Il Frontespizio del Modello UNICO PF2015 si compone di tre facciate e deve essere utilizzato:
– qualora il contribuente presenti la sola dichiarazione dei redditi;
– nel caso in cui presenti la dichiarazione unificata.
Si deve tener presente che la dichiarazione unificata può contenere esclusivamente le dichiarazioni dei redditi e IVA, in quanto la dichiarazione IRAP, così come i Modd. 770, dovranno essere presentati in forma autonoma, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate.
Se il contribuente decide di presentare le dichiarazioni dei redditi e IVA in forma unificata, i modelli da utilizzare saranno gli stessi approvati con i rispettivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e utilizzati per la presentazione in forma autonoma.
Da tener presente che in caso di dichiarazione unificata, il Frontespizio del modello UNICO PF 2015 andrà a sostituire il Frontespizio della dichiarazione IVA presentata in forma autonoma che deve essere eliminato.
Premessa
– STATO CIVILE
Da quest’anno nel frontespizio non va più indicato lo stato civile del contribuente (ad esempio coniugato). Rimangono presenti le caselle “Deceduto/a, Tutelato/a e Minore” da utilizzare nelle casistiche in cui la dichiarazione sia presentata da soggetto diverso dal contribuente, vale a dire per conto di persona incapace o di soggetto minore di età.
– DOMICILIO FISCALE
Sono state semplificate ed uniformate le disposizioni in materia di addizionale regionale e comunale IRPEF:
1. viene uniformata la data di riferimento del domicilio fiscale ai fini dell’addizionale regionale e comunale, ora fissata per entrambe le imposte al 1° gennaio dell’anno di riferimento;
2. viene stabilito che l’acconto dell’addizionale comunale deve sempre essere versato con l’aliquota deliberata per l’anno precedente (prima della novella normativa il comune poteva variare l’aliquota per l’acconto pubblicando la delibera entro il 20 dicembre dell’anno precedente);
Non sarà pertanto più necessario tener conto di due distinti elenchi (uno per l’acconto ed uno per il saldo): l’acconto dell’addizionale comunale IRPEF 2015 è calcolato utilizzando l’aliquota, l’eventuale soglia di esenzione o altre agevolazioni in vigore per il 2014.
3. le Regioni e le Province autonome dovranno inviare al MEF i dati relativi ai provvedimenti dell’addizionale regionale IRPEF, ai fini della pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.gov.it).
Dal 2015 (periodo di imposta 2014), la Regione competente è individuata con riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa, come indicato nell’apposita sezione del frontespizio.
Si ricorda che prima della novità introdotta dall’articolo 8, D.Lgs. n. 175/2014 la data di riferimento del domicilio fiscale ai fini dell’addizionale regionale era fissata al 31 dicembre dell’anno di riferimento. Pertanto, relativamente all’anno 2014, l’addizionale regionale sarà determinata con riferimento al domicilio fiscale al 1° gennaio 2014.
Tipo di dichiarazione e dati del contribuente
Il Frontespizio del modello UNICO 2015 si compone di due facciate e deve essere utilizzato:
1. qualora il contribuente presenti la sola dichiarazione dei redditi,
2. nel caso in cui presenti la dichiarazione unificata.
Pertanto, in caso di unificata, il Frontespizio del modello UNICO 2015 Persone Fisiche sostituisce il Frontespizio della dichiarazione IVA presentata in forma autonoma che deve essere eliminato.
Tipo di dichiarazione
Deve essere indicato quale tipo di dichiarazione viene compilata dal contribuente.
Nel caso in cui il soggetto non sia titolare di partita IVA compilerà solo la dichiarazione dei redditi. La scelta va operata apponendo una crocetta su una o più delle caselle predisposte.
Tale indicazione evidenzia se il contribuente presenta dichiarazione unificata annuale.
Dichiarazione correttiva nei termini
Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.
In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.
I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle addizionali regionale e comunale eventualmente dovute.
Se dal nuovo Modello UNICO risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all’importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.
Se dal nuovo Modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all’importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione di ulteriori importi a debito.
Integrazione della dichiarazione
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
a) “Dichiarazione integrativa a favore”
Tale casella va barrata nei seguenti casi:
– presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del DPR n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, per correggere errori od omissioni, che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito. In tal caso l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero richiesto a rimborso;
– presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, del DPR n. 322 del 1998, per la correzione di errori od omissioni non rilevanti per la determinazione della base imponibile, dell’imposta, né per il versamento del tributo e che non siano di ostacolo all’esercizio dell’attività di controllo.
I soggetti che, nel rispetto dei principi contabili, hanno proceduto alla correzione di errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi nell’esercizio di competenza la cui dichiarazione non è più emendabile ai sensi del comma 8-bis, art. 2, D.P.R. n. 322/98, possono presentare una dichiarazione integrativa a favore compilando inoltre il nuovo prospetto “Errori contabili” presente nel quadro RS (righi da RS201 a RS230).
Tale prospetto è riservato ai contribuenti che per i periodi d’imposta in cui gli errori sono stati commessi erano imprese in contabilità ordinaria (ovvero partecipavano a dette imprese in caso di trasparenza fiscale). Tali periodi devono essere precedenti a quello oggetto della presente dichiarazione integrativa. Con Circolare 31/E del 24 settembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi in merito al trattamento fiscale applicabile.
b) “Dichiarazione integrativa”
Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa:
– nelle ipotesi di ravvedimento previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
– nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8, del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di minor reddito o, comunque,da cui consegua un minor debito d’imposta o un maggior credito e fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
Nel caso di presentazione della “dichiarazione integrativa” è necessario evidenziare nella stessa quali quadri o allegati della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali non sono stati invece modificati.
Pertanto, nelle caselle relative ai quadri compilati presenti nel riquadro “Firma della dichiarazione” e nelle caselle presenti nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio della dichiarazione integrativa, in sostituzione della barratura, dovrà essere indicato uno dei seguenti codici:
“1” quadro o allegato compilato senza modifiche sia nella dichiarazione originaria che nella dichiarazione integrativa;
“2” quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria;
“3” quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa.
c) Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR. n. 322/98)
– Tale casella va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8-ter, del D.P.R. n. 322 del 1998, allo scopo di modificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.
– Tale dichiarazione va presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del citato DPR n. 322 del 1998, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
In caso di presentazione di dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica consentita dal comma 8-ter, contenga anche la correzione di errori od omissioni non va barrata la presente casella ma deve essere barrata la casella “Dichiarazione integrativa a favore” ovvero “Dichiarazione integrativa” a seconda della tipologia di correzioni effettuate.
La casella Eventi eccezionali
La casella “Eventi eccezionali” deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d’imposta, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali.
Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all’evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti. I soggetti interessati devono indicare nell’apposita casella il relativo codice. desunto dalla “Tabella degli eventi eccezionali” riportata in Appendice alle istruzioni ministeriali alla voce “Eventi eccezionali”.
Residenti all’estero
Anche i soggetti residenti all’estero, per presentare la propria dichiarazione dei redditi, usufruiscono del Modello UNICO 2015. Nel Frontespizio è infatti previsto un apposito riquadro da compilare a cura dei non residenti, qualificandosi tali le persone fisiche che nel 2014 risiedevano all’estero ed hanno maturato redditi imponibili in Italia.
“Non residenti Schumacker” (art. 7, Legge 30 ottobre 2014, n. 161)
Dal 2014, solo per i contribuenti non residenti che rivestono particolari caratteristiche, l’Irpef si applica secondo le regole generali, senza cioè le limitazioni, generalmente previste dalla norma per i non residenti, riguardanti la fruizione di deduzioni e detrazioni (in particolare le detrazioni per carichi di famiglia). Inoltre, ai non residenti viene esteso il regime fiscale agevolato dei cd. “minimi”. A tal fine, la casella va barrata dai soggetti non residenti in Italia che si trovino nelle seguenti condizioni:
– che risiedano in uno dei Paesi membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni;
– che il reddito prodotto in Italia sia pari almeno al 75% del reddito dagli stessi complessivamente prodotto;
– che non fruiscano nello Stato di residenza di agevolazioni fiscali analoghe.
(fonte Fiscal News)