Semplificati per cassa: che fine fanno rimanenze e risconti?

Il periodo d’imposta 2017 rappresenta il primo anno di applicazione delle nuove regole in materia di determinazione del reddito di impresa per i contribuenti di minori dimensioni in regime di contabilità semplificata con imputazione delle componenti reddituali secondo il principio di cassa. Tra gli elementi da tenere in considerazione in sede di contabilità nonché in occasione della prossima campagna dichiarativa, si segnalano i risconti e le rimanenze di magazzino, che sono soggetti a nuove regole.

Il contribuente in contabilità semplificata, in ossequio al principio di cassa, non dovrà senza alcun dubbio tener conto a fine anno dei risconti trattandosi di una declinazione del principio di competenza finalizzata a ripartire i costi o ricavi comuni a due esercizi per imputarne la corretta somma in capo a ciascun esercizio. Anche se ai componenti di reddito che hanno già avuto manifestazione finanziaria a fine esercizio non si applica la tecnica dei risconti, tuttavia ai fini della corretta imputazione temporale occorrerà tener conto della disciplina e delle modalità di tenuta dei registri contabili.

È il caso di tener presente che ai contribuenti minori in contabilità semplificata è consentito tenere i registri contabili secondo tre metodologie alternative:

  • registri IVA più registri incassi e pagamenti;
  • registri IVA integrati;
  • registri IVA con opzione del “registrato uguale incassato/pagato”.

Se una fattura emessa/ricevuta è stata riscossa/pagata nel corso dell’anno, le tre metodologie contabili portano tutte allo stesso risultato. La differenza, invece, si nota quando una fattura viene emessa/ricevuta in un anno e la riscossione o il pagamento avviene l’anno successivo.

Si consideri per esempio una fattura di euro 1.000 emessa/ricevuta il 15 ottobre e riscossa/pagata il 15 febbraio dell’anno successivo. Con la metodologia del registro incassi e pagamenti si procederà con l’annotazione ai fini IVA il 15 ottobre 2017 e annotazione dell’avvenuto incasso/pagamento in data 15 febbraio 2018. Ai fini reddituali occorrerà verificare le risultanze del libro incassi/pagamenti, e pertanto avremo che nel 2017 l’importo dei costi/ricavi sarà pari a zero, mentre nel 2018 quell’importo a seconda dei casi sarà pari a euro 1.000.

Con i registri IVA integrati si procederà con un’annotazione ai fini IVA al 15 ottobre 2017, mentre al 31 dicembre, visto che la fattura non è stata incassata/pagata, occorrerà evidenziarne la circostanza con apposita annotazione al fine di determinare correttamente i costi/ricavi che nel 2017 saranno pari a zero (fatture emesse o ricevute euro 1.000 al netto delle fatture non incassate o non pagate euro 1.000 = zero). Successivamente, in data 15 febbraio 2018, occorrerà annotare sul registro IVA l’avvenuto incasso/pagamento determinando per il 2018 l’imputazione tra i costi/ricavi di euro 1.000.

Completamente diverso è il risultato in caso di opzione registrato uguale incassato/pagato. In questo caso la semplice annotazione in data 15 ottobre 2017 convenzionalmente varrà anche come segnalazione di avvenuto incasso/pagamento virtuale e di conseguenza quella componente parteciperà alla formazione del risultato per l’anno 2017 anche se la manifestazione finanziaria è avvenuta l’anno seguente.

Ad ogni modo, è opportuno sottolineare che in nessuna delle tre metodologie contabili si farà ricorso alla tecnica dei risconti, trattandosi di una modalità tipica della manifestazione del principio di competenza e non di cassa.

La questione delle rimanenze rappresenta un altro aspetto controverso da tener presente in sede di determinazione del reddito nonché di predisposizione dei modelli dichiarativi. Sul punto il regime contabile dei semplificati con applicazione del principio di cassa prevede che le rimanenze di merci, ai fini della determinazione del reddito, non assumono più rilevanza sia all’inizio che alla fine dell’esercizio. Ne deriva, in stretta applicazione del principio di cassa, che le spese per le merci acquistate diventano deducibili nel periodo di sostenimento del costo.

Per il primo anno di adozione del nuovo regime di cassa, il reddito d’impresa determinato per cassa è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio di competenza: così, ad esempio, l’impresa Beta che evidenzi, al 31 dicembre 2016, rimanenze finali per euro 10.000,00 porterà tale importo a riduzione del reddito d’impresa determinato per cassa nel periodo d’imposta 2017 (mod. REDDITI 2018). Le rimanenze finali dell’esercizio 2017 saranno invece irrilevanti.

Le nuove regole hanno generato all’interno del modello Redditi 2018 PF, per l’anno d’imposta 2017, dei cambiamenti. Nel quadro G, infatti:

  • sono venuti meno i righi RG8 e RG9 destinati in passato ad accogliere le informazioni sulle rimanenze finali;
  • nel riquadro “altri dati” è stato introdotto il nuovo Rigo RG38 destinato ad accogliere le rimanenze finali del 2017 distinte per tipologia (materie prime, semilavorati, prodotti in corso di lavorazione ecc.).

I righi RG8 e RG9 sono stati eliminati in quanto non sono più utili ai fini della determinazione del reddito imponibile, mentre le informazioni da indicare nel rigo RG 38 avranno solo valore espositivo senza incidere sulla determinazione del reddito.

Per gli studi di settore, invece, la questione delle rimanenze assume tutt’altra connotazione. Resta fermo l’obbligo per i contribuenti semplificati per cassa di compilare il quadro F degli studi di settore che contiene gli elementi contabili dove si prevede l’inserimento dell’ammontare delle rimanenze finali di magazzino, al fine di permetterne la corretta applicazione.

Non è da escludere che i dati delle rimanenze saranno necessari anche in futuro quando verranno elaborati gli Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale che prenderanno il posto degli studi di settore e richiederanno anche per i contribuenti minori l’indicazione delle rimanenze iniziali e finali di ogni esercizio per determinare l’affidabilità delle imprese obbligate alla compilazione dei medesimi.

Fonte:Nicolò Cipriani
Centro Studi CGN

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email

Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime novità, effettua l’iscrizione alla newsletter di Foceri&partners