Per i contribuenti fiscalmente residenti in Italia che detengono immobili in Francia concessi in locazione, la compilazione di UNICO 2015 deve tener conto:
– della tassazione in Italia dei canoni di locazione. Il contribuente italiano dovrà utilizzare la stessað base imponibile utilizzata per le imposte sui redditi in Francia;
– del credito per le imposte pagate all’estero, così da evitare una doppia imposizione sui redditi. Að tal proposito si deve prestate la massima attenzione al fatto che sono detraibili esclusivamente le imposte sui redditi pagate a titolo definitivo in Francia;
– la compilazione del quadro RW sia per assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale che perð assolvere agli obblighi relativi all’IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all’estero).
Il caso
Un contribuente fiscalmente residente in Italia ha ricevuto degli immobili per donazione. Gli immobili sono situati in Francia. Dall’atto di donazione risulta che si tratta di quattro immobili, ai quali sono stati attribuiti i seguenti valori (in euro): 380.000,00;ð 105.000,00; 71.156,00; 46.000,00. Il valore complessivo degli immobili risultante dall’atto di donazione ammonta ad euro 602.156,00. I suddetti immobili nel 2014 sono stati concessi in locazione: il reddito percepito ammonta ad euro 65.000,00. La base imponibile utilizzata in Francia per la tassazione ai fini delle imposte sui redditi è 51.901.
In Francia il contribuente ha pagato:
– 22.385,00 euro ai fini delle imposte sui redditi;
– 7880,00 di tax foncière.
Vediamo come deve comportarsi il contribuente ai fini dichiarativi e impositivi. Tassazione dei redditi derivanti dal possesso/ locazione di immobili esteri
Per individuare le modalità di concorso al reddito complessivo degli immobili situati all’estero, si rende necessario distinguere gli immobili esteri non locati e gli immobili estere locati.
Per quanto riguarda gli immobili esteri non locati:
– se lo Stato estero tassa gli immobili ai fini dell’imposizione diretta, l’Italia userà la stessa base imponibile; se lo Stato estero non li tassa, saranno esenti anche in Italia.
La compilazione del quadro RL
Alla luce di quanto detto, nel caso di specie il contribuente italiano dovrà utilizzare la stessa base imponibile utilizzata per le imposte sui redditi in Francia. Si tratta in sostanza di quanto percepito al netto delle deduzioni per le spese. Per l’immobile estero locato, si dovrà compilare il quadro RL, rigo RL 12, colonna 2 (da ripotare anche nel quadro RN, rigo RN50, colonna 3).
Si dovrà riportare nel quadro RL, rigo RL 12, la stessa base imponibile utilizzata per le imposte sui redditi in Francia, pari ad euro 51.901,00.
Non va compilata la colonna 1 del rigo RL12, che accoglie esclusivamente gli immobili esteri non locati per i quali è dovuta l’IVIE. I redditi di tali immobili non concorrono alla formazione del reddito complessivo. Immobile estero non locato: le indicazioni in UNICO 2015 Per evitare situazioni di doppia imposizione, il contribuente dovrà compilare il quadro CR per ottenere il credito per le imposte pagate all’estero.
Nel nostro caso il contribuente ha pagato in Francia imposte sui redditi per euro 22.385,00.
Nella compilazione del quadro CR, sezione I-A, si dovrà inserire:
– in colonna 1 il Codice Stato estero, nel nostro caso 029 che indica la Francia;
– in colonna 2 l’anno 2014;
– in colonna 3 il reddito estero che ammonta ad euro 51.901,00;
– in colonna 4 l’imposta pagata in Francia a titolo definitivo nel 2014, pari ad euro 22.365,00; si deve trattare di imposte pagate resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione per le quali non si è già fruito del credito d’imposta nelle precedenti dichiarazioni;
– in colonna 5 il reddito complessivo che nel nostro caso corrisponde al reddito estero, ovvero 51.901,00; in colonna 6 l’imposta lorda italiana relativa all’anno d’imposta 2014;
– in colonna 7 l’imposta netta italiana relativa all’anno d’imposta 2014;
– in colonna 10 il seguente rapporto: (Reddito estero/Reddito complessivo)* quota d’imposta lorda italiana. Nel caso di specie il risultato è 16.042,00 euro;
– in colonna 11 l’importo dell’imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d’imposta lorda, quest’ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo allo stesso Stato ed anno di produzione.
In sostanza, il contribuente potrà scomputare l’imposta pagata a titolo definitivo nello Stato estero nel limite dell’IRPEF dovuta in Italia.
Monitoraggio fiscale e IVIE
Con il c.d. Decreto Monti (D.L. 201/2011, conv. con mod. L. 214/2011) sono state istituite le patrimoniali estere, con l’evidente obiettivo di far emergere materia imponibile dai patrimoni esteri posseduti dalle persone fiscalmente residenti in Italia.
In particolare:
l’art. 19, co. 13, D.L. 201/2011 ha istituito un’imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. A partire da UNICO 2014, periodo d’imposta 2013, la compilazione del quadro RW deve avvenire sia per assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale (art. 4, D.L. 167/1990) che per il calcolo dell’IVIE.
Le principali caratteristiche dell’IVIE
Oggetto
Immobili detenuti all’estero da parte di persone fiscalmente residenti in Italia
Soggetto passivo
Il proprietario dell’immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso, persona fisica fiscalmente residente in Italia.
Misura dell’imposta
L’imposta è stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. L’imposta non è dovuta se l’importo non supera euro 200,00. L’imposta è stabilità nella misura dello 0,4% per gli immobili esteri abitazione principale. In tal caso, spetta un detrazione dell’IVIE pari ad euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Spetta una ulteriore detrazione pari ad euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo della detrazione non può superare 400 euro.
Base imponibile
Immobili UE o SEE:
– Valore catastale utilizzato ai fini dell’imposta patrimoniale;
– Valore catastale determinato come Reddito medio ordinario per coefficienti locali; in mancanza dei coefficienti locali si possono utilizzare i coefficienti IMU o, se più conveniente, adottare altri criteri;
– Costo storico;
– Valore di mercato.
Immobili extra–UE:
– Costo d’acquisto;
– Valore di mercato.
Periodo di riferimento
L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
Credito d’imposta
È concesso un credito per le imposte patrimoniali pagate all’estero. Qualora sussista un’eccedenza di imposta reddituale gravante su immobili ivi situati non utilizzata ai sensi dell’articolo 165 del Tuir, dall’imposta dovuta in Italia per quegli immobili si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, anche un ulteriore credito d’imposta derivante da tale eccedenza.
La compilazione del quadro RW
Per assolvere gli obblighi relativi al monitoraggio fiscale e liquidare l’IVIE si dovrà compilare il quadro RW. Indicando:
– in colonna 1 il codice relativo alla proprietà “1”;
– in colonna 2 il codice “15” relativo a beni immobili;
– in colonna 4 il codice “029” relativo alla Francia;
– in colonna 5 la percentuale di possesso 100%;
– in colonna 6, il criterio di determinazione del valore (“5”).
Nel nostro caso, trattandosi di un immobile situato in Francia, non esistono valore catastali da utilizzare per il calcolo dell’IVIE, né moltiplicatori da applicare al reddito medio ordinario. Pertanto, si potrà utilizzare a scelta il costo storico (602.156,00) o se più conveniente il reddito medio ordinario moltiplicato per i coefficienti IMU;
– in colonna 7 il valore all’inizio del periodo d’imposta;
– in colonna 8, il valore al termine del periodo d’imposta;
– in colonna 12, il numero di mesi di possesso per i beni per i quali è dovuta l’IVIE (“12”);
Infine, nelle colonne 13 e 14 si dovrà calcolare l’IVIE dovuta al netto delle imposte patrimoniali pagate in Francia.
Nel nostro caso non è dovuta IVIE in quanto le imposte pagate nel paese estero (7.880,00) azzerano completamente l’IVIE. Nel caso analizzato abbiamo proceduto a compilare un solo rigo del quadro RW. Questo perché i dati di cui disponevamo sulle imposte patrimoniali pagate nello Stato estero non ci permetteva di distinguere la tax foncière pagata per i singoli immobili.
(fonte Fiscal News)