Rottamazione quater

rottamazione

Come accedere alla rottamazione quater?

È possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet.

Sono previste due modalità alternative per presentare la 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮.

  • In 𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗿𝗶𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗮, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi. Vanno indicate le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata.
  • In 𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento. Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail, per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.

Cosa può essere definito presentando la domanda?

Tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 𝟭° 𝗴𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟬𝟬 e il 𝟯𝟬 𝗴𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟮. Vediamo quali sono i carichi inclusi.

  • Quelli contenuti in cartelle non ancora notificate.
  • I carichi interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione.
  • Quelli già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta dalla misura agevolativa per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.

I carichi affidati dalle 𝗰𝗮𝘀𝘀𝗲/𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝗱𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗶 di diritto privato rientrano nella Definizione agevolata solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto a:

  • adottare uno specifico provvedimento.
  • Trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione.
  • Pubblicarlo sul proprio sito internet.

Il pagamento delle somme definite può essere effettuato:

  • in un’𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮 𝘀𝗼𝗹𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, entro il 31 luglio 2023.
  • Oppure, in un numero massimo di 𝟭𝟴 𝗿𝗮𝘁𝗲 (𝟱 𝗮𝗻𝗻𝗶) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023.

Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo.

Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento. La Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Le sanzioni amministrative

Come previsto dal comma 247 dell’art. 1 cit., la rottamazione quater riguarda anche le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali). In tal caso la sanatoria si applica limitatamente agli interessi (comunque denominati) e alle somme maturate a titolo di aggio, Ne consegue che si è comunque tenuti al pagamento della sanzione.

L’istanza di adesione, ai sensi del comma 235 dell’art. 1 cit., dovrà essere presentata obbligatoriamente entro il 30 aprile 2023 con le modalità, esclusivamente telematiche, che l’agente della riscossione ha già pubblicato nel proprio sito internet.

Nella predetta dichiarazione il debitore è tenuto a indicare l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi. Questi, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati. In caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Inoltre, sempre entro il 30 aprile 2023 il debitore può integrare, con le modalità previste, l’eventuale dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

Dichiarazione di adesione

Ne consegue che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza.
  • Sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione.
  • Non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione.
  • Inoltre non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
  • Non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
  • Il debitore non è considerato inadempiente 6. ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  • Si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Rottamazione, il punto dell’Agenzia delle Entrate

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2 del 27 gennaio 2023, ha inteso rammentare che il DURC è rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata.

In caso di mancato ovvero di in tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata. Tutti i DURC eventualmente rilasciati in attuazione della predetta disposizione sono annullati dagli enti preposti alla verifica.

Ad ogni modo, entro il 30 giugno 2023, l’agente della riscossione deve comunicare ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione. Nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito internet dell’agente della riscossione.

Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare, si deve tenere conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione, deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste.

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