Ritenuta condominio 4% nuove regole dal 2017

Dal 2017 cambiano le regole in merito al versamento della ritenuta del 4% operata dal condominio sui corrispettivi pagati a terzi. In particolare è stabilito che per le ritenute d’importo non superiore a 500 euro, il versamento potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno ed il 30 dicembre. Se, invece, d’importo superiore alla predetta soglia, il versamento dovrà avvenire secondo le ordinarie regole, ossia entro il 16 del mese successivo il pagamento del corrispettivo. Nulla cambia, invece, riguardo le altre ritenute. Viene altresì introdotto l’obbligo di tracciabilità.
Premessa
Il condominio come si sa, assume le vesti di sostituto d’imposta verso coloro che eseguono prestazioni verso il condominio stesso (ditta di manutenzione ascensori, ditta pulizia, lavoratori autonomi che forniscono consulenze, ecc.).In particolare, sul corrispettivo dovuto ai predetti soggetti, è operata e versata la ritenuta d’acconto del 4% o del 20% a seconda del soggetto da cui proviene la prestazione.
Ritenuta d’acconto operata dal condominio.
Misura
4% Operata sui corrispettivi pagati per prestazioni relative a contratti di appalto, di
opera o di servizi eseguiti nell’esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali (manutenzione ascensore, ditta pulizia, ditta di giardinaggio, ecc.).
20% Operata sul compenso dovuto a lavoratori autonomi (avvocato, commercialista, geometra, lo stesso amministratore di condominio, ecc.).
Secondo la regola generale, ad oggi, il versamento della ritenuta (sia 4% sia 20%) va eseguito entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo (esempio, corrispettivo pagato a novembre 2016, il versamento della ritenuta andava fatto entro il 16 dicembre 2016). Resta, in ogni caso, ferma la possibilità di ravvedimento ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 472/1997.
Codici tributo per versamento
1019 Ritenute 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente.
1020 Ritenute 4% operate all’atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d’imposta a titolo d’acconto dell’Ires dovuta dal percipiente.
1040 Ritenute 20% sui compensi per l’esercizio di arti e professioni.
8906 Sanzione da ravvedimento (gli interessi vanno sommati all’imposta omessa).
Le novità decorrono dal 1° gennaio 2017, ossia per i corrispettivi pagati da tale mese. Questo significa che per la ritenuta del 4% operata sui corrispettivi pagati a dicembre 2016, il versamento va fatto secondo le attuali regole ossia entro il 16 gennaio 2017 indipendentemente dalla soglia della ritenuta operata.
Sempre con un’apposita disposizione contenuta nella manovra di bilancio del 2017, è altresì stabilito che il pagamento dei corrispettivi dovrà essere eseguito dai condomìni tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee (da stabilire con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze) a consentire all’Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. L’inosservanza di tale obbligo, comporterà l’applicazione del relativo sistema sanzionatorio (comma 1 dell’articolo 11 D.Lgs. n. 417/1997) che prevede una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.
fonte: Fiscal Focus

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