO SC 2015 venga presentato come dichiarazione integrativa a sfavore nella quale, tuttavia, confluiscono gli effetti di correzione di errori contabili considerati “a favore”.
In ogni caso, gli errori contabili devono essere stati commessi in periodi di imposta precedenti a quello oggetto della dichiarazione integrativa.
In particolare, i righi da RS201 a RS 230 vanno compilati per evidenziare le risultanze delle riliquidazioni dei precedenti periodi di imposta autonomamente effettuate dal contribuente.
La riliquidazione produce infatti effetti:
– con riferimento alla determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito;
– con riferimento a tutte le componenti sintetizzate in dichiarazione che dalla stessa derivano o sulla stessa si commisurano (si pensi, ad esempio, alle perdite d’impresa riportabili).
È pertanto necessario compilare tanti riquadri del prospetto “Errori contabili” quanti sono i periodi di imposta interessati dalle riliquidazioni.
Si tenga infine presente che nel caso in cui gli errori contabili siano stati commessi in periodi d’imposta in cui il soggetto applicava un regime di trasparenza fiscale , il prospetto in esame deve essere compilato:
– sia dal soggetto trasparente (o ex trasparente), che procede alla regolarizzazione degli errori;
– sia dai soci sui quali ricadono gli effetti delle relative riliquidazioni.
Tali considerazioni valgono anche nell’ipotesi in cui il soggetto partecipi (o abbia partecipato) al consolidato fiscale.
La riliquidazione
Una volta purificato l’effetto connesso alla rettifica attraverso la compilazione del rigo RF31 dell’Unico 2015 SC – codice 37 o la compilazione del rigo RF 55 – codice 35, si deve procedere alla riliquidazione della dichiarazione alla quale il componente positivo o negativo è temporalmente attribuibile, nonché di tutte quelle successive, fino ad arrivare al periodo di imposta per il quale è possibile presentare la prima dichiarazione emendabile sotto forma di integrativa.
In quest’ultima si potrà esporre:
– in caso di dichiarazione integrativa a favore, l’entità del credito di imposta che potrà essere utilizzato in seguito alla compilazione del presente prospetto,
– in caso di integrativa a sfavore, l’ammontare delle maggiori imposte dovute.
Ecco che il prospetto dedicato alla correzione degli errori contabili rappresenterà quel prospetto che nella Circolare 31/E/2013 è chiamato “dichiarazione integrativa di sintesi”.
Il ricalcolo coinvolge tutti le componenti.
La riliquidazione della dichiarazione per l’annualità nella quale è stato commesso un errore di competenza non riguarda soltanto l’inserimento del costo o del ricavo originariamente dimenticato, ma implica un coinvolgimento di tutte le componenti presenti nella dichiarazione dei redditi, causando variazioni nei risultati (Circolare 31/E/2013).
Tale considerazione risulta essere molto importante nel momento in cui si decide di fruire dell’opportunità di recuperare la deducibilità di un costo, contabilizzato in violazione dell’inderogabile principio di competenza, in quanto si potrebbero produrre effetti opposti o indesiderati rispetto a quelli cui si intende arrivare presentando la dichiarazione integrativa.
In altri termini il contribuente, in sede di autoliquidazione, non può limitarsi ad inserire il componente negativo al fine di ridurre il reddito e le imposte dovute, ma dovrà anche accertare se il nuovo valore considerato, influenza il risultato dichiarato in altri prospetti di verifica, o conteggi presenti nella dichiarazione.
Andranno pertanto ad influire su:
– il calcolo per la determinazione della quota di imposte pagate all’estero, scomputabili dall’Ires dovuta;
– il calcolo dell’operatività per le cosiddette società di comodo, o per gli studi di settore;
– l’applicabilità della disciplina delle perdite sistematiche;
– il calcolo degli studi di settore.
La compilazione del modello
Il prospetto degli errori contabili va utilizzato in sede di presentazione di una dichiarazione integrativa. Quindi, il prospetto presente in Unico 2015 SC può essere utilizzato nel caso di presentazione di una dichiarazione integrativa successivamente al termine ordinario di presentazione del modello.
Nel rigo RS201 va indicato:
– nella colonna 1, la data di inizio del periodo di imposta in cui è stato commesso l’errore contabile;
– nella colonna 2, la data di fine del periodo di imposta in cui è stato commesso l’errore contabile.
– la colonna 3va compilata indicando il codice fiscale del soggetto che ha commesso gli errori contabili, se diverso dal dichiarante a seguito di operazioni straordinarie con estinzione del dante causa.
Nei righi da RS202 a RS210 va indicato nelle colonne 1, 2, 3 e 4 il riferimento al campo della dichiarazione relativa al periodo di imposta di cui alle colonne 1 e 2 del rigo RS201 nel quale sarebbe stato indicato un diverso importo rispetto al valore originariamente dichiarato, qualora non fosse stato commesso l’errore contabile.
In particolare, è necessario indicare:
– nella colonna 1 il quadro;
– nella colonna 2 il numero del modulo;
– nella colonna 3 il numero di rigo;
– nella colonna 4 il numero di colonna.
– nella colonna 5 andrà invece indicato il diverso importo che sarebbe stato dichiarato nel campo individuato dalle precedenti colonne, se non fosse stato commesso l’errore contabile.
Nel caso in cui i righi da RS202 a RS210 non siano sufficienti, è necessario compilare i righi dei riquadri successivi (RS211-RS220; RS221-RS230), indicando nei campi “Data inizio periodo d’imposta” e “Data fine periodo d’imposta” le stesse date indicate a rigo RS201.
Nei righi da RS211 a RS230 vanno riportati gli effetti sulle dichiarazioni relative a periodi di imposta successivi a quello di cui al rigo RS201 (fino al periodo di imposta precedente a quello oggetto della dichiarazione integrativa), derivanti dalla riliquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta nei quali sono stati commessi errori contabili.
Nel caso in cui siano stati commessi errori contabili anche in uno o più periodi di imposta successivi a quello di cui al rigo RS201 è necessario tenerne conto nelle relative riliquidazioni, barrando la casella “Errori contabili” nel riquadro relativo a ciascun periodo di imposta in cui sono stati commessi errori.
La compilazione dei righi da RS211 a RS 230 è analoga a quella dei righi da RS201 a RS210, alla cui descrizione si rimanda.
(fonte Fiscal News)