Con l’art. 1, commi 50, 51 e 52, Legge n. 244/2007 sono state riscritte le regole di determinazione della base imponibile IRAP, definendo le modalità di determinazione dell’imposta a seconda che il soggetto passivo sia:
– una società di capitali/ente commerciale (trova applicazione il metodo da bilancio, ex art. 5);
– oppure un’ impresa individuale/società di persone (trova applicazione il metodo fiscale, ex art. 5-bis).
L’articolo 5-bis D.Lgs. n. 446/1997, poi, al comma 2, evidenzia che le imprese individuali e le società di persone possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole previste per i soggetti IRES (ovvero secondo i valori di bilancio). Presupposto necessario è che queste siano in contabilità ordinaria. In ogni caso, l’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 60/2008, ha chiarito che non rileva il fatto che la contabilità ordinaria sia tenuta per scelta o per obbligo.
Premessa
L’art. 18, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, dispone i seguenti limiti di ricavi conseguiti nell’anno precedente, il cui superamento obbliga, alle imprese individuali e società di persone, la tenuta della contabilità ordinaria:
LIMITI TENUTA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
Attività Ricavi anno precedente
Prestazioni di servizi Non superiori a € 400.000,00
Altre attività Non superiori a € 700.000,00
Si deve tener presente che i ricavi vanno individuati in base al principio di competenza e che in caso di inizio attività, è necessario ragguagliare ad anno i ricavi presunti.
Nel caso in cui un’impresa abbia conseguito nel periodo precedente ricavi non superiori ai limiti sopra evidenziati, potrebbe causare il rientro nel regime della contabilità semplificata. Tale eventualità tuttavia incontra un confine qualora l’impresa opti o abbia optato per la determinazione della base imponibile IRAP a valori di bilancio, che è legata alla tenuta della contabilità ordinaria, per obbligo o per opzione.
In ogni caso, a seconda dell’anno di esercizio dell’opzione/revoca per il metodo da bilancio, per il 2015 la tenuta della contabilità può essere così schematizzata:
Se le imprese intendono optare per il metodo da bilancio dal 2015, qualora nel 2014 non siano stati conseguiti ricavi superiori a € 400.000/ € 700.000, è necessario distinguere a seconda che nel 2014 sia stata tenuta:
– la contabilità semplificata. In questo caso l’impresa dovrà optare per la contabilità ordinaria nel quadro VO del Mod. IVA 2016 e mantenerla fino al 2017;
– la contabilità ordinaria per opzione. In questo caso l’impresa dovrà continuare con tale regime fino al 2017;
– la contabilità ordinaria per obbligo. In questo caso l’impresa, anche se potrebbe ritornare alla contabilità semplificata, sarà obbligata a rimanere in contabilità ordinaria e dovrà optare per tale regime nel quadro VO del Mod. IVA 2016 e mantenerlo fino al 2017.
Valutazioni di convenienza
La convenienza ad optare o meno per la determinazione della base imponibile IRAP sulla base dei valori da bilancio, dipende sostanzialmente dalle caratteristiche dell’impresa oggetto di analisi.
Non hanno alcuna influenza sulla scelta dell’opzione:
– i compensi amministratori, per i collaboratori a progetto, occasionali;
– i costi del personale dipendente ed assimilato (anche se classificati in voci diverse dalla B.9);
– gli utili spettanti agli associati in partecipazione;
– la quota degli interessi dei canoni di leasing;
– le perdite su crediti;
– l’IMU;
– l’ammortamento dell’immobile relativamente alla quota riferita al terreno (Circolari Agenzia delle Entrate n. 36/2009, n. 38/2010 e istruzioni ai modelli IRAP).
Concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione i maggiori ricavi derivanti all’adeguamento agli studi di settore, come stabilito dall’art. 2, D.P.R. n. 195/99.
Gli elementi che invece influiscono sulla scelta sono dati dall’entità dicosti/spese per i quali, a fronte di un’integrale rilevanza civilistica, è prevista una deducibilità parziale in ambito fiscale, quali ad esempio:
– l’ammortamento e le spese riferite alle autovetture;
– le spese telefoniche;
– le spese di rappresentanza;
– le manutenzioni e riparazioni eccedenti il 5%;
– sono deducibili gli oneri diversi di gestione iscritti alla voce B.14 del Conto economico;
– i canoni di leasing sono deducibili a prescindere dalla durata del contratto, se non inferiore a quella minima prevista ai fini fiscali dall’art. 102, TUIR;
– con riguardo agli immobili-patrimonio, i relativi ricavi/costi rilevano sulla base di quanto imputato a Conto economico e non invece secondo le risultanze catastali utilizzabili nel caso di applicazione del metodo fiscale;
– le plus/minusvalenze rilevano per l’intero ammontare, a prescindere dall’eventuale rateizzazione fiscale.
Con riferimento alle citate spese a deducibilità limitata l’impatto sulla convenienza è facilmente prevedibile e quantificabile e pertanto è verosimile che l’opzione per il metodo di bilancio risulti conveniente.
Diversamente per le plus/minusvalenze la cui “presenza” non è prevedibile (tenuto conto anche del vincolo triennale dell’opzione) e il cui ammontare potrebbe essere significativo, la valutazione della convenienza non offre un elemento di certezza.
Presenza di plus/minusvalenze – Nel metodo a valori fiscali le plus/minusvalenze non sono tassabili/deducibili se riferite a beni strumentali, indipendentemente dalla natura ordinaria o straordinaria delle stesse, nonché se relative ad immobili-patrimonio.
Al contrario, nel metodo a valori di bilancio, il trattamento ai fini IRAP delle plus/minusvalenze, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 27/2009, è differenziato a seconda della provenienza delle stesse.
Così, ad esempio, in presenza di:
– una plusvalenza derivante dalla cessione di beni strumentali/immobili patrimonio risulta conveniente il metodo a valori fiscali in quanto in tal caso la stessa risulta non tassabile;
– una minusvalenza derivante dalla cessione di beni strumentali/immobili-patrimonio risulta conveniente il metodo a valori di bilancio in quanto in tal caso la stessa risulta deducibile.
(fonte Fiscal News)