Il Modello 730 può essere presentato in forma congiunta quando i coniugi possiedono esclusivamente redditi da lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, redditi dei terreni e dei fabbricati, redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA, redditi diversi e alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
Per presentare la dichiarazione congiunta, è necessario però, che almeno uno dei due coniugi possa utilizzare il modello 730.
Infatti, possono presentare il modello 730 in forma congiunta, tutti i coniugi ufficialmente sposati alla data in cui si attesta la presentazione del modello 730/2015, anche se ancora non coniugati nel 2014.
Premessa
Ai sensi dell’art. 13, comma 4, D.M. n. 164/1999, i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, non in possesso di redditi di lavoro autonomo o d’impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del TUIR, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi anche presentando la dichiarazione in forma congiunta, purché uno dei coniugi sia in possesso di redditi da dichiarare con il modello 730.
Con l’art. 4, comma 5, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, la possibilità è stata estesa e, qualora rispettino singolarmente i requisiti per presentare il Mod. 730 (articolo 13, comma 4, D.M. 164/1999), i coniugi possono congiungere le proprie dichiarazioni Mod. 730 precompilato.
Tuttavia, non è possibile presentare il Mod. 730 precompilato o ordinario in forma congiunta con invio diretto da parte del contribuente.
In questi sarà necessario rivolgersi esclusivamente al sostituto d’imposta, al CAF o al professionista abilitato.
Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta se la dichiarazione viene presentata a un CAF o a un professionista abilitato. Dal 2013 i soggetti con reddito di lavoro dipendente e assimilati possono presentare il Mod. 730 anche in assenza di un sostituto di imposta tenuto ad effettuare il conguaglio. Di conseguenza, è possibile presentare la dichiarazione dei redditi anche in forma congiunta se almeno uno dei coniugi ha percepito nel 2014 redditi da lavoro dipendente o assimilati.
Cause di esclusione
Non si può presentare il 730 in forma congiunta se:
– uno dei due coniugi percepisce redditi di lavoro autonomo non occasionale o di impresa;
– è deceduto uno dei due coniugi prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo caso il superstite potrà presentare il Mod. 730 per se stesso se è titolare di reddito di lavoro dipendente, di pensione o assimilato e dovrà presentare il Modello Unico in qualità di erede;
– la dichiarazione viene presentata per conto di persone incapaci o minori
Come si presenta la dichiarazione
Ai fini della presentazione di una dichiarazione precompilata o ordinaria in forma congiunta, i contribuenti possono rivolgersi:
– ad un CAF o professionista abilitato;
– al proprio sostituto d’imposta (nel caso in cui lo stesso decida di prestare assistenza fiscale diretta).
Tramite Caf o professionista abilitato
I dati del sostituto d’imposta (che effettuerà le operazioni di conguaglio) da indicare nel modello sono quelli del coniuge che si pone come dichiarante
(che può essere indifferentemente il marito o la moglie). Se il dichiarante non ha un sostituto di imposta, dovrà barrare la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto” all’interno del quadro “Dati del sostituto di imposta che effettuerà il conguaglio”.
Tramite sostituto d’imposta
Nel caso in cui i coniugi possano autonomamente avvalersi dell’assistenza fiscale, il modello 730 in forma congiunta può essere presentato indifferentemente al datore di lavoro di uno dei due coniugi (sempreché, ovviamente, i due datori di lavoro abbiano deciso di prestare assistenza fiscale in modo diretto). Non essendoci vincoli di reddito che determinano il ricorso obbligatorio all’uno o all’altro sostituto d’imposta, la scelta di quest’ultimo rimane a discrezione dei coniugi. Il contribuente (dichiarante) è tenuto sempre ad indicare i dati del sostituto d’imposta che dovrà provvedere al conguaglio.
(fonte Fiscal News)