All’interno del frontespizio del modello 730/2015 è prevista la sezione relativa al coniuge e ai familiari a carico. Tale indicazione è da effettuare anche in assenza di variazione dei dati; essa è necessaria per operare le detrazioni previste per i carichi di famiglia.
Sono considerati fiscalmente a carico, se nel 2014 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, i seguenti soggetti anche se non conviventi o residenti all’estero:
– il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
– i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati.
Inoltre, altri familiari, quali il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali, i genitori adottivi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, anche unilaterali, i nonni e le nonne (compresi quelli naturali), possono essere considerati a carico a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari risultanti dall’Autorità Giudiziaria.
Premessa
All’interno del frontespizio del modello 730/2015 è prevista la sezione relativa al coniuge e ai familiari a carico.
Tale indicazione è da effettuare anche in assenza di variazione dei dati; essa è necessaria per operare le detrazioni previste per i carichi di famiglia.
In questo prospetto, infatti, devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2014 sono stati fiscalmente a carico, al fine di usufruire delle detrazioni d’imposta per il coniuge i figli o gli altri familiari a carico. Queste detrazioni vengono calcolate dal soggetto che presta l’assistenza fiscale in base alle regole del TUIR.
Per i contribuenti con coniuge, figli o altri familiari a carico sono, infatti, previste delle detrazioni di imposta lorda, che il TUIR stabilisce all’art.12 in misura teorica, mentre chi presta assistenza determina in misura effettiva.
Il codice fiscale del coniuge va indicato nel rigo 1, anche se questi non è a carico.
Non deve invece essere indicato, in detto rigo, nei casi di annullamento, divorzio e separazione legale ed effettiva.
Sono considerati fiscalmente a carico, se nel 2014 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, i seguenti soggetti anche se non conviventi o residenti all’estero:
– il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
– i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati.
Nel concetto di “figli” sono compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito. Gli stessi pertanto ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.
Inoltre i seguenti altri familiari:
– il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
– i discendenti dei figli;
– i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
– i genitori adottivi;
– i generi e le nuore;
– il suocero e la suocera;
– i fratelli e le sorelle, anche unilaterali;
– i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).
Possono essere considerati a carico a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari risultanti dall’Autorità Giudiziaria.
Nella compilazione della sezione va barrata una casella per ogni familiare a carico. In particolare, con la barratura della casella:
– “C” viene indicato il coniuge;
– “F1” viene indicato il figlio d’età maggiore tra quelli fiscalmente a carico;
– “F” vengono indicati i figli fiscalmente a carico successivi al primo;
– “A” vengono indicati gli altri familiari a carico;
– “D” viene indicato che il figlio a carico è un soggetto portatore di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992.
Come incidono IMU e IRPEF sul calcolo delle detrazioni
Per il calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia è necessario verificare:
– se un soggetto può definirsi “a carico”;
– la situazione reddituale del soggetto che usufruisce delle detrazioni per familiari a carico.
Innanzi tutto è importante conoscere le modalità di formazione del reddito complessivo in quanto tale elemento determina importanti conseguenze nell’attribuzione delle detrazioni fiscali spettanti al contribuente.
Si dovrà tener conto cioè:
– che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca deve essere aggiunto al reddito complessivo del locatore;
– che le regole che disciplinano la formazione del reddito complessivo del contribuente sono state modificate soprattutto dal 2012 con l’IMU che sostituisce per la componente immobiliare l’IRPEF.
FABBRICATI E IMU 2014
In merito ai redditi dei fabbricati la disposizione fino al 2012 dava luogo ad una situazione abbastanza lineare, poiché le casistiche in linea generale erano di due tipi:
1. fabbricati locati, nei quali l’IMU si sommava all’IRPEF e alle addizionali (con una tassazione ai fini IRPEF e quindi una formazione del reddito complessivo legata ai canoni di locazione);
2. fabbricati non locati per i quali l’IMU sostituiva l’IRPEF.
Dal periodo d’imposta 2013 con riferimento ai fabbricati non locati, si dovrà tener conto delle seguenti novità:
– fabbricati non locati, siti in comuni diversi da quello in cui si trova l’abitazione principale: l’IMU sostituisce l’IRPEF e quindi rimangono le stesse regole dello scorso anno;
– fabbricati non locati siti nello stesso comune in cui si trova l’abitazione principale. Questi immobili rientreranno nella formazione della base imponibile IRPEF e delle addizionali per il 50% anche se sono stati assoggettati ad IMU.
Con riferimento all’abitazione principale non di lusso va osservato che in alcuni casi la stessa non ha concorso a formare nel 2013 il reddito complessivo; si tratta dell’ipotesi in cui il contribuente ha dovuto pagare la c.d. mini IMU.
Ciò non si presenta per il 2014, pertanto tutte le abitazioni principali non di lusso non scontano IMU e partecipano alla formazione del reddito complessivo.
Si potranno quindi verificare casi in cui, a parità di condizioni, un soggetto che fino al 2013 era considerato fiscalmente a carico, dal 2014 non risulta più a carico.
Esempio: Sig.ra Dolce => Reddito da collaborazione pari ad Euro 2.200,0
Reddito da abitazione principale pari ad Euro 800,00
Per l’anno 2013 la signora era considerata fiscalmente a carico del marito in quanto il reddito complessivo considerava solo il reddito di collaborazione. Per l’anno 2014 la signora doveva tener conto anche del reddito da abitazione principale. La somma (€ 2.200,00 + € 800,00 = € 3.000,00) supera il limite di € 2.840,51 e non potrà essere considerata fiscalmente a carico per il 2014.
TERRENI E IMU 2014
Più complesso è invece il calcolo della formazione del reddito complessivo nel caso di possesso di terreni in quanto varie modifiche sono state apportate nel corso del 2014 in merito al versamento dell’IMU.
Diversi interventi normativi si sono susseguiti nel corso del 2014 e nella prima parte del 2015 (D.L. n. 66/2014, D.M. 28 novembre 2014 nonché da ultimo D.L. n. 4/2015), aventi ad oggetto l’esenzione IMU per i terreni agricoli montani.
A seguito di suddetti interventi da parte del Legislatore, per il 2014 risultano esenti IMU i terreni ubicati:
– in comuni montani;
– in comuni parzialmente montani, se posseduti e condotti da coltivatori diretti/IAP;
– in comuni situati ad un’altitudine superiore a 600 metri slm;
– in comuni situati ad un’ altitudine superiore a 280 metri slm, posseduti e condotti da coltivatori diretti/ IAP.
Per il 2014, inoltre, rimangono esenti IMU anche i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile; diversamente, dal 2015 tali terreni non sono più esenti IMU.
Soggetto non fiscalmente a carico
Se il coniuge del contribuente possiede i seguenti redditi:
– reddito derivante dal possesso dell’abitazione principale, € 1.000,00 già rivalutato;
– reddito di lavoro dipendente di € 2.500,00.
Il reddito complessivo del soggetto è quindi pari a € 3.500,00.
Poiché il reddito complessivo è superiore a € 2.840,51 il coniuge non può essere considerato fiscalmente a carico. Infatti, il limite previsto deve essere valutato al lordo degli oneri deducibili e, quindi, anche al lordo del reddito derivante dal possesso dell’abitazione principale.
Il limite reddituale per essere considerati fiscalmente a carico è fissato in € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.
A tal fine, l’articolo 12, comma 2, TUIR sancisce che: “le detrazioni […] spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili”.
In tale limite devono essere computate anche:
Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98).
Le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica.
La quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98).
Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive (art. 13 della legge n. 388/2000 – Finanziaria 2001).
Si ricorda che ai soli fini dell’eventuale attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia, dette retribuzioni, anche qualora esenti, devono essere considerate rilevanti fiscalmente.
Se nel corso del 2014 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.
(fonte Fiscal News)