Smart Working e il Decreto Rilancio

Diritti e Doveri di lavoratori ai tempi del Coronavirus

Spiegare cos’è lo Smart Working o a cosa serve sarebbe totalmente inutile.

L’emergenza epidemiologica ci ha messo davanti a molte difficoltà e molte situazioni nuove: una tra tutte lo Smart Working.

Lo smart working infatti è risultato molto utile in tempo di CoronaVirus al fine di evitare gli assembramenti in azienda con lo scopo di aumentare la sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.

Ma cosa succede adesso che le aziende stanno riaprendo e il lockdown è terminato?

Il Decreto Rilancio (Decreto Legge n. 34-2020), pubblicato sul S.O. n. 21/L della G.U. n. 128/2020 del 19 maggio 2020, ha previsto la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato di richiedere il diritto di svolgere la propria prestazione a distanza se genitori di figli minori di 14 anni di età. Dunque non all’interno dei locali aziendali ma presso un altro luogo scelto dal lavoratore stesso).

LO SMARTWORKING E IL CORONAVIRUS

L’articolo 1 comma 2 del Decreto Legge n°6 del 23 Febbraio 2020 pone le regole per evitare la diffusione del Virus. Due punti in particolare del Comma si riferiscono allo Smart Working:

“n)  sospensione  delle  attività’  lavorative  per  le  imprese,  a esclusione di quelle che erogano servizi  essenziali  e  di  pubblica utilità’  e  di  quelle  che  possono  essere  svolte  in   modalità’ domiciliare; 

 o) sospensione o  limitazione  dello  svolgimento  delle  attività’ lavorative nel comune o nell’area interessata nonche’ delle attivita’ lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al  di  fuori del comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe,  anche  in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità’ di svolgimento  del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all’articolo 3.”

A partire dal 23 febbraio 2020, infatti, è stata data la possibilità di attuare il lavoro da remoto, in deroga a quanto previsto dalla normativa in vigore, con modalità “semplificata.”

DIRITTO ALLO SMART WORKING POST EMERGENZA

Durante il periodo di Lockdown tutti i lavoratori (o quasi tutti) erano a casa costretti a praticare il lavoro agile. 

Ma ora che le attività stanno riaprendo come verrà gestito il lavoro?

Con il Decreto Rilancio hanno diritto allo Smart working i lavoratori dipendenti del settore privato che sono anche genitori di un figlio minore di 14 anni.

La durata del diritto allo smart working si esaurisce con la fine dello stato di emergenza da COVID–19 e comunque entro la data che ad oggi è fissata al 31 luglio 2020).

Attenzione però perchè per avere diritto allo smart working l’altro genitore non deve essere un “non lavoratore” e non deve usufruire di uno strumento di sostegno al reddito (ad esempio CIG, Naspi, ecc.).

TIPOLOGIA DI LAVORO, CONTRATTO E MODALITÀ’

La prestazione di lavoro deve essere compatibile con le caratteristiche del lavoro agile.

Il datore di lavoro può negare il diritto in presenza di incompatibilità della prestazione lavorativa eseguita da remoto.

Il datore di lavoro è tenuto alla dimostrazione della impossibilità dell’esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali. In via generale, le mansioni che più si adattano allo strumento sono quelle di carattere amministrativo destinate agli impiegati/quadri/dirigenti. Possono essere attivati contratti di smart working anche per i lavoratori titolari di contratto di apprendistato).

Il tirocinio invece non potrà essere svolto con modalità di smart working fatta salva espressa autorizzazione da parte del regolamento della Regione.

Anche se in tempo di COVID-19 non è necessaria la redazione di un contratto individuale con il lavoratore è tuttavia consigliabile sottoscrivere tale documento.

Tale documento serve per stabilire e concordare le modalità di esecuzione della prestazione onde evitare possibili problematiche.

L’accordo individuale deve provvedere alla regolamentazione di tutti gli aspetti contrattuali, trattamento legale, economico e retributivo, luogo di lavoro. Inoltre deve contenere anche le modalità di disconnessione dagli strumenti informatici e modalità di richiesta all’azienda degli istituti contrattuali (malattia, ferie, malattia, ferie, permessi, ecc.).

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