Sistema TS: trasmissione dati delle spese sanitarie

Il Decreto del Mef datato 16 settembre 2016 pubblicato di recente in Gazzetta Ufficiale ha definito le specifiche tecniche e le modalità operative della trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tale decreto fa seguito ad un ulteriore “provvedimento” del Mef con il quale è stata ampliata la categoria dei soggetti tenuti all’invio dei dati relativi alle prestazioni sanitarie fornite ai contribuenti nel 2016; in particolare pare opportuno ricordare che a partire dal 2016 sono tenuti all’invio dei dati oltre che i soggetti previsti dall’Art.3 del D.Lgs. 175/2014, anche:
• parafarmacie alle quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco previsto dal Decreto del Ministro della Salute del 15 luglio 2004;
• psicologi;
• infermieri;
• ostetriche/i;
• i tecnici sanitari di radiologia medica;
• gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n.46;
• i medici veterinari.
Con il decreto del 16 settembre sono state definite quindi le modalità operative della trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. In particolare il Decreto individua le modalità di accreditamento al Sistema Tessera Sanitaria, il termine entro il quale deve essere effettuata la comunicazione dei dati, nonché le modalità di opposizione da parte del contribuente alla trasmissione dei dati che come vedremo per molti aspetti rimanda al D.M. del 31 luglio 2015.
Le informazioni da trasmettere sono state individuate dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 15 Settembre che ha confermato le regole fissate con il precedente del 29 luglio 2016.
Facciamo particolare riferimento ai dati indicati sul documento fiscale (comprensivi del codice fiscale del soggetto cui si riferisce la spesa) e di quelli relativi a eventuali rimborsi erogati, ad esempio, per prestazioni non effettuate.
L’abilitazione all’invio telematico dei dati di spesa sanitaria presuppone il censimento dei nuovi soggetti. I nuovi soggetti obbligati alla comunicazione, devono richiedere le credenziali per l’invio dei dati di spesa sanitaria attraverso un processo di auto-accreditamento al Sistema TS. Il soggetto (titolare della partita IVA dell’esercizio commerciale o il rappresentante legale della stessa, o il professionista sanitario iscritto all’albo) si collega sull’area di registrazione del portale Progetto Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) ed inserisce i suoi dati identificativi.
La richiesta di accreditamento può essere effettuata direttamente dal sito http://sistemats1.sanita.finanze.it/ al seguente percorso web del sito Home – Sistema TS informa – 730 – Spese Sanitarie – Registrazione / Accreditamento al Sistema TS.
Il Sistema TS accedendo agli elenchi resi disponibili dal Ministero della Salute e dalle Federazioni o dei Consigli Nazionali degli Ordini e dei Collegi Professionali, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del Decreto dell’1/9/2016 del Ministro dell’Economia e delle Finanze effettua la verifica delle suddette richieste e in caso di esito:
• positivo, attribuisce le credenziali di acceso al sistema inviandole via PEC al soggetto richiedente;
• negativo, ovvero di mancata comunicazione delle informazioni da parte degli “Enti di competenza”, comunica al soggetto richiedente l’impossibilità al rilascio delle credenziali.
L’abilitazione è revocata:
1. a seguito della cessazione dell’attività dei soggetti censiti; entro la data di revoca, ha l’obbligo di completare la trasmissione di tutte le spese sanitarie sostenute dall’ assistito;
2. mancato rispetto o grave violazione degli obblighi di riservatezza e sicurezza stabiliti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il provvedimento di revoca ha decorrenza immediata, fermo restando che la struttura è tenuta a regolarizzare la propria posizione, ai sensi del predetto Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in tempo utile ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa.
Le tipologie di spesa da trasmettere fanno riferimento a:
• ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
• farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
• servizi sanitari erogati dalle farmacie:
• farmaci per uso veterinario;
• prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica);
• spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
• altre spese sanitarie.
Per i veterinari possiamo invece fare riferimento a:
• Acquisto di medicinali per uso veterinario;
• Spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di animali individuate dal Decreto del Ministero delle Finanze 6 giugno 2001, n. 289.
Le spese elencate devono essere comunicate al Sistema Tessera sanitaria entro il 31 gennaio 2017.
L’opposizione alla comunicazione dei dati delle spese sanitarie all’Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata 2017 da parte dei contribuenti che hanno sostenuto tali oneri, segue le indicazioni già previste dal D.M. 31 luglio 2015, al quale il decreto in trattazione rimanda espressamente.
Dunque l’opposizione che non può essere manifestata per le spese veterinarie, segue le seguenti indicazioni:
• nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
• negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale. L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria; l’opposizione potrà essere effettuata a partire dalle spese sostenute dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Provvedimento delle Entrate 15 settembre 2016.
Inoltre dal 1° ottobre dell’anno di riferimento al 31 gennaio dell’anno successivo, l’assistito, in alternativa alle modalità richiamate, può esercitare l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa comunicando all’Agenzia delle Entrate, tramite posta elettronica, telefonicamente al Centro di assistenza multicanale o presso un qualsiasi ufficio territoriale (in quest’ultimo caso, va compilato e consegnato l’apposito modello). In riferimento alle singole voci, per tutto il mese di febbraio 2017 l’opposizione viene comunicata accedendo tramite la tessera sanitaria Ts-Cns o tramite le credenziali Fisconline all’area autenticata del sito dedicato del Sistema Tessera Sanitaria.
Fonte: Fiscal Focus

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