Le novità introdotte nel Modello Unico PF riguardano in particolare le modalità di compilazione dei campi relativi al bonus 80 euro, all’ecobonus, al bonus mobili e al bonus ristrutturazioni, al nuovo Art Bonus e alle agevolazioni riservate ai giovani agricoltori con meno di 35 anni.
Anche per il 2015 il Modello Unico PF sarà articolato in 3 differenti fascicoli, il primo dei quali è riferito alle dichiarazioni dei vari redditi derivanti da lavoro e alle relative detrazioni. È proprio in questo fascicolo che rientrano le maggiori novità per la compilazione dei riquadri. A tal proposito è opportuno tener presente che vanno sempre compilati i soli campi relativi ai redditi effettivamente ottenuti durante l’anno.
Premessa
Le novità introdotte nel Modello Unico PF riguardano in particolare le modalità di compilazione dei campi relativi al bonus 80 euro, all’ecobonus, al bonus mobili e al bonus ristrutturazioni, al nuovo Art Bonus e alle agevolazioni riservate ai giovani agricoltori con meno di 35 anni.
Le novità principali riguardano:
– Il Bonus 80 euro
– Modello F24
– Cedolare secca
– Immobili e alloggi sociali
– Coltivatori diretti e IAP
– Art Bonus
– Premi assicurativi
– Donazioni a Onlus e partiti politici
– Ecobonus, bonus mobili e ristrutturazioni
Di seguito si analizzano le principali novità per singolo quadro del Modello.
Frontespizio
Da quest’anno:
– non sono più presenti le caselle relative allo stato civile del contribuente: tale semplificazione è diretta conseguenza dell’introduzione della dichiarazione precompilata (Mod. 730);
– non è più presente, inoltre, il rigo relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre dell’anno precedente in quanto il D.Lgs. n. 175/2014 ha uniformato, al 1° gennaio dell’anno d’imposta, la data di riferimento del domicilio fiscale ai fini dell’addizionale regionale e comunale;
– ciascun contribuente può utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille.
Familiari a carico
Da quest’anno è necessario indicare obbligatoriamente il codice fiscale anche per i figli a carico residenti all’estero. Infatti, è stato eliminato il rigo 8 “Numero figli residenti all’estero a carico del contribuente”.
Quadro A – Reddito dei terreni
Abrogazione della determinazione forfettaria reddito terreno incolto
L’articolo 7, comma 3, D.L. n. 91/2014 ha abrogato l’articolo 31, comma 1, TUIR, che permetteva la riduzione del 70% del reddito dominicale (e l’esclusione dall’IRPEF del reddito agrario) in caso di mancata coltivazione del fondo per un’intera annata agraria.
Se il terreno risulta incolto per un’intera annata agraria non è quindi più possibile ridurre il reddito dominicale al 30% ed escludere dalla tassazione il reddito agrario.
Ecco che, nel Mod. Unico 2015, tra i codici da indicare nella colonna 7 “Casi particolari” non sono più presenti:
– il codice “1”, che fino allo scorso anno identificava la sopra citata agevolazione, ora abrogata;
– il codice “5”, da indicare, fino all’anno scorso, in caso di terreno non coltivato per l’intera annata agraria dato in affitto a giovani agricoltori.
Aumenta la rivalutazione del reddito dominicale e agrario
L’articolo 7, comma 4, D.L. n. 91/2014 sostituisce l’articolo 1, comma 512, Legge n. 228/2012 (c.d. “Legge di Stabilità 2013”), prevedendo una ulteriore rivalutazione dei terreni agricoli nelle misure di:
– anni 2013 e 2014 il 15%;
– anno 2015 il 30%;
– dal 2016 il 7%.
Tale ulteriore rivalutazione dei redditi dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti/IAP iscritti nella previdenza agricola è del 5%, per gli anni 2013 e 2014 ed al 10% per il 2015. Essa va applicata all’importo risultante dalla rivalutazione “ordinaria” (70%, per il reddito agrario e dell’80%, per quanto riguarda il reddito dominicale).
Pertanto, seppur ai fini della tassazione dei terreni per il periodo di imposta 2014, l’ulteriore rivalutazione è pari, come per lo scorso anno, al 15% (5% per coltivatori diretti/IAP), ai fini della determinazione dell’acconto 2015 si dovrà tener conto della nuova misura dell’ulteriore rivalutazione (30% in linea generale – 10% per coltivatori diretti e IAP).
La produzione di energia elettrica da fonti agro-forestali
L’articolo 22, comma 1, D.L. n. 66/2014, integrando l’articolo 1, comma 423, Legge n. 266/2005, prevede che, per i soli anni 2014 e 2015, la produzione e la cessione, effettuate da imprenditori agricoli, di:
– energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili (agro-forestali fino a 2.400.000 kWh annui e fotovoltaiche fino a 260.000 kWh annui);
– carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo;
– prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo;
costituiscono attività connesse ex articolo 2135, comma 3, Codice civile, e si considerano quindi produttive di reddito agrario.
Tali redditi dovranno essere indicati nel quadro A, Mod. Unico 2015, essendo considerati redditi agrari, sempre se trattasi di produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, IRAP e IVA.
Esenzione IMU per terreni montani e parzialmente montani
Per effetto dei criteri individuati dal D.M. 28 novembre 2014 e dal D.L. n. 4/2015, nel 2014 non hanno scontato IMU i terreni agricoli:
– ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT;
– posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT;
– ubicati in comuni situati ad un’ altitudine superiore a 600 metri slm;
– ubicati in comuni situati ad un’ altitudine superiore a 280 metri slm, posseduti e condotti da coltivatori diretti/IAP;
a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile.
Quadro B – reddito dei fabbricati
Cedolare secca
Con l’emanazione di alcuni Decreti il Legislatore ha ritoccato nel corso del 2014 alcuni aspetti relativi alla tassazione degli immobili affittati a cedolare secca.
Riduzione aliquota – Il D.L. n. 102/2013, c.d “Decreto IMU” aveva già disposto la riduzione dal 19% al 15% dell’aliquota per la cedolare secca per i contratti a canone concordato, con decorrenza dal 2013. L’art. 9, comma 1, Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, limitatamente al quadriennio 2014-2017, riduce ulteriormente la suddetta aliquota al 10%.
Cedolare al 10% anche per i comuni colpiti da calamità naturale – Con la L. 23 maggio 2014, n. 80 è stata ampliata l’applicabilità dell’aliquota del 10% anche ai contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza “nei cinque anni precedenti” il 28 maggio 2014. Tale agevolazione è riservata ai contratti di locazione a canone concordato. La riduzione riguarda in genere i Comuni colpiti da eventi eccezionali a prescindere dal requisito della alta tensione abitativa. Il contribuente dovrà compilare la sezione II del quadro B, barrando la nuova casella di colonna 9 “Stato di emergenza”.
Estensione della cedolare per contratti stipulati con cooperative edilizie per la locazione o con enti senza scopo di lucro – È stata confermata l’estensione della possibilità di optare per il regime della cedolare per i contratti di locazione di unità abitative stipulati con cooperative edilizie per la locazione o con enti senza scopo di lucro, purché sublocate dagli enti a studenti universitari e date a disposizione dei Comuni; con rinuncia all’aggiornamento ISTAT del canone di locazione o assegnazione.
Immobili locati a soggetti in condizioni di disagio
L’art. 4, comma 8, D.L. n. 150/2013 (c.d. “Decreto Milleproroghe”) dispone il differimento dei termini previsti per l’esecuzione delle procedure di sfratto al 31 dicembre 2014. In sostanza, per i proprietari degli immobili locati a soggetti in particolari condizioni di disagio abitativo conseguenti a provvedimenti esecutivi di sfratto, il relativo reddito dei fabbricati non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF per tutta la durata del periodo di sospensione legale dell’esecuzione, ovvero fino al 31 dicembre 2014. In tale caso, il soggetto che presta assistenza fiscale, dovrà procedere ad un ricalcolo dell’acconto 2015.
Soppresso l’obbligo di indicazione dell’IMU dovuta in dichiarazione
Sono stati soppressi i commi 103 e 104 dell’articolo 1, Legge n. 296/2006, con effetto per le dichiarazioni dei redditi da presentare dal 2015. Ecco che a partire dal periodo d’imposta 2014. Decade l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi l’importo dell’IMU dovuta per l’anno precedente.
Effetto sostitutivo IMU – IRPEF nei redditi dei fabbricati
In generale, l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito.
Come per l’anno d’imposta 2013, anche per il 2014 valgono i criteri già conosciuti, e quindi per verificare l’assoggettamento di un fabbricato ad IRPEF deve essere considerato esclusivamente se con riferimento a quell’immobile è stata o meno versata l’ordinaria IMU (ma non la mini – IMU).
Il versamento nel 2014 della TASI non ha alcuna rilevanza ai fini dell’effetto sostitutivo IRPEF.
Quadro C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati
Tra le novità presenti in questo quadro riconosciamo:
– il bonus IRPEF – l’introduzione del nuovo rigo RC14, relativo al bonus IRPEF (80 €);
– le somme per incremento della produttività – la compilazione obbligatoria del rigo RC4, in caso di presenza di compensi erogati per incremento della produttività;
– il contributo di solidarietà – l’introduzione della colonna relativa al “reddito al netto del contributo pensioni” nel rigo C15, con riferimento al contributo di solidarietà.
Quadro RP – Oneri e spese
il limite di detraibilità dei premi assicurativi da quest’anno differisce a seconda del contenuto del contratto ed è pari a € 530,00 per il rischio morte o invalidità permanente (dal 2001) e sulla vita e contro gli infortuni (fino al 2000) ed a € 1.291,14 per il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei premi aventi ad oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente. Conseguentemente, nei righi da E8 a E12 sono previsti due diversi codici (36 e 37) in luogo del “vecchio” codice 12;
– le erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici sono detraibili in misura pari al 26% e per importi compresi tra € 30,00 ed € 30.000 annui;
– è stata aumentata al 26% la percentuale di detraibilità delle erogazioni liberali alle ONLUS;
– i contributi versati al SSN con i premi di assicurazione RC auto sono indeducibili;
– sono state introdotte nuove detrazioni per gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale e per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età inferiore ai 35 anni, che prendono in affitto terreni agricoli diversi da quelli di proprietà dei genitori;
– è stata introdotta una nuova deduzione del 20% (nel limite di € 300.000) delle spese sostenute dai soggetti che acquistano o costruiscono immobili abitativi da destinare in locazione.
Quadro CR – Crediti d’imposta
È stata introdotta la nuova sezione VII denominata “Credito d’imposta erogazioni cultura”, permette ai contribuenti di beneficiare del credito d’imposta per erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura introdotto dal D.L. n. 83/2014.
(fonte Fiscal News)