La dichiarazione dei redditi può essere presentata:
– in via telematica, direttamente o tramite soggetto abilitato (maggioranza dei soggetti obbligati);
– agli uffici dell’Agenzia delle Entrate abilitati a fornire assistenza ai contribuenti per la compilazione della dichiarazione;
– in forma cartacea, con presentazione ad un ufficio postale (nei casi consentiti).
La dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro i termini stabiliti dall’art. 2, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322:
– dal 2 maggio 2015 al 30 giugno 2015 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
– entro il 30 settembre 2015 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Premessa
La dichiarazione dei redditi può essere presentata:
– in via telematica, direttamente o tramite soggetto abilitato (maggioranza dei soggetti obbligati);
SOGGETTI OBBLIGATI ALL’INVIO TELEMATICO
In base all’art. 3, comma 2, D.P.R. n. 322/98, la trasmissione telematica delle dichiarazioni annuali redditi, IVA, IRAP e 770, è obbligatoria per:
1. tutti i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA;
2. i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP;
3. i soggetti tenuti alla presentazione del Mod. 770 ordinario o semplificato (art. 4, D.P.R. n. 322/1998);
4. i soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione degli studi di settore o ai parametri contabili.
SOGGETTI NON OBBLIGATI ALL’INVIO TELEMATICO
Sono escluse dall’obbligo di presentazione in via telematica delle dichiarazioni), le persone fisiche che:
1. non possono presentare il mod. 730 pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con tale modello;
2. pur potendo presentare il mod. 730 devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Unico (RM, RT, RW, AC);
3. devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
Tali soggetti potranno continuare ad avvalersi della modalità di presentazione in forma cartacea consegnando la propria dichiarazione ad un ufficio postale.
– agli uffici dell’Agenzia delle Entrate abilitati a fornire assistenza ai contribuenti perla compilazione della dichiarazione;
– in forma cartacea, con presentazione ad un ufficio postale (nei casi consentiti).
SOGGETTI AUTORIZZATI
Possono utilizzare tale canale solo le persone fisiche che:
– non possono presentare il mod. 730 pur essendo in possesso di redditi dichiarabili con tale modello;
– pur potendo presentare il mod. 730 devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello UNICO (RM, RT, RW, AC);
– devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
La compilazione della dichiarazione, consegnata ai suddetti uffici, può avvenire manualmente oppure con l’utilizzo di strumenti informatici.
VIOLAZIONI
Le dichiarazioni presentate agli uffici postali da soggetti obbligati all’ invio telematico si considerano redatte su modello non conforme a quello approvato (C.M. n. 54/E/2002).
La presentazione della dichiarazione agli uffici postali da parte di un soggetto obbligato all’invio telematico è una violazione punibile con una sanzione da € 258,00 e € 2.065,00 (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997).
La dichiarazione spedita dall’estero
La dichiarazione può essere presentata anche dall’estero:
– in via telematica;
– tramite raccomandata o altro mezzo equivalente per i soggetti non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Qualsiasi sia il mezzo utilizzato, deve comunque risultare con certezza la data di spedizione (art. 1, comma 1, lett. m), D.L. n. 330/1994), che deve essere effettuata entro il 30 settembre 2015.
In tal caso, la dichiarazione deve essere inviata all’ Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Venezia, via Giuseppe De Marchi n. 16, 30175 MARGHERA (VE) – ITALIA.
La busta, di dimensioni idonee a contenere la dichiarazione senza piegarla, deve riportare a caratteri evidenti: cognome, nome e codice fiscale del dichiarante e la dicitura “Contiene dichiarazione Modello UNICO 2015 Persone Fisiche”.
Termini di presentazione
Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, stabilito dall’art. 2, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, dipende dalla modalità di presentazione adottata dal contribuente:
– trasmissione in via telematica, diretta o tramite intermediario;
– presentazione ad un ufficio postale.
Il contribuente che consegnerà la dichiarazione entro il 30 giugno 2015 ad un ufficio postale, riceverà un’ apposita ricevuta che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
Il contribuente, invece, che si rivolgerà entro il 30 settembre 2015 ad un intermediario per la predisposizione e la trasmissione telematica (oppure per la sola trasmissione) della dichiarazione, riceverà:
1. l’impegno a trasmettere in via telematica all’Amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti;
2. l’originale della dichiarazione trasmessa in via telematica;
3. copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuto ricevimento della dichiarazione.
La cosiddetta attestazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dev’essere conservata, unitamente all’originale della dichiarazione ed alla restante documentazione, fino al termine del periodo previsto per l’attività di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria (31 dicembre 2019).
(fonte Fiscal News)