Nel frontespizio del Modello 730 devono essere inseriti i dati riguardanti la situazione personale del contribuente. I dati richiesti in questa prima parte del modello riguardano: il tipo di dichiarazione presentata, il codice fiscale, i dati del contribuente e l’eventuale condizione di soggetto a carico, i dati relativi alla residenza, il telefono e la posta elettronica, il domicilio fiscale al 1° gennaio 2014. L’indicazione di tale dato serve per l’individuazione della Regione beneficiaria dell’addizionale regionale all’IRPEF per il 2014 e del Comune al quale, eventualmente, deve essere versato l’acconto o il saldo di addizionale comunale all’IRPEF per il 2014, il domicilio fiscale al 1° gennaio 2015.
Rispetto allo scorso anno non va più indicato lo stato civile del contribuente e non è più presente l’indicazione del domicilio fiscale al 31 dicembre dell’anno precedente.
Premessa
Nel frontespizio del Mod. 730 devono essere inseriti i dati riguardanti la situazione personale del contribuente. I dati richiesti in questa prima parte del modello riguardano:
– il tipo di dichiarazione presentata. A seconda della casella barrata nella prima parte del frontespizio, si individua se il soggetto che presenta il modello è il dichiarante, il coniuge dichiarante, ecc.;
– il codice fiscale;
– i dati del contribuente e l’eventuale condizione di soggetto a carico.
Vengono richiesti i dati personali (data, luogo di nascita, etc.) del contribuente e l’eventuale condizione di soggetto a carico. Per tale ultima indicazione, il contribuente titolare di reddito complessivo non superiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, il quale risulta obbligato o ha interesse a presentare la dichiarazione dei redditi, deve barrare un’apposta casella.
Lo scopo è quello di consentire al soggetto che presta assistenza fiscale di calcolare la deduzione complessivamente spettante in relazione agli oneri di previdenza complementare nei limiti dei redditi dichiarati;
– dati relativi alla residenza. Vengono richieste le informazioni relative alla residenza, nel caso di variazione nel periodo tra il 1° gennaio 2014 e la data in cui viene presentata la dichiarazione;
– il telefono e la posta elettronica. È possibile indicare anche il numero di cellulare;
– il domicilio fiscale al 1° gennaio 2014. L’indicazione di tale dato serve per l’individuazione della Regione beneficiaria dell’addizionale regionale all’IRPEF per il 2014 e del Comune al quale, eventualmente, deve essere versato l’acconto o il saldo di addizionale comunale all’IRPEF per il 2014;
– il domicilio fiscale al 1° gennaio 2015. L’indicazione di tale dato serve per l’individuazione del Comune al quale, eventualmente, deve essere versato l’acconto di addizionale comunale all’IRPEF per il 2015.
Rispetto allo scorso anno:
– non va più indicato lo stato civile del contribuente: tale semplificazione è diretta conseguenza dell’introduzione della dichiarazione precompilata (dati non strettamente necessari);
– non è più presente l’indicazione del domicilio fiscale al 31 dicembre dell’anno precedente in quanto, a seguito delle semplificazioni previste dal D.Lgs. n. 175/2014 viene uniformata la data di riferimento del domicilio fiscale ai fini dell’addizionale regionale e comunale, fissata, già a partire dal periodo d’imposta 2014, al 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Il contribuente Nella prima parte, il soggetto cui si riferisce la dichiarazione è tenuto ad indicare il tipo di dichiarazione che sta presentando.
Il contribuente dovrà barrare la casella:
– dichiarante, se presenta il Mod. 730 in qualità di dichiarante (anche in caso di dichiarazione congiunta). In caso di dichiarazione per conto di minore o tutelato verranno utilizzati due modelli: nel primo il minore/tutelato barrerà la casella “dichiarante”; nel secondo, riferito al rappresentante/tutore, andrà barrata la casella “rappresentante o tutore”; rigo precedente);
– coniuge dichiarante, se la dichiarazione si riferisce al coniuge del soggetto che la presenta come dichiarante e fa quindi eseguire le operazioni di conguaglio al proprio sostituto di imposta (nel solo caso di dichiarazione congiunta);
Nel caso di dichiarazione congiunta si compilano due modelli base:
– nel primo sono barrate le caselle “dichiarante” e “dichiarazione congiunta”;
– nel secondo solamente la casella “coniuge dichiarante”.
– rappresentante o tutore, nel caso in cui il Mod. 730 sia presentato per conto di minore o incapace dal rappresentante, dal tutore o dall’amministratore di sostegno, Tale figura è stata introdotta dalla Legge n. 6/2004, a sostegno di persone disabili, anziane o comunque non autonome.
Il codice fiscale
Deve essere inserito il codice fiscale del contribuente, rilevabile dal tesserino rilasciato dall’Amministrazione Finanziaria o dalla tessera sanitaria rilasciata dalla ASL. Se i dati contenuti nel tesserino del codice fiscale non corrispondono al vero, qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate ha facoltà di rettifica (fino a rettifica avvenuta, comunque, il contribuente deve usare il codice assegnatogli, anche se errato).
Se la dichiarazione è presentata per conto di incapace, minore o persona con limitate capacità di agire (beneficiario) va indicato, in entrambi i modelli 730/2015 il codice fiscale:
– del minore, incapace o beneficiario, nello spazio “Codice fiscale del contribuente”;
– del rappresentante, tutore o amministratore di sostegno, nello spazio “Codice fiscale del rappresentante o tutore”.
Soggetto fiscalmente a carico di altri
La casella Soggetto fiscalmente a carico di altri deve essere barrata dal contribuente con reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili che è tenuto o ha interesse a presentare la dichiarazione dei redditi.
730 integrativo
La casella “730 integrativo”, deve essere compilata qualora la dichiarazione sia integrativa di una precedentemente inoltrata all’Amministrazione Finanziaria. Il Mod. 730 integrativo può essere presentato in tutti i casi in cui il contribuente riscontri un errore o un’omissione che comporta un maggior credito o un minor debito. Può trattarsi, ad esempio, dell’omessa indicazione di oneri deducibili o detraibili (il tipico esempio è l’omessa indicazione di una spesa medica). In questo caso il contribuente dovrà presentare, entro il 26 ottobre 2015 (in quanto il giorno 25 ottobre cade di domenica), una nuova dichiarazione Mod. 730/2015, compilando l’apposita casella “730-integrativo”.
Codice 1
Se l’integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria ovvero un’imposta pari a quella determinata con il Mod. 730 originario.
Codice 2
Se l’integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.
Codice 3
Se l’integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” sia i dati relativi alla determinazione dell’imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario.
730 senza sostituto
In questa casella va indicata la lettera “A” nel caso di 730 presentato dai lavoratori dipendenti senza sostituto d’imposta.
Situazioni particolari
In questa casella contribuente ha la possibilità di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione dei redditi, indicando un apposito codice.
Tale casella potrà essere compilata nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate comunichi (mediante Circolare, Risoluzione o Comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.
Dati del contribuente
In questa parte relativa ai dati anagrafici e personali del dichiarante dovranno essere riportati:
1. cognome e nome, sesso e data di nascita: vanno indicati senza alcun titolo. Le donne devono indicare solo il cognome da nubile;
2. sesso del contribuente (M o F);
3. data di nascita del contribuente nella forma GG/MM/AAAA;
4. comune o Stato estero di nascita: chi è nato all’estero deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita senza compilare lo spazio relativo alla provincia;
5. provincia: va indicata la sigla (Es. RM per ROMA).
Possono essere barrate le seguenti caselle:
– “Tutelato/a”, nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall’amministratore di sostegno per la persona con limitata capacità di agire;
– “Minore”, nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall’usufrutto legale.
Residenza anagrafica
Deve essere indicata solo se il contribuente ha variato la propria residenza nel periodo dal 1° gennaio 2014 alla data di presentazione della presente dichiarazione.
Variazione di residenza
Se si sono verificate variazioni di residenza nel periodo dal 1° gennaio 2014 alla data di presentazione del Mod. 730/2015, ovvero, al più tardi entro il 7 luglio, il contribuente deve indicare i dati relativi alla residenza anagrafica.
Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell’indirizzo nell’ambito dello stesso Comune. Se il contribuente rientra in questa casistica, è richiesta l’indicazione:
– della nuova residenza alla data di consegna del Mod. 730, riportando, negli appositi spazi, i dati relativi al Comune, alla sigla della Provincia, al CAP, alla tipologia (via, piazza, largo, etc.), all’indirizzo, al numero civico ed eventualmente alla frazione;
– della data di variazione (giorno, mese ed anno).
Dichiarazione presentata per conto di minore o incapace
Nel caso di presentazione del Mod. 730/2015 per soggetto incapace o minore, il rappresentante legale, tutore o amministratore di sostegno, è sempre tenuto all’indicazione dei dati inerenti la propria residenza anagrafica. Se sono intervenute variazioni di residenza, non è necessaria la compilazione del campo “data della variazione” e non deve essere barrata la casella “Dichiarazione presentata per la prima volta”.
Telefono e osta elettronica
La Sezione in oggetto può essere compilata facoltativamente.
Le istruzioni alla compilazione del modello dispongono espressamente che l’indicazione di tali dati consentirà di “ricevere dall’Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti”.
Domicilio fiscale
La sezione mira ad individuare il destinatario (Comune, Provincia e Regione) dei versamenti relativi all’ addizionale regionale per il 2014 e, se deliberata, dell’addizionale comunale a saldo per il 2014 ed in acconto per il 2015.
RESIDENZA NON VARIATA
Se il contribuente non ha variato la propria residenza ovvero la variazione è avvenuta nell’ambito dello stesso Comune, per l’individuazione della Regione e del Comune ai quali va versata l’addizionale, è sufficiente la compilazione della sola sezione “Domicilio fiscale al 01/01/2014”.
RESIDENZA VARIATA
Nel caso in cui la variazione di residenza sia avvenuta:
– nello stesso Comune, va compilato solo il rigo “Domicilio fiscale al 01/01/2014”;
– trasferendola in un comune diverso, vanno compilati entrambi i righi.
Si nota che la variazione obbliga alla compilazione di tutti e 2 i righi solo se la stessa è avvenuta a partire dal 3 novembre 2013. Ecco che, se la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2013 va compilato solo il primo rigo.
Pertanto i due righi dovranno essere così compilati:
– DOMICILIO FISCALE DAL 1° GENNAIO 2014
Nel caso in cui la variazione sia avvenuta entro il 2 novembre 2013, va indicato il nuovo domicilio. In tal caso va compilato solo questo rigo; in pratica si ricade nel caso generale relativo all’assenza di variazione. Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2013, va invece indicato il precedente domicilio. Quindi, la variazione avvenuta a partire da tale data comporta la compilazione anche del successivo rigo.
– DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2015
Nel caso in cui la variazione sia avvenuta tra il 3 novembre 2013 ed il 2 novembre 2014, va indicato il nuovo domicilio. Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2014, va indicato il precedente domicilio.
(fonte Fiscal News)