Semplificazioni fiscali, ecco novità e scadenze introdotte dalla Legge di Stabilità

La legge 23 dell’11 marzo 2014 delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

Vediamo nel dettaglio tutte le più importanti semplificazioni fiscali contenute nel decreto.

Dichiarazione dei redditi precompilata

A partire dal 2015 ed entro il 15 aprile di ciascun anno l’Agenzia delle Entrate invierà la dichiarazione precompilata per i redditi dell’anno precedente ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati. Il modello precompilato verrà reso disponibile telematicamente dall’Agenzia delle Entrate. Il contribuente può, tuttavia, continuare a presentare la dichiarazione autonomamente con le modalità consuete.

La dichiarazione precompilata relativa al periodo d’imposta precedente può essere accettato o modificata dal contribuente. Va presentata, unitamente alla relativa documentazione, all’Agenzia delle Entrate (in via telematica); al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale; a un CAF o a un professionista abilitato.

Se la dichiarazione precompilata è presentata direttamente e senza modifiche non si procederà al controllo. Se invece la dichiarazione precompilata presenterà modifiche, effettuate mediante CAF o professionista, il controllo formale verrà effettuato nei confronti del CAF o del professionista.

Trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d’imposta

Dal 2015, con riferimento ai redditi 2014, le certificazioni rilasciate dai sostituti di imposta sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro. Se la trasmissione della certificazione errata viene corretta e trasmessa entro i 5 giorni successivi, la sanzione non si applica.

Trasmissione all’Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti

“Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno all’Agenzia delle Entrate, per ciascun soggetto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell’anno precedente:

a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;

b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;

c) contributi previdenziali ed assistenziali;

d) contributi ex art. 10, comma 1, lettera e-bis), TUIR”. Inoltre, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi, ospedali, medici e farmacie dovranno inviare al Sistema Tessera Sanitaria, i dati relativi alle

prestazioni effettuate nel 2015 con esclusione di quelli relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta.

Entrata in vigore: dal 1° gennaio 2015.

Semplificazioni in materia di addizionali comunali e regionali all’Irpef

“Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d’imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell’addizionale regionale, ai fini della loro pubblicazione su apposito sito informatico, entro il 31 gennaio dell’anno a cui l’addizionale si riferisce. Il mancato inserimento nel suddetto sito informatico comporta l’inapplicabilità di sanzioni e di interessi.”I comuni sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, i dati contenuti nei regolamenti e nelle delibere concernenti l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’entrata in vigore è prevista dal 2015. Previsti decreti attuativi del Mef, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del dgs, per stabilire modalità e termini di invio delle delibere da parte di regioni e comuni al dipartimento finanze per la pubblicazione.

Spese di vitto e alloggio dei professionisti

“Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”. Per tale motivo non possono essere considerate deducibili.

Entrata in vigore: dal periodo in corso al 31 dicembre 2015.

Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare

In caso di riconoscimento di rimborsi fiscali non si è tenuti alla presentazione di dichiarazione integrativa. Possono essere sostituiti da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:

· gli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione;

· l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata dai quali risulta l’eventuale accordo delle parti per l’integrazione dei diritti di legittima lesi;

· l’ultimo bilancio o inventario di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16, comma l, lettera b), nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso articolo e comma;

· gli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;

· i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26.

Tuttavia l’Agenzia delle Entrate può chiedere i documenti in originale o in copia autentica.

Entra in vigore: con l’entrata in vigore del D.Lgs.

Esecuzione dei rimborsi Iva

A norma dell’art. 38-bis del D.P.R. 633/1972, i rimborsi IVA sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione.

Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all’anno se effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’Iva.

Per l’esecuzione dei rimborsi per importi superiori ai 15.000 euro non è più necessaria la prestazione della garanzia a favore dello Stato, ma è sufficiente che la dichiarazione o l’istanza da cui emerge il credito Iva richiesto a rimborso porti il visto di conformità o l’alternativa sottoscrizione e che sia allegata una

dichiarazione di operatività. Vi sono tuttavia delle eccezioni per le quali è prevista la prestazione di garanzia di durata triennale (con decorrenza dalla data di esecuzione del rimborso) e riguarda i:

soggetti passivi che esercitano un’attività d’impresa da meno di 2 anni che non siano imprese start-up innovative;

soggetti passivi ai quali, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

a) al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;

b) al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non 1.500.000 euro;

c) all’1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;

– soggetti passivi che presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso riva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

– soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.

Relativamente alla dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso, non è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa.

Entrata in vigore: con uno o più decreti Mef saranno individuate le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi saranno eseguiti in via prioritaria. È previsto anche un provvedimento delle Entrate per stabilire modalità e termini per l’esecuzione dei rimborsi.

Rimborso dei crediti d’imposta e degli interessi in conto fiscale

Per ciò che concerne i rimborsi dei crediti di imposta, “l’erogazione del rimborso è effettuata entro 60 giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, ovvero entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell’ufficio competente e contestualmente all’erogazione del rimborso sono liquidati ed erogati gli interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi in materia”.

Entrata in vigore: la disposizione si applica ai rimborsi erogati a partire dal 1° gennaio 2015.

Compensazione dei rimborsi da assistenza

Le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d’imposta esclusivamente con le modalità di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso e quindi utilizzando sempre il modello F24.

Entrata in vigore: dal 1° gennaio 2015.

Razionalizzazione delle modalità di presentazione e dei termini di versamento nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone

È stata uniformata la scelta del modello dichiarativo per le società di persone alle regole in essere per quelle di capitali (ossia se il periodo comprende il 31 dicembre, allora si utilizza il modello “nuovo”).

Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e alla dichiarazione IRAP:

– da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni va effettuato entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa;

– le società o associazioni di cui all’art. 5 TUIR in ipotesi di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione, devono effettuare i predetti versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

Entrata in vigore: con l’entrata in vigore del D.Lgs.

Società in perdita sistematica

L’applicazione della disciplina per le società in perdita sistematica verte ora su 5 periodi d’imposta consecutivi in perdita fiscale ovvero, indifferentemente, 4 in perdita fiscale e 1 con reddito imponibile inferiore al reddito minimo. In sostanza, la disciplina troverà applicazione per il periodo d’imposta 2014 solo qualora il medesimo soggetto abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque periodi d’imposta (ossia, per i periodi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013) ovvero, indifferentemente, in perdita fiscale per quattro periodi (ad esempio, i periodi 2009, 2010, 2012 e 2013) e per uno con reddito imponibile inferiore al reddito minimo (2011).

Entrata in vigore: In deroga allo Statuto del contribuente, la norma trova applicazione già dal periodo d’imposta 2014.

Semplificazione delle dichiarazioni delle società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato

In merito a società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato, non è più previsto l’obbligo di comunicare l’indirizzo della stabile organizzazione nel territorio stesso né le generalità e l’indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.

Entrata in vigore: con l’entrata in vigore del D.Lgs.

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere d’intento

La dichiarazione d’intento necessaria per potersi avvalere della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della imposta deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Tale dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, sarà consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, l’Agenzia delle Entrate “mette a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d’intento per dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione”.

Entrata in vigore: la novità si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015. È previsto un provvedimento delle Entrate, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi blacklist

I soggetti interessati devono comunicare annualmente e per via telematica all’Agenzia delle Entrate le prestazioni intercorse con i Paesi black list. Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni che non superano 10.000 euro: quest’ultimo rappresenta il limite complessivo annuo.

Entrata in vigore: la novità trova applicazione già per le operazioni effettuate nel 2014.

Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie

Vi sarà l’inclusione immediata nell’archivio Vies per i soggetti che intendono operare in ambito intracomunitario. Non sarà pertanto necessario attendere i 30 giorni per consentire l’esecuzione dei controlli preliminari da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Si presume che un soggetto passivo non intenda più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. Se la comunicazione presenta dati incompleti o inesatti l’Ufficio emanerà un provvedimento per la cessazione della partiva IVA e provvederà all’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.

Entrata in vigore: con l’entrata in vigore del D.Lgs.

Semplificazione elenchi intrastat servizi

In relazione alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7- quatere 7-quinquies, D.P.R. n. 633/1972 verrà emanato un provvedimento delle dogane per modificare gli elenchi INTRASTAT con lo scopo di ridurne il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti e il valore totale delle transazioni.

Entrata in vigore: con l’emanazione di un apposito provvedimento direttoriale.

Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri

“Il rappresentante fiscale deve presentare entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, la denuncia dei premi e accessori incassati nell’anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile.” “Le imprese assicuratrici che operano nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, ove non si avvalgano di un rappresentante fiscale, presentano entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell’anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile.”

Entrata in vigore: data di entrata in vigore del decreto.

 

Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi INTRASTAT

Per l’omissione o l’inesattezza dei dati forniti nell’elenco INTRASTAT, si applicano le sanzioni amministrative. Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco INTRASTAT mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell’elenco stesso.

Entrata in vigore: data di entrata in vigore del decreto.

Ammortamento finanziario: eliminazione della richiesta di autorizzazione all’agenzia delle Entrate

Per quanto attiene le quote di ammortamento finanziario differenziate afferenti le concessioni relative alla costruzione e all’esercizio di opere pubbliche è stata disposta l’eliminazione della correlata richiesta di autorizzazione all’Agenzia delle Entrate.

Entrata in vigore: data di entrata in vigore del decreto.

Ritenute su agenti – comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi

È prevista la validità fino a revoca della dichiarazione rilasciata dagli agenti affinché il committente applichi la ritenuta ridotta sulle provvigioni (sul 20% anziché sul 50% in caso essi si avvalgano in via continuativa di dipendenti o terzi). La presentazione della dichiarazione inerente alla ritenuta per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari deve essere inviata via PEC.

Entrata in vigore: con apposito Decreto Ministeriale.

Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari

Responsabilità solidale negli appalti

È stata abrogata la cosiddetta solidarietà fiscale tra appaltatore e subappaltatore: è pertanto definitiva l’abrogazione dei commi da 28 a 28-ter dell’art. 35 del D.L. 223/2006. È chiaro che affinché il decreto diventi esecutivo è necessario aspettare che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. L’appaltatore, inoltre, non rischierà più di incorrere nella sanzione prevista da 5.000 a 200.000 euro se il pagamento del corrispettivo è avvenuto senza un precedente controllo sul versamento delle ritenute sui redditi riguardanti il complessivo insieme di attività comprese nella catena di fornitura dell’appalto. Pertanto, con l’abrogazione della responsabilità committenti e appaltatori non saranno più costretti a richiedere la certificazione di regolarità dei versamenti delle ritenute ritardando i pagamenti alle imprese in attesa di ricevere i previsti attestati.

Crediti erariali e società di capitali estinte

Gli effetti della cancellazione delle società di capitali dal Registro delle Imprese, tra i quali l’estinzione delle stesse, devono essere correlati con le norme in materia di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi dovuti dalle società cancellate dal Registro delle Imprese, al fine di evitare che le azioni di recupero poste in essere dagli enti creditori possano essere vanificate. La cancellazione delle società dal Registro delle Imprese non sarà efficace verso il Fisco se non dopo 5 anni.

“I liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quellitributari. Tale responsabilità è commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.”

Entrata in vigore: data di entrata in vigore del decreto.

Detrazione forfetaria, per prestazioni di sponsorizzazione

Nel “regime Iva spettacoli”, viene eliminata la detrazione forfettaria pari ad 1/10 per le sponsorizzazioni.

La percentuale di detrazione IVA forfetaria al 50% per le spese di sponsorizzazione è stata uniformata a quella prevista per le spese di pubblicità per i soggetti che optano per la Legge n. 398/1991.

Entrata in vigore: con l’entrata in vigore del decreto.

Spese di rappresentanza – adeguamento valore di riferimento omaggi a disciplina imposte sui redditi

È ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.

Entrata in vigore: con l’entrata in vigore del decreto.

Rettifica Iva crediti non riscossi

La norma consente di portare in detrazione l’imposta ai sensi dell’art. 26, D.P.R. n. 633/1972 anche a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis L.F., ovvero di un piano attestato ai sensi dell’art. 67, lettera d).

Entrata in vigore: con l’entrata in vigore del decreto.

Regime fiscale dei beni sequestrati

“Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino all’assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi.” Gli atti e i contratti relativi a tali immobili sono esenti dall’imposta di registro, dalle imposte ipotecarie e catastale e dall’imposta di bollo. In sostanza sono sospesi i versamenti delle imposte che sarebbero dovute dall’indagato in relazione all’immobile oggetto di misura cautelare.

Entrata in vigore: le novità si applicano retroattivamente, a partire dal 1° gennaio 2014.

Allineamento definizione prima casa Iva – Registro

La norma si riferisce all’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”. Anche per la disciplina IVA il concetto di prima casa è stato allineato a quello vigente per l’imposta di registro per cui le abitazioni non di lusso a cui fa riferimento la Tabella A Parte II del D.P.R. n. 633/1972 sono quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Entrata in vigore: con l’entrata in vigore del decreto.

Disposizioni per la cooperazione nell’attività di rilevazione delle violazioni in materia di attestazione della prestazione energetica

È disposto un incremento nella fase di controllo in materia di attestazione della prestazione energetica, prevedendo intese tra Agenzia delle Entrate, Ministero dello Sviluppo Economico e Guardia di Finanza. In particolare si sposta dall’Agenzia delle Entrate al Ministero dello Sviluppo Economico l’attuazione del procedimento sanzionatorio per la mancata allegazione o dotazione dell’Ape in caso di contratti di compravendita o di locazione.

Entrata in vigore: con l’entrata in vigore del decreto.

Requisiti per l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale e requisiti delle società richiedenti e dei centri autorizzati

Modificazioni sono state predisposte al Decreto del Ministro delle Finanze n. 164/1999 in merito alle norme per l’assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti. In particolare la modifica introdotta evidenzia che “per l’attività di assistenza fiscale i centri possano avvalersi esclusivamente dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali, dei consulenti del lavoro e dei soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio”.

Entrata in vigore: dal 2015 con riferimento ai redditi riferiti all’anno d’imposta 2014.

Soppressione dell’obbligo di depositare copia dell’appello

Viene soppresso l’obbligo di depositare copia dell’appello nel processo tributario.

Entrata in vigore: con l’entrata in vigore del decreto.

Disposizione finanziaria

L’articolo prevede disposizioni finanziarie del provvedimento di semplificazione fiscale.

Entrata in vigore: con l’entrata in vigore del decreto. (fonte Fiscal News)

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