In base a quanto previsto dall’art. 17, D.P.R. n. 435/2001, per determinare il termine entro cui le società di capitali ed enti equiparati devono effettuare il pagamento delle imposte, è necessario considerare:
– la data di chiusura dell’esercizio;
– la data di approvazione del bilancio (qualora venga superato il termine di 4 mesi).
In linea generale, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e che approvano il bilancio entro i termini ordinari (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio), hanno a disposizione gli stessi termini previsti per le persone fisiche e le società di persone.
Si noti che il termine ordinario entro il quale va approvato il bilancio è previsto dall’art. 2364, comma 2, C.c., in 120 giorni.
Premessa
I termini di versamento dell’Ires discendono dall’art. 17, D.P.R. 435/2001, che, a proposito, dispone che il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione debba essere effettuato “entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta”.
Possono verificarsi alcune circostanze particolari che risultano comunque previste e disciplinate dall’art. 17, co. 1, D.P.R. 435/2001:
– le società che approvano il bilancio oltre il termine di 120 giorni sono tenute al versamento del saldo dovuto e della prima rata di acconto del periodo successivo entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui il bilancio è stato approvato;
– le società che non hanno approvato il bilancio nel termine stabilito sono comunque tenute ad effettuare il versamento:
– entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, in ipotesi di assenza di motivazioni per il rinvio a 180 giorni;
– entro il giorno 16 del mese successivo al termine ultimo di scadenza, nell’ipotesi in cui fossero state presenti motivazioni per il rinvio a 180 giorni.
Sulla base di quanto sopra esposto si evidenzia che, laddove il bilancio sia approvato nel termine di 120 giorni (o nel caso di cui al precedente punto 1), il termine per il versamento sarà il 16° giorno del sesto mese successivo rispetto alla data di chiusura dell’esercizio o il 16° giorno del settimo mese successivo con una maggiorazione pari allo 0,4% dell’importo a titolo di interesse corrispettivo.
Analoghe considerazioni possono essere effettuate per il caso dell’approvazione entro i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio: la proroga di 30 giorni rispetto alla scadenza naturale (16° giorno del mese successivo a quello in cui il bilancio è stato approvato) comporta il versamento dell’interesse corrispettivo.
Vediamo nel dettaglio le diverse ipotesi che si possono presentare.
Approvazione del bilancio nei termini ordinari
Qualora le società di capitali approvino il bilancio nei termini ordinari, ossia entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, in base al comma 1, art. 17, D.P.R. n. 435/2001:
– “Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, è effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta”.
Inoltre, in base all’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 435/2001, a tutti i soggetti è consentito versare le imposte dovute entro il 30º giorno successivo a quello di scadenza del termine con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.
Detto termine dovrà essere rispettato anche dai soggetti IRES che non sono tenuti ad approvare il bilancio.
Esempio: Esercizio coincidente 01/01/2014 – 31/12/2014
Approvazione bilancio nel termine ordinario – 30/04/2015
Versamento 16/06/2015 senza maggiorazioni o 16/07/2015 con maggiorazione 0,40%.
Esempio: Esercizio non coincidente 01/06/2014 – 31/03/2015
Approvazione bilancio nel termine ordinario – 29/07/2015
Versamento 16/09/2015 senza maggiorazioni o 16/10/2015 con maggiorazione 0,40%.
Approvazione del bilancio oltre i termini ordinari (ma entro i 180 giorni)
Ai sensi del comma 1 del citato art. 17, D.P.R. n. 435/2001, i soggetti che, in base a disposizione di legge, approvano il bilancio oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono versare le imposte dovute a saldo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
Anche tali soggetti possono tuttavia beneficiare del differimento al trentesimo giorno successivo a quello appena indicato, con applicazione dello 0,40%.
È il caso tipico del termine speciale (art. 2364, comma 2, C.c.) utilizzato nei limiti di 180 giorni (sei mesi), se statutariamente previsto.
Esempio: Esercizio coincidente 01/01/2014 – 31/12/2014
Approvazione bilancio 29/06/2015 (entro termine speciale 180 giorni)
Versamento 16/07/2015 senza maggiorazioni o 20/08/2015 con maggiorazione 0,40%.
Esempio: Esercizio coincidente 01/04/2014 – 31/03/2015
Approvazione bilancio 25/09/2015 (entro termine speciale 180 giorni)
Versamento 16/10/2015 senza maggiorazioni o 16/11/2015 con maggiorazione 0,40%.
Mancata approvazione del bilancio
Nel caso di mancata approvazione del bilancio il contribuente deve considerare due diverse fattispecie:
1. il bilancio doveva essere approvato nel termine ordinario di 4 mesi.
In tale caso si applica la regola generale che prevede, indipendentemente dalla mancata approvazione del bilancio, il versamento delle imposte entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta;
2. il bilancio doveva essere approvato nel maggior termine di 6 mesi.
In tale caso, in base a quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 1, art. 17, D.P.R. n. 435/2001, il contribuente deve effettuare il versamento delle imposte entro il giorno 16 del mese successivo a quello entro cui si sarebbe dovuto approvare il bilancio.
Esempio: Una società, con esercizio 01/01/2014 – 31/12/2014, non approva il bilancio relativo a tale periodo d’imposta (termine 4 mesi).
Essa dovrà comunque effettuare il versamento a saldo delle imposte sui redditi e IRAP:
– entro il 16 giugno 2015;
– alternativamente potrà posticipare il pagamento al 16 luglio 2015 applicando, a partire dal 17 giugno, la maggiorazione dello 0,40%.
Si applica in questo caso la regola generale che prevede, indipendentemente dall’approvazione del bilancio, il pagamento delle imposte entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.
Esempio:Una società con esercizio 01/01/2014 – 31/12/2014 si avvale del maggiore termine (6 mesi) per l’approvazione del bilancio, ma al 30 giugno 2015 lo stesso non viene effettivamente approvato.
I versamenti delle imposte dovranno essere effettuati:
– entro il 16 luglio 2015;
– alternativamente entro il 20 agosto 2015, applicando a partire dal 17 luglio 2015, la maggiorazione dello 0,40%.
(fonte Fiscal News)