SPECIALE 730: I controlli per i rimborsi superiori a 4mila euro

In caso di presentazione del Modello 730 precompilato senza modifiche direttamente dal contribuente, non trovano applicazione i controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia. Lo stesso “beneficio” invece, non è riservato al contribuente che si avvale dell’assistenza di un CAF o professionista abilitato per presentare, sempre senza modifiche, il Mod. 730.

Differenze sostanziali sono state introdotte in tema di controlli formali ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 a seconda che il contribuente presenti il modello 730 precompilato direttamente, tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale o tramite CAF o professionista abilitato e a seconda che il contribuente accetti il modello 730 precompilato senza modifiche o vi apporti integrazioni o correzioni.

Ecco che se i modelli 730 precompilati, modificati o non, vengono presentati tramite professionisti abilitati o CAF, il controllo formale ex art. 36-ter viene eseguito in capo agli stessi, in quanto soggetti obbligati a rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione.

Premessa

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, in caso di presentazione del Mod. 730 precompilato senza modifiche direttamente dal contribuente, non trovano applicazione i controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 1, comma 586, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

In base alla formulazione della norma, il Legislatore non prevede lo stesso “beneficio” qualora il contribuente si avvalga dell’assistenza di un CAF o professionista abilitato per presentare, sempre senza modifiche, il Mod. 730. Di conseguenza, se dal Mod. 730 precompilato emerge un importo a rimborso superiore ad €4.000, ed il contribuente accetta senza modifiche la dichiarazione:

‐ in caso di presentazione diretta l’importo sarà rimborsato dal sostituto d’imposta con le modalità ordinarie, senza alcun controllo preventivo da parte dell’Agenzia delle Entrate;

‐ in caso di presentazione tramite CAF o professionista l’importo sarà eventualmente rimborsato da parte dell’Agenzia delle Entrate solo dopo aver effettuato i controlli preventivi.

Visto di conformità e responsabilità degli intermediari

Come abbiamo già visto, anche in altre occasioni, il contribuente che ha “recuperato” il modello 730 precompilato può:

‐ accettare la dichiarazione senza modifiche;

‐ presentare la dichiarazione precompilata con modifiche.

In entrambi i casi il contribuente potrà scegliere se presentare la dichiarazione:

‐ direttamente (tramite Fisconline);

‐ tramite il proprio sostituto d’imposta;

‐ tramite CAF o professionista abilitato.

L’art. 5 del D. Lgs n. 175/2014 ha introdotto differenze sostanziali in tema di controlli formali ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 a seconda che il contribuente presenti il modello 730 precompilato direttamente, tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale o tramite CAF o professionista abilitato e a seconda che il contribuente accetti il modello 730 precompilato senza modifiche o vi apporti integrazioni o correzioni.

Ecco che se i modelli 730 precompilati, modificati o non, vengono presentati tramite professionisti abilitati o CAF, il controllo formale ex art. 36-ter viene eseguito in capo agli stessi, in quanto soggetti obbligati a rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione.

Il successivo art. 6, poi fa emergere una specifica responsabilità in capo agli intermediari in caso di errori emersi in sede di controllo formale da parte dell’Ufficio: ai sensi del comma 1, infatti, nel caso di rilascio del visto di conformità infedele il CAF o il professionista incaricato è tenuto al pagamento dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli ex art. 36-ter, a meno che il visto infedele non sia stato apposto a causa della condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

VISTO DI CONFORMITÀ INFEDELE

Se il CAF o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli formali da parte dell’Agenzia delle Entrate (ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973), sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente.

Dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre

Se entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, la somma dovuta dal CAF o dal professionista è pari all’importo della sola sanzione.

Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate e comunque entro il 7 luglio, il CAF o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.

Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal CAF o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d’imposta e le somme che saranno trattenute.

Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal CAF o dal professionista per riscontrare eventuali errori.

Rimodulazione dei compensi e aumento del massimale minimo assicurativo

Con l’emanazione di un apposito Decreto Ministeriale (Decreto 29 dicembre 2014, pubblicato in G.U. 23 gennaio 2015, n. 18), trova applicazione già con riferimento al Mod. 730/2015 relativo al 2014, una nuova razionalizzazione del sistema dei compensi per i sostituti d’imposta, i CAF e i professionisti abilitati che prestano attività di assistenza fiscale. Tale Decreto dispone che le misure dei compensi di € 14 e € 26 di cui all’art. 38, comma 1, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, sono rimodulate per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa.

Nuovo massimale assicurativo

Con riferimento ai soggetti che appongono il visto di conformità ex D.M. n. 164/99 è disposto l’aumento del massimale minimo della prescritta polizza assicurativa (non inferiore a 3 milioni di €).

L’aumento del minimale, per la copertura assicurativa della responsabilità civile, comprende tutti coloro che appongono i visti di conformità, indipendentemente dal fatto che elaborino o meno i modelli 730 precompilati. Verranno così ricompresi anche i visti rilasciati dallo scorso 13 dicembre, data di entrata in vigore del provvedimento di semplificazione.

Così dicendo, la novità ricomprenderà anche coloro che rilasciano i visti di conformità per la compensazione dei crediti superiori a 15.000 euro, utilizzando il modello di delega «F24», per Iva annuale, per imposte sui redditi (IRES e IRPEF), per addizionali, per IRAP, per ritenute alla fonte e per imposte sostitutive.

(fonte Fiscal News)

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