La sezione dedicata al domicilio fiscale mira ad individuare il destinatario (Comune, Provincia e Regione) dei versamenti relativi all’ addizionale regionale per il 2014 e, se deliberata, dell’addizionale comunale a saldo per il 2014 ed in acconto per il 2015. L’articolo 8, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 semplifica ed uniforma le disposizioni in materia di addizionale regionale e comunale IRPEF. Viene pertanto: 1. uniformata la data di riferimento del domicilio fiscale ai fini dell’addizionale regionale e comunale, ora fissata per entrambe le imposte al 1° gennaio dell’anno di riferimento; 2. stabilito che l’acconto dell’addizionale comunale deve sempre essere versato con l’aliquota deliberata per l’anno precedente; 3. stabilito che Regioni e Province autonome inviino al MEF i dati relativi ai provvedimenti dell’addizionale regionale IRPEF per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze.
I contribuenti che hanno residenza in Italia pongono il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritti e quindi nella maggior parte dei casi coincide con la residenza anagrafica. In alcuni casi l’Amministrazione Finanziaria può stabilire il domicilio fiscale nel comune dove il contribuente svolge in modo continuativo l’attività principale. Se ricorrono particolari condizioni, l’Amministrazione può consentire al contribuente, che ne faccia motivata richiesta, che il suo domicilio sia stabilito in un comune diverso da quello di residenza.
RESIDENZA NON VARIATA
Se il contribuente non ha variato la propria residenza ovvero la variazione è avvenuta nell’ambito dello stesso Comune, per l’individuazione della Regione e del Comune ai quali va versata l’addizionale, è sufficiente la compilazione della sola sezione “Domicilio fiscale al 01/01/2014”.
RESIDENZA VARIATA
Nel caso in cui la variazione di residenza sia avvenuta: nello stesso Comune, va compilato solo il rigo “Domicilio fiscale al§ 01/01/2014”; trasferendola in un comune diverso, vanno compilati entrambi i righi.§ Si nota che la variazione obbliga alla compilazione di tutti e 2 i righi solo se la stessa è avvenuta a partire dal 3 novembre 2013. Ecco che, se la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2013 va compilato solo il primo rigo. L’articolo 8, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 semplifica ed uniforma le disposizioni in materia di addizionale regionale e comunale IRPEF. Ecco che: 1. viene uniformata la data di riferimento del domicilio fiscale ai fini dell’addizionale regionale e comunale, ora fissata per entrambe le imposte al 1° gennaio dell’anno di riferimento (ad es. relativamente all’anno 2014, le addizionali regionale e comunale saranno determinate con riferimento al domicilio fiscale al 1° gennaio 2014); 2. viene stabilito che l’acconto dell’addizionale comunale deve sempre essere versato con l’aliquota deliberata per l’anno precedente. Ne consegue che l’acconto 2015 dell’addizionale comunale è determinato con l’aliquota, le esenzioni e le agevolazioni stabilite per il 2014; 3. le Regioni e le Province autonome dovranno inviare al MEF i dati relativi ai provvedimenti dell’addizionale regionale IRPEF, ai fini della pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze (www .finanze.gov.it).
Pertanto i due righi dovranno essere così compilati:
DOMICILIO FISCALE DAL 1° GENNAIO 2014
Nel caso in cui la variazione sia avvenuta entro il 2 novembre 2013, va indicato il nuovo domicilio. In tal caso va compilato solo questo rigo; in pratica si ricade nel caso generale relativo all’assenza di variazione. Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2013, va invece indicato il precedente domicilio. Quindi, la variazione avvenuta a partire da tale data comporta la compilazione anche del successivo rigo.
DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2015
Nel caso in cui la variazione sia avvenuta tra il 3 novembre 2013 ed il 2 novembre 2014, va indicato il nuovo domicilio. Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2014, va indicato il precedente domicilio. I contribuenti che si sono trasferiti in Italia nel 2014, devono indicare il domicilio nel quale hanno trasferito la residenza. Casi particolari di addizionale regionale La casella “Casi particolari add.le regionale” va barrata nel caso in cui il dichiarante risieda in: Veneto; Basilicata; Lazio, e rientri nelle categorie “svantaggiate” per le quali dette Regioni hanno previsto l’applicazione di un’aliquota di addizionale regionale agevolata. Il contribuente deve attestare il possesso dei requisiti soggettivi che consentono l’applicazione dell’aliquota agevolata.
Diversamente, negli altri casi la determinazione dell’addizionale avviene automaticamente sulla base delle indicazioni fornite nel rigo in esame (Comune e Provincia di domicilio fiscale) e del reddito imponibile ai fini dell’addizionale: non è quindi necessaria alcuna dichiarazione da parte del contribuente.
REGIONE VENETO
La Regione Veneto ha previsto per il 2014 l’applicazione dell’addizionale regionale nella misura dello 0,9% sull’intero reddito imponibile a favore di: 1. soggetti disabili, con reddito imponibile ai fini delle addizionali per il 2014, non superiore a € 45.000,00; 2. soggetti con un familiare disabile fiscalmente a carico, con reddito imponibile ai fini delle addizionali per il 2014, non superiore a € 45.000,00. Nel caso in cui il soggetto disabile sia fiscalmente a carico di più soggetti “…l’aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore a € 45.000,00”
REGIONE BASILICATA
La Regione Basilicata ha previsto per il 2014 un’aliquota agevolata dell’1,23% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile compreso tra € 55.000 ed € 75.000, che abbiano due o più figli. Nel caso in cui i figli siano fiscalmente a carico di più soggetti “… tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili risulta compresa nello scaglione di reddito sopra indicato”. Solo in quest’ultima ipotesi va barrata la casella “Casi particolari addizionale regionale”
REGIONE LAZIO
La Regione Lazio ha previsto per il 2014 un’aliquota agevolata dell’1,73% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile non superiore ad € 50.000 aventi tre figli a carico. La soglia di reddito imponibile è innalzata di € 5.000 per ogni figlio a carico oltre il terzo. Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, “…tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili sia inferire a 50.000 euro” (importo maggiorato nel caso in cui i figli siano più di tre). Solo in quest’ultima ipotesi va barrata la casella “Casi particolari addizionale regionale”.
(fonte Fiscal News)
ESEMPIO DI COMPILAZIONE