Nel quadro riservato ai “Redditi di lavoro dipendente e assimilati” vanno indicati: i redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione, i redditi di lavoro dipendente e pensione prodotti all’estero, e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (limitatamente a quelli per i quali spettano le detrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, TUIR), percepiti nell’anno 2014.
Una nuova sezione (Sezione V) è dedicata al bonus IRPEF, riservato ai lavoratori con reddito complessivo non superiore ad € 26.000.
Il nuovo rigo C14 dovrà essere compilato da tutti i lavoratori dipendenti, per permettere a chi presta l’assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus.
Premessa
Nel quadro ‘C’ vanno indicati:
– i redditi di lavoro dipendente;
– i redditi di pensione;
– i redditi di lavoro dipendente e pensione prodotti all’estero;
– e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (limitatamente a quelli per i quali spettano le detrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, TUIR );
percepiti nell’anno 2014.
Nel quadro C del Mod. 730/2015 è stata inserita la nuova sezione V, relativa al bonus IRPEF riservato ai lavoratori con reddito complessivo non superiore ad € 26.000 introdotto dal D.L. n. 66/2014; in particolare, il nuovo rigo C14 deve essere compilato da tutti i lavoratori dipendenti, per permettere a chi presta l’assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus.
L’articolo 13 del TUIR prevede per i redditi derivanti da lavoro dipendente, pensione ed assimilati, delle detrazioni d’imposta.
Chi presta l’assistenza fiscale dovrà calcolare, come previsto dall’articolo sopra citato, l’ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti. In base al risultato di detto calcolo, nel quale si tiene conto del reddito complessivo al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, tali detrazioni possono spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.
Se il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione, questi redditi devono essere indicati nel quadro anche se il datore di lavoro o ente pensionistico ha prestato l’assistenza fiscale. In questo caso i dati da riportare nel quadro sono quelli indicati nella Certificazione Unica 2015.
Se il contribuente nel corso dell’anno ha avuto più rapporti di lavoro dipendente o assimilati e ha chiesto all’ultimo datore di lavoro di tener conto degli altri redditi percepiti, deve indicare in questo quadro i dati presenti nella CU rilasciata da quest’ultimo.
Il quadro C è diviso in sei Sezioni.
Nella Sezione I vanno indicati:
– i redditi di lavoro dipendente,
– i redditi di pensione
– i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell’anno;
– le somme percepite come compenso per premi di produttività e le relative ritenute per imposta sostitutiva;
Nella Sezione II vanno indicati gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non vanno segnalati nella sezione I;
Nella Sezione III vanno indicate le ritenute Irpef e addizionale regionale all’Irpef trattenute dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
Nella Sezione IV va indicato l’ammontare delle ritenute per l’addizionale comunale all’Irpef trattenute dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
Nella Sezione V va indicato il Bonus Irpef;
Nella Sezione VI vanno indicati altri dati (reddito al netto del contributo pensioni e contributo di solidarietà trattenuto)
La novità della riduzione del Cuneo Fiscale
L’art. 1, D.L. n. 66/2014, ha introdotto il cd. “bonus” 80 euro”, ovvero la somma, al massimo pari, su base annua 2014, ad € 640,00 da riconoscere mensilmente in busta paga ai lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcune categorie di redditi assimilati, di importo non superiore ad € 26.000,00.
LAVORATORI INTERESSATI
Coloro che possono beneficiare del bonus sono i lavoratori che percepiscono:
– redditi di lavoro dipendente (ex art. 49, comma 1 del TUIR);
– le tipologie di redditi assimilati (ex art. 50 del TUIR).
REDDITI ASSIMILATI ART. 50, TUIR INTERESSATI AL “BONUS 80 EURO”
lett. a) – I compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
lett. b) – Le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
lett. c) – Le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale;
lett. c-bis) – I compensi per l’attività svolta sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto;
lett. d) – Le remunerazioni dei sacerdoti;
lett. h-bis) – Le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs n. 124/1993, comunque erogate;
lett. l) – I compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
LAVORATORI ESCLUSI
Non possono invece beneficiare del bonus i soggetti che percepiscono:
– redditi di pensione [ex art. 49, comma 2, lett. a), TUIR];
– alcuni redditi assimilati (ex art. 50 del TUIR).
REDDITI ASSIMILATI ART. 50, TUIR ESCLUSI DAL “BONUS 80 EURO”
lett. e) – I Compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale;
lett. f) e g) – 1. Indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni; 2. indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
lett. h) – Rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale;
lett. i) – Altri assegni periodici alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro.
Riconoscimento del credito
Sono tenuti al riconoscimento del bonus in esame i sostituti d’imposta, quali:
– enti e società indicati nell’art. 73, comma 1, TUIR;
– società e associazioni indicate nell’art. 5, TUIR;
– persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’art. 55, TUIR;
– imprese agricole;
– persone fisiche che esercitano arti e professioni;
– curatore fallimentare;
– commissario liquidatore;
– condominio;
– amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo,
– amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle Regioni a statuto speciale.
Il credito in esame:
– è riconosciuto in misura differenziata a seconda dell’ammontare del reddito complessivo, al netto del reddito da abitazione principale e delle relative pertinenze;
– non concorre alla formazione del reddito;
– è rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
La compilazione del modello
Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus, tutti i lavoratori dipendenti (codice 2, 3 o 4 a colonna 1 dei righi da C1 a C3) devono compilare il nuovo rigo C14.
RIGO C14
colonna 1. Nella colonna 1 deve essere riportato il codice indicato nel punto 119 della CU 2015; in particolare, in tale campo è indicato:
– il codice “1”, se il datore di lavoro ha riconosciuto il bonus, e lo ha erogato in tutto o in parte; in tal caso, nella colonna 2 del rigo C14 va indicato l ’importo di cui al punto 120, CU 2015 (importo del bonus erogato dal sostituto);
– il codice “2”, se il datore di lavoro:
– non ha riconosciuto il bonus;
– ha riconosciuto il bonus, ma non lo ha erogato nemmeno in parte.
In tali casi la colonna 2 del rigo C14 non va compilata.
colonna 2. Nella colonna 2 va riportato l’importo del bonus erogato dal sostituto di imposta, indicato nel punto 120 della CU 2015.
Determinazione del bonus spettante
Chi presta l’assistenza fiscale dovrà ricalcolare l’ammontare del bonus spettante, tenendo conto di tutti i redditi dichiarati; tale importo verrà indicato a rigo 66, Mod. 730-3.
Il risultato del ricalcolo porterà a situazioni differenti, a seconda che:
1. il bonus sia stato erogato correttamente dal datore di lavoro.
In tal caso l’importo indicato nella colonna 2 del rigo C14 (bonus erogato dal datore di lavoro) coincide con l’importo indicato a rigo 66, Mod. 730-3 (bonus effettivamente spettante). Pertanto il bonus è stato erogato correttamente, e dalla dichiarazione non emergerà né un debito, né un credito. Chi presta l’assistenza fiscale segnalerà che in sede di dichiarazione è stato confermato il Bonus IRPEF erogato dal datore di lavoro.
2. vi sia stata mancata erogazione del bonus da parte del datore di lavoro.
In tal caso, l’ammontare spettante verrà riconosciuto da parte di chi presta l’assistenza fiscale. L’importo del bonus spettante, calcolato da chi presta l’assistenza fiscale viene indicato al rigo 66, Mod. 730-3, e risulterà maggiore dell’importo indicato dal contribuente a rigo C14, colonna 2.
La differenza tra i due importi verrà riportata a rigo 67, Mod. 730-3, e costituirà un credito. Chi presta l’assistenza fiscale segnalerà che in sede di dichiarazione è stato riconosciuto il Bonus IRPEF non erogato dal datore di lavoro per un determinato importo (importo di rigo 67).
3. il bonus sia stato erogato anche se in parte non spettava.
In tal caso (ad esempio, perché il reddito complessivo è superiore ad € 26.000,00), l’ammontare non spettante viene recuperato, L’importo del bonus spettante, calcolato da chi presta l’assistenza fiscale verrà indicato al rigo 66, Mod. 730-3 e risulterà minore dell’importo indicato dal contribuente a rigo C14, colonna 2. La differenza tra i due importi sarà riportata a rigo 68, Mod. 730-3, e costituirà un debito. Chi presta l’assistenza fiscale segnalerà che in sede di dichiarazione è stato recuperato il Bonus IRPEF non spettante erogato dal datore di lavoro per un determinato importo (importo di rigo 68).
4. il bonus sia stato erogato ma risulti totalmente non spettante.
In tal caso l’importo verrà completamente recuperato in dichiarazione. I righi 66 e 67 del Mod. 730-3 non saranno compilati, mentre a rigo 68 verrà riportato l’importo indicato a rigo C14, colonna 2. Tale somma costituisce un debito che concorrerà alla liquidazione dell’IRPEF. Chi presta l’assistenza fiscale segnalerà che in sede di dichiarazione è stato recuperato il Bonus IRPEF non spettante erogato dal datore di lavoro per un importo corrispondente a quello di rigo 68.
5. il rapporto di lavoro si sia concluso prima del mese di maggio 2014.
In tal caso il bonus spettante, non essendo stato erogato dal datore di lavoro, viene riconosciuto nel Mod. 730/2015. L’importo calcolato da chi presta l’assistenza fiscale, indicato a rigo 66, Mod. 730-3, andrà indicato a rigo 67, Mod. 730-3. La somma costituirà un credito che concorrerà alla liquidazione dell’IRPEF.
Chi presta l’assistenza fiscale segnalerà che in sede di dichiarazione è stato riconosciuto il Bonus IRPEF non erogato dal datore di lavoro per un importo corrispondente a quello di rigo 67.
6. il datore di lavoro non sia il sostituto d’imposta.
In tale caso (ad esempio colf, baby-sitter, assistenti delle persone anziane, ecc.) il bonus spettante viene riconosciuto nel Mod. 730/2015. L’importo calcolato da chi presta l’assistenza fiscale, indicato a rigo 66, Mod. 730-3, va indicato a rigo 67, Mod. 730-3. La somma costituirà un credito che concorrerà alla liquidazione dell’IRPEF.
Chi presta l’assistenza fiscale segnalerà che in sede di dichiarazione è stato riconosciuto il Bonus IRPEF non erogato dal datore di lavoro per un importo corrispondente a quello di rigo 67.
(fonte Fiscal News)