Il Quadro RP è destinato all’indicazione di specifici oneri che, a seconda dei casi, possono essere fatti valere nella dichiarazione in due diversi modi:
– alcuni (oneri detraibili) consentono di detrarre dall’imposta una percentuale della spesa sostenuta;
– altri (oneri deducibili) permettono di ridurre il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta lorda.
In linea generale, la detrazione o deduzione per gli oneri contenuti nel quadro RP del Mod. UNICO 2015 spettano al contribuente che li ha effettivamente sostenuti per conto proprio e che, quindi, risulta intestatario della documentazione.
Tuttavia, il legislatore ha previsto che determinate tipologie di oneri possano essere portate in detrazione o deduzione anche se sostenuti nell’interesse dei familiari.
Premessa
Il Quadro RP è destinato all’indicazione di specifici oneri che, a seconda dei casi, possono essere fatti valere nella dichiarazione in due diversi modi:
– alcuni (oneri detraibili) consentono di detrarre dall’imposta una percentuale della spesa sostenuta;
– altri (oneri deducibili) permettono di ridurre il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta lorda.
Si ricorda che alcuni oneri e spese sono ammessi in detrazione o in deduzione anche se sono stati sostenuti per i familiari.
– Sezione I: spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 19% o del 26%.
– Sezione II: spese per le quali è riconosciuta la deduzione dal reddito complessivo.
– Sezione III A: spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 36%, 41%, 50% o 65%.
– Sezione III B: dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36%, del 50% o del 65%.
– Sezione III C: detrazione d’imposta del 50% per l’acquisto di mobili per l’arredo di immobili ristrutturati.
– Sezione IV: spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 55% o 65% per gli interventi di risparmio energetico.
– Sezione V: dati per fruire delle detrazioni per canoni di locazione.
– Sezione VI: dati per fruire di altre detrazioni (ad esempio le spese per il per il mantenimento dei cani guida).
La deduzione per oneri (ex art. 10, TUIR) è ammessa a condizione che gli oneri non siano già stati dedotti dai singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.
Oneri sostenuti nell’interesse di soggetti diversi
In linea generale, la detrazione o deduzione per gli oneri contenuti nel quadro RP del Mod. UNICO 2015 spettano al contribuente che li ha effettivamente sostenuti per conto proprio e che, quindi, risulta intestatario della documentazione.
Tuttavia, il legislatore ha previsto che determinate tipologie di oneri possano essere portate in detrazione o deduzione anche se sostenuti nell’interesse dei familiari.
Si ricorda che possono essere considerati familiari, il coniuge, i figli (anche se naturali o adottivi), i discendenti dei figli, i genitori, anche adottivi e gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti, i generi e nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e sorelle germani o unilaterali. In particolare, per verificare la possibilità o meno di portare in detrazione l’importo sostenuto nell’interesse dei familiari, è necessario verificare la tipologia di onere di cui trattasi e distinguere a seconda che si tratti di spese sostenute nell’interesse di familiari:
1. fiscalmente a carico;
2. fiscalmente non a carico.
SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO
Alcuni oneri e spese (es. le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali) danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone fiscalmente a carico.
In questo caso, la detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto (nel prospetto “Familiari a carico” sono indicati il codice fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico, ma la percentuale di detrazione è pari a zero).
Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In quest’ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa.
Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, l’intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.
Per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale versati nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, la deduzione spetta per la sola parte da questi ultimi non dedotta.
Gli oneri per i quali spetta una detrazione d’imposta anche se sostenuti per familiari fiscalmente a carico sono:
– spese sanitarie, anche per portatori di handicap (righi RP1, col. 2 e RP3);
– spese per veicoli adattati per portatori di handicap (rigo RP4);
– spese per l’acquisto di cani guida (rigo RP5);
– spese di istruzione (righi da RP8 a RP14, codice 13);
– spese per addetti all’assistenza personale (righi da RP8 a RP14, codice 15);
– spese per attività sportive praticate dai ragazzi (righi da RP8 a RP14, codice 16);
– spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (righi da RP8 a RP14, codice 18);
– contributi per il riscatto della laurea relativi al familiare che non ha iniziato l’attività lavorativa e non risulta iscritto alla previdenza obbligatoria (righi da RP8 a RP14, codice 32);
– spese per frequenza asili nido (righi da RP8 a RP14, codice 33).
Gli oneri per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo anche se sostenuti nei confronti di familiari fiscalmente a carico sono:
– contributi previdenziali ed assistenziali deducibili (rigo RP21);
– contributi di previdenza complementare (righi da RP27 a RP31) e contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale (rigo RP26, codice 1) per la quota non dedotta da parte del familiare stesso.
SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI NON FISCALMENTE A CARICO
Il Legislatore ha previsto la possibilità di beneficiare della detrazione/deduzione spettante anche per talune tipologie di spese sostenute nell’interesse di familiari non a carico, vale a dire:
– spese sanitarie sostenute nell’interesse di familiari affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (rigo RP2). In questo caso, la spesa può essere portata in detrazione solo per la parte che non trova capienza nell’imposta dovuta dal familiare “malato”;
– spese funebri (righi da RP8 a RP14, codice 14);
– spese per addetti all’assistenza personale (righi da RP8 a RP14, codice 15);
– spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap (rigo RP25).
SEZIONE I
– Oneri detraibili per i quali spetta la detrazione del 19% o del 26%
Le novità di questa sezione riguardano sostanzialmente solo i righi generici” da RP8 a RP14, nei quali vanno indicati, con un codice numerico, gli altri oneri detraibili (in misura del 19% o 26%).
Trattasi in particolare:
– nuovi codici 36 e 37 per i premi di assicurazioni. I premi versati in relazione a con tratti di assicurazione aventi per oggetto il rischio:
– di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%;
– di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana per il 2013 erano detraibili nel limite massimo complessivo di € 630,00 e trovavano collocazione nei righi “generici” del quadro RP (righi da RP8 a RP14) con il codice 12.
Dal 2014, la detraibilità di tali oneri segue le nuove regole:
1. vige un limite di detraibilità generale pari ad € 530,00 applicabile complessivamente ai premi relativi:
– alle assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5% (contratti stipulati o rinnovati dal 2001);
e:
– alle assicurazioni vita e contro gli infortuni (contratti stipulati o rinnovati fino al 2000);
2. per i soli premi assicurativi aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, trova applicazione il limite di detraibilità di € 1.291,14, calcolato al netto dei premi corrisposti per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte o invalidità permanente (codice 36).
– erogazioni ad attività culturali (codici 26, 27 e 28) e incompatibilità con l’art-bonus. Con l’art. 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83, è stato introdotto un nuovo credito d’imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura (c .d. “Art-Bonus”) per il triennio 2014 – 2016.
Detto credito d’imposta (nuovo rigo CR9) è pari al 65% delle somme versate nel 2014 (50% per il 2015 ed il 2016) e va ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Le erogazioni liberali individuate dal:
– codice 26 – a favore delle attività culturali ed artistiche;
– codice 27 – a favore degli enti dello spettacolo;
– codice 28 – a favore di fondazioni operanti nel settore musicale;
sono detraibili a condizione che per le stesse il contribuente non fruisca del credito di imposta “art-bonus” – rigo CR9.
– erogazioni liberali alle Onlus (codice 41) Con il codice 41 nei righi generici da RP8 a RP14 sono individuate le erogazioni liberali a favore delle ONLUS. Dal 2014 esse sono detraibili nella misura del 26%.
Il limite massimo agevolabile è di € 2.065,00, da verificare considerando l’eventuale presenza di erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità naturali o eventi straordinari, individuate nei medesimi righi da RP8 a RP14 dal codice 20.
Quest’ultimo coincide con quello indicato nella Certificazione Unica se il datore di lavoro ha considerato la relativa spesa nel calcolo delle ritenute.
In questo caso le spese indicate nei punti 72, 74, 76, 78, 80 e 82 della
Certificazione Unica devono essere comunque riportate.
Sezione II – Oneri deducibili dal reddito complessivo
In questa sezione vanno indicati gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo ed, eventualmente, anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione.
In questa sezione vanno indicate:
– le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo;
– le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati.
In tale sezione è stato modificato il rigo RP21 ed è stato introdotto il rigo RP32, dedicato alla nuova deduzione spettante ai soggetti che acquistano o costruiscono abitazioni da concedere successivamente in locazione.
– Indeducibilità del contributo al SSN con i premi RC auto (rigo RP21).
Nel rigo RP21 del Mod. Unico 2015, dedicato all’indicazione dei contributi previdenziali ed assistenziali deducibili, è stata eliminata la colonna 1, che fino allo scorso anno ospitava il contributo versato al SSN con i premi di assicurazione RC auto.
– La nuova deduzione per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione (rigo RP32).
È stata introdotta con l’art. 21, D.L. n. 133/2014, una nuova agevolazione a favore dei soggetti privati che acquistano, costruiscono o ristrutturano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2017, unità immobiliari a destinazione abitativa, da concedere in locazione:
– entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione;
e:
– per almeno otto anni.
La nuova deduzione, avviene in 8 quote ed è calcolata sul 20%:
– del prezzo di acquisto dell’immobile ovvero dell’ammontare complessivo delle spese di costruzione, nel limite di spesa di € 300.000,00;
nonché:
– degli interessi passivi pagati sui mutui contratti per l’acquisto degli immobili.
Sezione IIIA e IIIB – Spese per le quali spetta la detrazione del 36%, del 41%, del 50% o del 65%
Nel Mod. UNICO PF 2015, la sezione III del quadro RP è costituita da tre sottosezioni:
– la sezione III A in cui devono essere indicate le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 36-41-50-65%;
– la sezione III B in cui devono essere indicati i dati catastali degli immobili e gli altri dati per fruire della detrazione del 36%-50-65% in relazione ai lavori iniziati a partire dal 2011;
La detrazione per recupero edilizio che è stata prorogata anche per il 2015 con la Legge di Stabilità 2015 trova indicazione nelle sezioni III A e B del quadro RP.
Per il 2014 la detrazione è rimasta pari:
– al 50% delle spese sostenute nel limite di € 96.000,00 ad unità immobiliare, per la generalità degli interventi (recupero edilizio, acquisto/costruzione di box o posto auto, acquisto di immobili ristrutturati da impresa/cooperativa edilizia);
– al 65% delle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche, se presenti procedure autorizzatorie attivate dopo il 4 agosto 2013, effettuati su immobili siti in zone sismiche ad alta pericolosità e adibiti ad abitazione principale o attività produttive.
Sezione III C – spese per l’arredo degli immobili ristrutturati (detrazione d’imposta del 50%)
Tale sezione è dedicata all’indicazione delle spese sostenute per l’acquisto di arredamento e grandi elettrodomestici destinati all’immobile oggetto degli interventi di recupero edilizio, non presenta alcuna novità di rilievo rispetto allo scorso anno.
Sezione IV Interventi per il risparmio energetico (detrazione del 55-65%)
In questa sezione vanno indicate le spese sostenute dal 2008 al 2014 per interventi finalizzati al risparmio energetico, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale.
La detrazione d’imposta, che verrà calcolata da chi presta l’assistenza fiscale, è pari al:
– 55 per cento, per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1° gennaio al 5 giugno 2013;
– 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2014.
L’articolo 1, comma 47, Legge di Stabilità 2015 interviene nuovamente sull’agevolazione per interventi di riqualificazione energetica stabilendo che per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 la misura della detrazione spettante è pari al 65%.
Tale previsione vale anche per gli interventi eseguiti su parti comuni del condominio (art. 1117 e art. 1117bis, C.c.) o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
Inoltre, la Legge di Stabilità dispone la detraibilità del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 per:
– acquisto e posa in opera delle schermature solari di cui all’Allegato M al D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, fino ad un valore massimo di detrazione di € 60.000 (pertanto, per un valore di spesa di € 92.307,69);
– acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un valore massimo di detrazione di € 30.000 (pertanto, per un valore di spesa di € 46.153,85).
Si ritiene che l’Amministrazione Finanziaria interverrà a definire nel dettaglio le nuove tipologie di interventi agevolabili nonché i relativi valori tecnici di riferimento. Tuttavia tali novità non interessano il Mod. Unico 2015: saranno infatti recepite nella prossima dichiarazione (Mod. Unico 2016).
Sezione V – Detrazione per canoni di locazione
In questa sezione vanno indicati i dati per poter fruire delle detrazioni spettanti agli inquilini per canoni di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale.
È stato introdotto a tal proposito nel rigo E71, colonna 1, il nuovo codice 4, che deve essere utilizzato dagli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale per i quali l’art. 7, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, ha previsto, per il triennio 2014-2016, l’attribuzione di una detrazione pari a:
– € 900,00 se il reddito complessivo non è superiore a € 15.493,71;
– € 450,00 se il reddito complessivo è compreso tra € 15.493,72 e € 30.987,41.
(Fonte Fiscal News)