Saldo IMU 2014, termini in scadenza. Ecco cosa fare

E’ in scadenza martedì 16 dicembre 2014 il versamento del saldo IMU. Dividiamo per punti i passi da effettuare in vista del 16 dicembre 2014.

1. INDIVIDUARE L’ALIQUOTA APPLICABILE NELLE DELIBERE E NEI REGOLAMENTI COMUNALI: dato che fino al 28 ottobre 2014, i Comuni potevano deliberare anche modificando o integrando i propri precedenti atti, è inevitabile che ci sia ancora un certo grado di incertezza. Occorre verificare direttamente con il Comune la disciplina applicabile (sul sito del MEF) in caso di dubbi. Ad esempio gli immobili concessi in comodato ai figli, che ai fini Imu possono essere assimilati all’abitazione principale, se il Comune ha ritenuto di operare in tal senso.

2. VERIFICARE CHE NON SIANO INTERVENUTE VARIAZIONI NELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE O OGGETTIVE, OSSIA CHE NON SIANO VARIATI I DATI SU CUI SI CALCOLA L’IMU, RISPETTO AGLI ACCONTI (es.: variazioni catastali, acquisti o cessioni, nascita di figli o compimento del 26° anno ai fini della maggiorazione per l’abitazione principale). Occorre fornirsi di una visura catastale aggiornata o verificheremo i dati direttamente dal sito dell’Agenzia del Territorio.

VARIAZIONI INTERVENUTE NEL CORSO DEL 2014

Si ricorda, infine, che sulla quantificazione dell’imposta dovuta incidono le seguenti variazioni:

Modificazioni relative all’immobile:

–          nuovi accatastamenti;

–          frazionamenti;

–          demolizioni;

–          ristrutturazioni;

–          inagibilità;

–          fusioni o comunque altre variazioni che riguardino i fabbricati;

–          variazioni di coltura che riguardino i terreni agricoli;

–          variazioni di classificazione nel Piano Regolatore Generale del Comune dell’area edificabile nonché il relativo valore.

Modificazioni relative alla titolarità:

–          cessioni o acquisizioni di immobili;

–          cessazioni o costituzioni di diritti di usufrutto;

–          uso o abitazione;

–          separazione legale o divorzio con assegnazione della casa coniugale (specificare sela casa coniugale assegnata si trova in uno dei comuni di nascita degli ex coniugi o nel comune in cui è stato celebrato il matrimonio oppure no);

–          ottenimento in concessione o in diritto di superficie di un terreno;

–          sottoscrizione di un contratto di leasing immobiliare (specificare se ci sarà riscatto anticipato nel 2012).

3. FARE I CONTI CON LE NUOVE REGOLE, APPLICABILI DAL 01.10.2014, AGLI F24

Va tenuto conto che dal 01.10.2014 debbono essere applicate le nuove regole per il versamento dei tributi con F24. Anche il versamento del saldo IMU di dicembre 2014 dovrà fare i conti con tali misure. A tal proposito si ricorda che:

– se il comune invia un F24 pre-compilato, anche con un importo superiore a 1.000 euro, è possibile il versamento col vecchio metodo cartaceo c/o banche e poste;

– se il contribuente si affida a un consulente per il calcolo del tributo e l’importo dell’F24 è pari a zero, perché compensato totalmente con un credito disponibile, dovrà effettuare il versamento SOLO con modalità telematiche e SOLO attraverso i software dell’Agenzia (non è consentito il versamento col vecchio metodo cartaceo, né con l’home banking);

– se il contribuente si affida a un consulente per il calcolo del tributo e l’importo dell’F24 è superiore a 1.000 euro e non presenta compensazioni, o ha saldo diverso da zero, inferiore a 1.000 euro con compensazioni di crediti disponibili, dovrà effettuare il versamento con modalità telematiche ad es. con home banking o CBI o attraverso i software dell’Agenzia (non è consentito il versamento col vecchio metodo cartaceo);

– se il contribuente si affida a un consulente per il calcolo del tributo e l’importo dell’F24 è inferiore a 1.000 euro potrà effettuare il versamento ancora col vecchio metodo cartaceo.

L’IMU è dovuta per anni solari, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi per i quali si è protratto (N.B. 15 giorni di possesso fanno 1 mese).

SOGGETTI AL TRIBUTO:

– proprietario di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni);

– usufruttuario (nudo proprietario è esonerato);

– chi ha il diritto d’uso dell’immobile;

– il titolare del diritto di abitazione (es. coniuge superstite);

– chi ha il diritto di enfiteusi;

– chi ha il diritto di superficie;

– il concessionario di aree demaniali;

– il locatario nel contratto di leasing immobiliare (dalla data di stipula del contratto), anche se in costruendo;

– l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale.

ESONERATI DAL TRIBUTO:

– il nudo proprietario;

– l’occupante dell’immobile (soggetto a TASI);

– la società concedente nel contratto di leasing;

– il comodatario nel contratto di comodato immobiliare;

– l’ex coniuge non assegnatario della casa coniugale.

VERSAMENTO

–          F24 (con le regole applicabili dal 01.10.2014);

–          BOLLETTINO POSTALE (senza limiti di importo).

REGOLE PER I VERSAMENTI CON F24 (DAL 01.10.2014)

F24 > 1.000 euro non pre-compilato dal comune -> home banking o telematico ENTRATEL/FISCONLINE;

F24 > 1.000 euro pre-compilato dal comune -> cartaceo o home banking o telematico ENTRATEL/FISCONLINE;

F24 < o = 1000 euro -> cartaceo o home banking o telematico ENTRATEL/FISCONLINE;

F24 con compensazioni di crediti parziali -> home banking o telematico ENTRATEL/FISCONLINE;

F24 a zero -> solo telematico ENTRATEL/FISCONLINE.

IMPORTO MINIMO

La soglia minima per l’esigibilità di ogni tributo locale è contemplata dall’art. 1, co. 168, della L. 296/2006 (c.d. Finanziaria 2007), che opera anche ai fini dell’Imu. Secondo tale norma, gli enti locali, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 25 della Legge 289/2002 (c.d. Finanziaria 2003), stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi, fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o i rimborsi non sono eseguiti. In caso di mancata delibera, si applica l’art. 25 della L. 289/2002, che fissa l’importo a 12 euro. Dunque, la disciplina prevista dall’art. 25 della L. 289/2002 si applica esclusivamente qualora l’ente locale non provveda a stabilire un importo minimo di versamento per ogni tributo (Imu, TARI, imposta sulla pubblicità, ecc.) dovuto da ciascun soggetto passivo. Il limite di 12 euro rappresenta l’importo minimo dell’imposta complessivamente dovuta.

Per esempio, se l’imposta dovuta, acconto più saldo, è pari a 11 euro, il contribuente non deve eseguire alcun versamento. Qualora, invece, l’imposta da versare in sede sia di acconto, sia a saldo, fosse di 11 euro per rata, il contribuente dovrà eseguire il pagamento soltanto a saldo di 22 euro. Il D.L. n. 16/2012 aveva previsto che dal 1° luglio 2012, inoltre, non fosse possibile inviare cartelle ai contribuenti che fossero debitori di una somma inferiore a 30 euro (articolo 3, comma 10). Va detto che l’art.1 co. 736 della L. 147/2013 stabilisce che dal 01.01.2014, le disposizioni dell’art. 3, co. 10 del DL 16/2012, non si applichino ai tributi regionali e locali.

(fonte Fiscal News)

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