Con l’introduzione della Legge di Stabilità 2014, è possibile utilizzare il credito che risulta dal modello 730, mediante la compensazione nel modello F24, per pagare oltre che l’IMU dovuta, anche le altre imposte che possono essere versate con il modello F24.
Pertanto, oltre all’IMU, il contribuente può utilizzare in compensazione il credito per pagare, ad esempio: la TASI, la TARI, avvisi 36-bis inviati dall’Agenzia delle Entrate.
Non può invece essere utilizzato il credito per versare contributi previdenziali, in quanto la compensazione può essere effettuata solo in relazione alle imposte e l’imposta di bollo e di registro dei contratti di locazione.
Premessa
È possibile utilizzare il credito che risulta dal modello 730, mediante la compensazione nel modello F24, per pagare oltre che l’IMU dovuta, anche le altre imposte che possono essere versate con il modello F24 (Legge di Stabilità 2014, art. 1. comma 617).
Oltre all’IMU, quindi, il contribuente può utilizzare in compensazione il creditoper pagare, ad esempio: la TASI, la TARI, avvisi 36-bis inviati dall’Agenzia delle Entrate. Non può invece essere utilizzato il credito per versare contributi previdenziali, in quanto la compensazione può essere effettuata solo in relazione alle imposte e l’imposta di bollo e di registro dei contratti di locazione (il modello “Elide” approvato per il loro pagamento, infatti, non consente di effettuare alcun tipo di compensazione).
Per utilizzare in compensazione questo credito il contribuente deve compilare e presentare alla banca o all’ufficio postale il modello di pagamento F24 anche se, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale è uguale a zero.
Nuove regole per la presentazione del modello F24
Le novità interessano una platea ampia di contribuenti.
Dal 1° ottobre 2014 sono cambiate le modalità di pagamento di imposte, premi e contributi versati con il Mod. F24:
– superiori a mille euro;
– che utilizzano crediti d’imposta in compensazione.
Infatti, non si potrà più andare fisicamente in banca o in posta (o presso uno sportello di Equitalia) per effettuare il pagamento dei modelli F24:
– superiori a mille euro;
– o di quelli che utilizzano crediti d’imposta in compensazione.
In questi casi si dovrà effettuare il pagamento solo in via telematica, cioè trasmettendo via internet il modello F24, tramite i servizi telematici delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo) o delle banche o delle poste.
Lo stabilisce l’articolo 11, comma 2, del c.d. D.L. 66/2014 (decreto “Bonus Irpef”), che ha esteso alle persone fisiche, non titolari di partita iva, l’obbligo dell’invio telematico già previsto dal 1° gennaio 2007, per i soli soggetti IVA.
Per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 11 D.L. 66/2014, dal 1.10.2014 il pagamento dei tributi (contributi previdenziali, Inail, tributi locali, ecc.) potrà essere effettuato mediante il modello F24 cartaceo (presso banche, Poste italiane, Equitalia) solo da soggetti persone fisiche, che debbano versare un saldo pari o inferiore a € 1.000, senza alcuna compensazione.
In tutti gli altri casi è necessario utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o delle banche/Poste (Home banking o Cbi); l’uso dei servizi telematici di banche o poste è inibito nel caso in cui il modello presenti un saldo a zero per effetto di compensazioni (si potranno utilizzare solo i servizi Entratel o Fisconline).
SEMPRE VALIDE LE LIMITAZIONI PER I SOGGETTI IVA
I nuovi limiti si aggiungono a quelli già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, quali l’obbligo di presentazione con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, i limiti alla compensazione dei crediti IVA e dei crediti di imposte dirette, il divieto di compensazione di crediti di imposte erariali, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate.
Pertanto, i titolari di partita Iva non possono mai procedere al versamento mediante il modello F24 cartaceo. Tali soggetti, inoltre, se intendono effettuare la compensazione orizzontale di crediti IVA per importi superiori a € 5.000,00 hanno l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
L’utilizzo dei servizi di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche/Poste, è consentito esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni di crediti IVA inferiori a € 5.000,00.
F24 CARTACEO ANCORA VALIDO PER POCHI
I titolari di partita Iva non possono mai usare l’F24 cartaceo. Esso è utilizzabile solo se il saldo finale, senza alcuna compensazione, ha un importo pari o inferiore a mille euro.
HOME BANKING
E’ pagabile tramite l’home banking (o comunque tramite i servizi di remote banking (Cbi) offerti dal sistema bancario, con addebito nel conto corrente) l’F24 se non vi sono compensazioni di crediti Iva (annuale o dei primi tre trimestri), per importi superiori a 5.000 euro annui e se il saldo finale, anche grazie alle compensazioni, è positivo (cioè a debito ovvero diverso da zero).
F24 PAGATO TRAMITE F24 WEB, F24 ONLINE ED F24 CUMULATIVO DI FISCOLINE O ENTRATEL
È sempre possibile pagare gli F24 con tali metodi. Per l’F24 web e l’F24 online, cioè quelli che consentono di fare direttamente l’F24 telematico, senza avvalersi di altri soggetti terzi (intermediari abilitati), la richiesta di pagamento dell’F24 viene scartata se non c’è la corrispondenza tra il codice fiscale del contribuente indicato nel modello F24 e quello del titolare del conto corrente di addebito (o del cointestatario con abilitazione a operare con firma disgiunta).
In questi casi, da ottobre 2014, non potendo più pagare in contanti un F24 cartaceo, sarà necessario aprire obbligatoriamente un conto corrente per addebitare il modello telematico, generato con l’F24 web o l’F24 online. In alternativa, ci si dovrà affidare a un intermediario abilitato a Entratel che, tramite l’F24 cumulativo, potrà effettuare i versamenti on-line per conto dei propri clienti con addebito unico sul proprio conto corrente delle somme complessivamente dovute.
La compilazione del quadro
Compilare la casella 1
– indicando l’ammontare delle imposte che si intende versare con il modello F24 utilizzando il credito che risulta dal Mod. 730. Se dalla dichiarazione risulta un credito superiore all’importo indicato nella casella 1, la parte eccedente del credito sarà rimborsata dal sostituto d’imposta; se, invece, il credito che risulta dalla dichiarazione è inferiore all’importo indicato nella casella 1, il contribuente potrà utilizzare il credito in compensazione, ma sarà tenuto a versare la differenza (sempre con il mod. F24);
Compilare la casella 2
– barrandola, se si intende utilizzare in compensazione con il modello F24 l’intero importo del credito che risulta dalla dichiarazione per il versamento delle altre imposte. In questo caso l’intero credito non sarà rimborsato dal sostituto d’imposta.
L’importo del credito che può effettivamente essere utilizzato in compensazione per il pagamento delle altre imposte (importo che potrebbe non coincidere con quello indicato nel quadro I) è riportato nel prospetto Mod. 730-3/2015 consegnato al contribuente da chi presta l’assistenza, in particolare nei righi da 191 a 197 (da 211 a 217 per il coniuge). In questi righi sono riportate anche le informazioni relative al codice tributo, all’anno di riferimento, al codice regione e al codice comune, da utilizzare per la compilazione del modello F24.
In caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, i coniugi possono scegliere autonomamente se e in quale misura utilizzare il credito risultante dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento di altre imposte dovute da ciascuno di essi.
Pertanto, non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento dell’IMU dovuta dall’altro coniuge. In caso di presentazione del modello 730 integrativo, il contribuente che nel modello 730 originario ha compilato il quadro I e che, entro la data di presentazione del modello 730 integrativo, ha già utilizzato in compensazione nel modello F24 il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, deve indicare nel quadro I del modello 730 integrativo un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione.
Il contribuente che, invece, non ha compilato il quadro I nel modello 730 originario, oppure pur avendolo compilato non ha utilizzato il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, può non compilare o compilare anche in modo diverso il quadro I del modello integrativo.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
In caso dichiarazione congiunta, ogni coniuge può scegliere autonomamente (ciascuno nel proprio modello) se richiedere l’effettuazione della compensazione e, in caso di richiesta, l’ammontare del credito da utilizzare per il pagamento del proprio debito di imposte.
In caso di dichiarazione congiunta, non è invece consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento delle imposte dovute dall’altro:
l’utilizzo del credito per il pagamento delle im-poste è un’operazione che viene effettuata “singolarmente”.
(fonte Fiscal News)