SPECIALE 730: Contribuenti tenuti alla presentazione

Utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice. Inoltre il contribuente può ottenere il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre), così come se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

Tuttavia, per poter utilizzare il Mod. 730, il soggetto interessato deve avere caratteristiche:

soggettive (presenza di un sostituto d’imposta che effettui le operazioni di conguaglio);

oggettive (possesso di tipologie reddituali che possono essere dichiarate tramite Mod. 730).

In mancanza di dette condizioni, il contribuente è tenuto alla presentazione del Mod. UNICO.

Premessa

I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il Modello 730. Esso è vantaggioso in quanto il contribuente:

– NON DEVE ESEGUIRE CALCOLI E LA COMPILAZIONE È PIÙ SEMPLICE;

– OTTIENE IL RIMBORSO DELL’IMPOSTA DIRETTAMENTE NELLA BUSTA PAGA O NELLA RATA DI PENSIONE, A PARTIRE DAL MESE DI LUGLIO (PER I PENSIONATI A PARTIRE DAL MESE DI AGOSTO O DI SETTEMBRE);

– SE DEVE VERSARE DELLE SOMME, QUESTE VENGONO TRATTENUTE DALLA RETRIBUZIONE (A PARTIRE DAL MESE DI LUGLIO) O DALLA PENSIONE (A PARTIRE DAL MESE DI AGOSTO O SETTEMBRE) DIRETTAMENTE NELLA BUSTA PAGA

Chi può presentare il modello 730

Per poter utilizzare il Mod. 730, il soggetto interessato deve avere caratteristiche:

– soggettive (presenza di un sostituto d’imposta che effettui le operazioni di conguaglio);

I titolari di redditi da lavoro dipendente, di pensione e di alcuni redditi assimilati possono presentare il Mod. 730 anche in assenza di un sostituto di imposta che effettui il conguaglio.

– oggettive (possesso di tipologie reddituali che possono essere dichiarate tramite Mod. 730).

In mancanza di dette condizioni, il contribuente è tenuto alla presentazione del Mod. UNICO.

Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2015 sono:

– pensionati o lavoratori dipendenti ed assimilati (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);

– persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);

– soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;

– sacerdoti della Chiesa cattolica;

– giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);

– persone impegnate in lavori socialmente utili;

– lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono rivolgersi:

– al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2015;

– a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (CAF – dipendenti) o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2015 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;

– personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2014 al mese di giugno dell’anno 2015;

– lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2014 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato;

– produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.

Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2014 hanno percepito:

– redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);

– redditi dei terreni e dei fabbricati;

– redditi di capitale;

– redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);

– redditi occasionali derivanti da attività commerciali;

– indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi, erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche;

– redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);

– indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettati a tassazione separata;

– alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro.

Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione

Il contribuente deve anzitutto controllare se:

– è obbligato a presentare la dichiarazione;

– è esonerato.

Possono presentare il Mod. 730 anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2014 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente articolo 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), escluse le indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del TUIR], e nel 2015 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. In tal caso il modello 730 va presentato a un CAF – dipendenti o a un professionista abilitato e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.

È tenuto a presentarla se ha conseguito redditi nell’anno 2014 e non rientra nelle ipotesi di esonero elencate nelle tabelle della pagina seguente.

In questo caso deve verificare se:

– può presentare il Mod. 730;

– deve presentare il Mod. UNICO, secondo le istruzioni fornite nei seguenti paragrafi. La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all’IRPEF non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.

La dichiarazione deve essere presentata anche se:

– sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca;

– non è stato trattenuto dal sostituto d’imposta il contributo di solidarietà.

Il Mod. 730 può essere presentato, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2014.

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente le seguenti tipologie di reddito:

Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati. L’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’IMU

Lavoro dipendente o pensione

Lavoro dipendente o pensione + abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (L’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’IMU)

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche

Redditi esenti. Esempi: rendite erogate dall’INAIL esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali

Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico)

Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili)

Casi di esonero della presentazione della dichiarazione con limite di reddito

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna.

Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze.

Condizione generale di esonero

In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore ad euro 10,33 come illustrato nello schema seguente:

IMPOSTA LORDA

– DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

– DETRAZIONI PER SPESE DI PRODUZIONE

– RITENUTE =

IMPORTO NON SUPERIORE A EURO 10,33

L’imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze.

L’obbligo di presentazione della dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le addizionali non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. A tal fine si ricorda che l’importo minimo di versamento e rimborso è pari a € 13,00.

Risultano quindi attualmente in vigore due importi minimi:

1. esonero dalla presentazione della dichiarazione: € 10,33 (con le condizioni sopra riportate);

2. esonero dal versamento e rimborso non spettante: € 12,00.

(fonte Fiscal News)

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