I righi da RP4 a RP5 della Sezione I del quadro RP, destinata all’indicazione degli oneri sostenuti nel 2014 per i quali è possibile fruire della detrazione del 19%, ospitano l’esposizione delle seguenti spese:
– Spese per veicoli per portatori di handicap;
– Spese per acquisto di cani guida.
Si definiscono persone con disabilità, quei soggetti che:
1. sono individuati dall’ art. 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero “coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”;
2. sono riconosciuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.
Premessa
I righi da RP4 a RP5 della Sezione I del quadro RP, destinata all’indicazione degli oneri sostenuti nel 2014 per i quali è possibile fruire della detrazione del 19%, ospitano l’esposizione delle spese indicate nella tabella seguente.
Nelle tabelle che seguono, con riferimento a ciascuna spesa, è indicato il rigo dove riportare l’importo pagato e il codice attribuito.
Rigo RP4 Spese per veicoli per persone con disabilità
Nel rigo RP4 indicare le spese sostenute per l’acquisto:
– di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei portatori di handicap di cui all’art. 3 della L. n. 104 del 1992;
– di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordomuti,soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.
Spese di acquisto sostenute per:
– autoveicoli;
– motocarrozzette;
– autoveicoli e motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto disabile;
– autocaravan.
Spese di adattamento
È possibile beneficiare della detrazione relativamente alle spese sostenute per
adattare il veicolo alle esigenze del disabile.
Principali adattamenti al veicolo:
– pedana sollevatrice;
– scivolo a scomparsa ad azione meccanica, elettrica, idraulica;
– braccio sollevatore ad azione meccanica, elettrica, idraulica;
– paranco ad azionamento ad azione meccanica, elettrica, idraulica;
– sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;
– sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
– sportello scorrevole;
– altri adattamenti caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo.
SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Con C.M. n. 15/2005, l’Amministrazione Finanziaria, ha precisato che le spese di manutenzione straordinaria:
– concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo di € 18.075,99;
– per poter essere detratte devono essere sostenute entro i quattro anni dall’acquisto;
– non possono essere rateizzate e, pertanto, in caso di compresenza di acquisto (rateizzato) e spese di manutenzione straordinaria vanno compilati due distinti modelli.
FURTO DELL’AUTOVEICOLO
Come stabilito dalla Circolare n. 15/2005, il contribuente che subisce il furto dell’autoveicolo, può fruire di una nuova detrazione anche prima che sia trascorso un quadriennio dall’acquisto del precedente veicolo.
– Nel caso in cui il veicolo sia stato rubato e non ritrovato, dal limite di € 18.075,99 da porre in detrazione va portato in diminuzione l’eventuale rimborso dell’assicurazione.
– Il nuovo acquisto, inoltre, non pregiudica il diritto all’agevolazione precedentemente acquisita: se il contribuente aveva scelto la rateazione, si potrà quindi verificare che per alcuni anni usufruisca sia delle rate di detrazione relative al veicolo rubato che della detrazione relativa al nuovo veicolo.
In tal caso devono essere compilati due righi RP4 ed essere quindi utilizzati due modelli.
DECESSO DEL DISABILE E RECUPERO DELLE RATE RESIDUE
Qualora il disabile che ha richiesto la rateizzazione sia deceduto quando residuano ancora rate, l’erede tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi per conto del de cuius, può portare in detrazione in un’unica soluzione la somma delle rate residue (Circolare 1 giugno 2012, n. 19, punto 3.1)
Nel rigo RP4 si deve indicare la somma delle rate senza compilare la casella relativa al numero della rata.
ESPORTAZIONE ALL’ESTERO DI VEICOLI
L’esportazione all’estero del veicolo non integra la “cancellazione dal PRA” richiesta per accedere nuovamente alle agevolazioni entro il quadriennio.
La disposizione, infatti, presuppone “la demolizione per l’inutilizzabilità del veicolo, circostanza questa che non ricorre in caso di esportazione” (Circolare 1 giugno 2012, n. 19, punto 3.2, dell’Agenzia delle entrate).
ACQUISTO DI DUE VEICOLI NEL QUADRIENNIO
Con Circolare n. 15/2005 è stato chiarito che nel caso di contribuente:
– disabile con veicolo proprio;
– che acquista, prima dei quattro anni, un nuovo veicolo per il figlio disabile fiscalmente a carico, possono essere portate in detrazione entrambe le spese relative ai due autoveicoli: risulta quindi necessario utilizzare anche in questo caso due righi RP4 e conseguentemente due modelli.
INTESTAZIONE DEL VEICOLO AGEVOLATO
Con R.M. 17 gennaio 2007, n. 4, è stato chiarito che, vista la lettera dell’art. 8, Legge n. 449/1997 disciplinante l’agevolazione, i benefici fiscali possono essere riconosciuti solamente se il veicolo è intestato:
– allo stesso disabile, o in alternativa;
– al soggetto di cui il disabile è a carico.
Pertanto, se il veicolo per il figlio disabile risulta intestato al genitore fiscalmente a carico dell’altro, l’agevolazione non spetta, neppure in caso di comunione dei beni tra i coniugi.
PERDITA DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui il contribuente abbia optato per la rateizzazione delle spese di acquisto del veicolo e successivamente all’acquisto vengano meno le gravi limitazioni alla capacità di deambulazione, le quote residue continuano ad essere detraibili (Circolare n. 24/2004).
Rigo RP5 Spese per l’acquisto di cani guida
In questo rigo può essere indicata la spesa sostenuta per l ’acquisto di un cane guida da parte dei soggetti non vedenti la cui detrazione:
– spetta una sola volta in un arco temporale di 4 anni (salvo i casi di perdita dell’animale);
– è consentita per l’acquisto di un solo cane e per l’intero ammontare del costo sostenuto;
– può essere ripartita in 4 rate annuali di pari importo . In quest’ultimo caso, occorre indicare nell’apposita casella il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire per il 2014, nonché il relativo importo.
(fonte Fiscal News)