Società e imposte sui redditi, in scadenza termini per modifiche e quote

Ancora pochi giorni di tempo a disposizione delle società di persone per valutare l’opportunità di modificare l’assetto societario al fine di imputare il reddito del 2014 in modo diverso rispetto ai periodi precedenti. Il 31 dicembre, infatti, è il termine ultimo entro il quale, provvedendo alla stipula di alcuni atti riferiti alle società di persone, è possibile attribuire rilevanza fiscale, già dal 2014 ovvero dal 2015, alle operazioni in essi contenute.

In particolare gli atti riguardano la modifica della compagine sociale e la variazione delle quote di partecipazione al capitale sociale e/o agli utili.

Più precisamente, nel caso del solo cambiamento delle quote di partecipazione agli utili, qualora si voglia ottenere l’efficacia fiscale già dal prossimo 1° gennaio, occorrerà stipulare l’atto entro il 31dicembre.

Premessa

Come noto, ai fini delle imposte sui redditi, i redditi prodotti dalle società di persone commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita semplice), residenti in Italia, sono assoggettati a tassazione:

– per trasparenza in capo ai soci indipendentemente dall’effettiva percezione;

– in misura proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione agli utili.

Tassazione dei redditi

Per quanto riguarda la natura del reddito conseguito dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, residenti in Italia, si tratta in ogni caso di un:

-reddito d’impresa (anche se comunemente ci si riferisce a un “reddito di partecipazione”) e come tale è quindi determinato (così art. 6, co. 3, del TUIR).

Sebbene la società di persone sia tenuta alla determinazione del proprio reddito d’impresa e inoltre alla presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, la tassazione di tale reddito avviene per trasparenza in capo ai soci e pertanto:

– vi è un’automatica attribuzione dei redditi della società di persone ai rispettivi soci nello stesso periodo d’imposta in cui sono stati prodotti, indipendentemente dal fatto che essi vengano o meno effettivamente distribuiti;

– gli utili concorrono a formare il reddito dell’impresa partecipante in base al principio di competenza, a differenza di quanto avviene per i dividendi di società di capitali, che sono tassati in base al principio di cassa;

– la successiva distribuzione di tali utili non sarà più soggetta ad alcuna imposizione.

Perdite

Il “principio di trasparenza” trova applicazione, con le stesse regole stabilite dall’art. 5 del medesimo TUIR, anche in relazione alle perdite conseguite dalle società di persone.

Le perdite delle società personali sono quindi:

– imputate ai soci, proporzionalmente, alla loro quota di partecipazione agli utili nel medesimo periodo d’imposta in cui vengono conseguite, salvo che sia diversamente pattuito.

Una regola particolare è prevista per le società in accomandita semplice, infatti in tali società per:

– i soci accomandanti, la deducibilità della perdita dal reddito è commisurata al valore massimo rappresentato dalla quota di partecipazione;

– i soci accomandatari, la deducibilità è concessa oltre la loro quota di partecipazione.

Modifica sociale durante il periodo d’imposta

Per quanto concerne la definizione delle quote di partecipazione ai fini fiscali, una particolare questione riguarda l’eventuale modifica della compagine societaria durante il periodo d’imposta.

Seguendo il tenore letterale del secondo co. dell’art. 5 del Tuir, la dottrina maggioritaria ritiene di poter fare la seguente distinzione:

– in caso di modifica soggettiva della compagine societaria con l’ingresso di nuovi soggetti:

– i nuovi assetti societari hanno rilievo anche ai fini fiscali sin dal periodo d’imposta in cui è avvenuta la modifica;

– in caso di mera rideterminazione delle percentuali di partecipazione dei medesimi soci:

– le nuove quote assumono rilievo fiscale solo dal periodo d’imposta successivo a quello in cui la modifica è avvenuta.

Questo principio, secondo prassi ministeriale, troverebbe applicazione, anche nel caso in cui la modifica sia conseguente a una cessione di quote tra i medesimi soci.

Valutazioni da fare entro il 31 dicembre 2014

Alla luce di tutta la disciplina fiscale sopra esposta relativa alla cessione delle quote delle società di persone, i soci si trovano ora a fare delle valutazioni circa l’eventualità di cedere le quote sociali.

Variazione della compagine sociale

La variazione delle quote di partecipazione agli utili conseguente all’uscita di vecchi soci o all’ingresso di nuovi soci, che determina cosi una modifica della compagine sociale, produce effetto dallo stesso periodo d’imposta di stipula dell’atto pubblico/scrittura privata autenticata. L’uscita/ingresso di nuovi soci, a seguito di un atto stipulato entro il 31.12.2014, produce dunque effetto già nel 2014.

Variazione delle quote di partecipazione (stessa compagine sociale)

La variazione delle quote di partecipazione agli utili tra i soci esistenti, senza alcuna modifica della compagine sociale, si verifica, come desumibile dalle istruzioni alla compilazione del quadro RK del mod. UNICO SP, nelle seguenti 2 ipotesi:

Cessione di quote e modifica della quota di partecipazione agli utili senza alcuna variazione della quota di partecipazione al capitale sociale

Tali modifiche hanno effetto dal periodo d’imposta successivo a quello di stipula dell’atto pubblico/scrittura privata autenticata. Di conseguenza, per poter assicurare la ripartizione ai soci del reddito d’impresa sulla base delle nuove quote già dal 2015 (mod. UNICO 2016), l’atto va stipulato entro il 31 dicembre.

(Fonte Fiscal News)

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