SPECIALE 730: Soggetti privi di sostituto d'imposta

Con l’art. 51-bis, D.L. n. 69/2013 (c.d. “Decreto Fare”), i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati possono presentare il Mod. 730 ad un CAF o ad un professionista abilitato anche in assenza di un sostituto di imposta tenuto ad effettuare il conguaglio. Infatti, il contribuente può avvalersi di tale possibilità sia nel caso in cui dalla dichiarazione emerga un credito, sia nel caso in cui emerga un debito.

Hanno invece l’obbligo di presentare il Mod. UNICO PF 2015 e non possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2014 hanno percepito particolari tipologie di redditi, che nel 2014 e/o nel 2015 non sono residenti in Italia, che devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod.770 ordinario e semplificato (sostituti d’imposta) o che devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Premessa

Con l’art. 51-bis, D.L. n. 69/2013 (c.d. “Decreto Fare”), i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati possono presentare il Mod. 730 ad un CAF o ad un professionista abilitato anche in assenza di un sostituto di imposta tenuto ad effettuare il conguaglio.

Infatti, il contribuente può avvalersi di tale possibilità:

– sia nel caso in cui dalla dichiarazione emerga un credito;

– sia nel caso in cui emerga un debito.

SOGGETTI COINVOLTI

I soggetti che nel 2014 hanno percepito:

– redditi da lavoro dipendente;

– redditi di pensione;

– redditi assimilati (quali borse di studio, indennità corrisposte per cariche elettive, remunerazioni dei sacerdoti e dei ministri di culto,ecc.), e nel 2015 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio, possono scegliere di adempiere agli obblighi dichiarativi presentando:

– il Mod. 730 senza sostituto in forma ordinaria ad un CAF o ad un professionista abilitato;

– il Mod. 730 senza sostituto precompilato direttamente all’Agenzia delle Entrate ovvero ad un CAF o ad un professionista abilitato.

DICHIARAZIONE A DEBITO

Nel caso in cui dalla dichiarazione emerga un debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale dovrà, alternativamente:

– trasmettere il Mod. F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate;

– consegnare al contribuente, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di pagamento, il Mod. F24 compilato.

Il termine ultimo per il pagamento cui fare riferimento è quello previsto per i soggetti IRPEF che presentano UNICO (16 giugno). Il versamento potrà essere effettuato anche entro il 16 luglio, con maggiorazione dello 0,40%.

DICHIARAZIONE A CREDITO

Nel caso in cui dalla dichiarazione emerga un credito, i rimborsi saranno eseguiti direttamente dall’Agenzia delle Entrate sulla base del risultato finale della dichiarazione, mediante accredito in conto bancario o postale. I rimborsi di importo non superiore ad € 12,00 non verranno erogati, ma si potranno portare in compensazione:

– mediante F24;

– nella successiva dichiarazione (o nella prima dichiarazione utile, in caso di esonero dall’obbligo di presentazione).

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO

Sia nel caso di presentazione del Mod. 730 senza sostituto in forma ordinaria che di quello precompilato, è necessario:

1. indicare la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” posta nella

parte del Frontespizio dedicata al contribuente;

2. barrare la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto” posta nel quadro relativo ai dati del sostituto di imposta.

Gli altri campi del quadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” non dovranno essere compilati.

Obbligo del Modello Unico

Devono presentare il Mod. UNICO Persone Fisiche 2015 e non possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

– nel 2014 hanno percepito:

– redditi derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dal D.L. 66/2014;

– redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;

– redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;

– redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;

– plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;

– redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;

– nel 2014 e/o nel 2015 non sono residenti in Italia;

– devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP,

– Mod. 770 ordinario e semplificato (sostituti d’imposta);

– devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

I contribuenti che scelgono di utilizzare il Mod. UNICO, devono presentarlo in via telematica all’Agenzia delle Entrate.

(Fiscal News)

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