Per contrastare ulteriormente l’attuazione di frodi IVA, nella Legge di Stabilità 2015, si prevede l’estensione del meccanismo del reverse charge ad ulteriori cessioni di beni e prestazioni di servizi (compatibilmente a quanto previsto nella Direttiva 2006/112/UE). L’espressione reverse charge indica il meccanismo dell’inversione contabile che praticamente elimina la detrazione dell’Iva sugli acquisti. In particolare si prevede l’applicazione del reverse charge per le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.
Il meccanismo dell’inversione contabile si applica anche: ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra di cui all’art. 3 della Direttiva n. 2003/87/CE; ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva n. 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica; alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore; alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3).
Tali misure sono entrate in vigore il primo gennaio di quest’anno. Tuttavia, l’applicazione del reverse charge alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari, è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione Europea, di una misura di deroga ai sensi dell’articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In sostanza, il nuovo regime partirà solo a via libera ottenuto.
Premessa
L’art. 17, co. 1, D.P.R. 633/1972, dispone che “L’imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all’erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell’art. 19,…..”.
In deroga alla suddetta disposizione, con il meccanismo del reverse charge gli obblighi dell’assolvimento dell’IVA sono “traslati” dal soggetto cedente/prestatore al soggetto cessionario/committente.
L’utilizzo di questo particolare meccanismo di assolvimento dell’IVA evita l’attuazione delle frodi consistenti nell’intascare l’IVA da parte del cessionario/committente senza che questa venga successivamente versata all’Erario.
Da un punto di vista pratico:
– il cedente/prestatore emette la fattura senza indicazione dell’IVA e con l’indicazione “inversione contabile”;
– il cessionario/committente ricevuta tale fattura provvede ad integrarla con l’aliquota IVA e la relativa IVA e a registrarla:
– nel registro vendite o corrispettivi entro il mese di ricevimento o anche successivamente ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento;
– nel registro acquisti entro il termine previsto per esercitare la detrazione.
Le novità della Legge di Stabilità 2015
Per contrastare ulteriormente l’attuazione di tali comportamenti, il co. 629 della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) ha previsto l’estensione del meccanismo del reverse charge ad ulteriori cessioni di beni e prestazioni di servizi, compatibilmente a quanto previsto nella Direttiva 2006/112/UE.
Ampliato il reverse charge nel settore edile
In recepimento dell’art. 199 par. 1, lettera a), della Direttiva n. 2006/112/CE, il Legislatore introduce nel D.P.R. 633/1972 la nuova lettera a-ter) del comma 6 dell’art. 17 prevedendo l’applicazione del reverse charge per le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.
A differenza di quanto previsto nella lettera a), dell’art. 17, co. 6, D.P.R. 633/1972, la nuova lettera a-ter) del comma 6 dell’art. 17, D.P.R. 633/1972 prevede che il sistema dell’inversione contabile si applica in ogni caso, a condizione che il committente sia un soggetto passivo, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore o che siano rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori. In pratica, il sistema dell’inversione contabile introdotto dalla nuova lettera ater) del comma 6 dell’art. 17, D.P.R. 633/1972 si applica in ogni caso, quando il committente sia un soggetto passivo che agisce in quanto tale, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese:
dal subappaltatore nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.
In conclusione, per le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, il reverse charge assume carattere oggettivo, applicandosi indipendentemente sia dal rapporto contrattuale che dalla tipologia di attività esercitata.
Quanto all’identificazione oggettiva delle prestazioni, il punto di riferimento dovrebbe essere rappresentato sempre dalla tabella ATECO 2007.
Pertanto:
– i lavori di demolizione dovrebbero essere quelli descritti nel codice 43.11, che non comprende però i lavori di preparazione del cantiere (codice 43.12);
– i lavori di installazione impianti, quelli così qualificati nell’ambito del gruppo 43.2;
· i lavori di completamento (e finitura), quelli cioè del gruppo 43.3.
Per quanto riguarda i lavori di pulizia, un’interpretazione estensiva della norma, porta a ritenere che siano inclusi sia quelli classificati nella classe 43.39.09 che quelli ricompresi nella classe 81.21. e 81.22. Per chiarezza, nella lettera a) è inserita la precisazione che dal relativo ambito sono escluse le operazioni di cui alla successiva lettera a-ter). La nuova misura viene introdotta a regime a partire dal 1° Gennaio 2015.
Per tutte le nuove fattispecie soggette a reverse charge è possibile chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione IVA annuale in base al presupposto di cui all’art. 30, comma 3, lettera a), D.P.R. n. 633/1972, ossia in caso di differenza delle aliquote medie sulle vendite e sugli acquisti.
In base all’art. 38-bis, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, lo stesso presupposto consente di chiedere il rimborso del credito IVA trimestrale, ovvero di effettuare la compensazione “orizzontale”.
Altre fattispecie soggette a reverse charge
Relativamente al settore energetico, l’articolo 199-bis della richiamata Direttiva 2006/112/CE, per determinati settori che secondo l’esperienza degli Stati sono considerati ad alto rischio, prevede il trasferimento dell’obbligo di versare l’IVA al destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi.
La norma comunitaria consente quindi agli Stati membri di introdurre il meccanismo dell’inversione contabile mirato a tali beni e servizi a condizione che ne diano comunicazione al Comitato IVA e forniscano le informazioni relative all’ambito di applicazione della misura e al tipo e alle caratteristiche della frode.
Compatibilmente alla richiamata normativa, all’art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/1972 sono aggiunte le nuove lettere d-bis), d-ter), d-quater) e d-quinquies) in base alle quali – fino al 31 dicembre 2018 (co. 630) – il meccanismo dell’inversione contabile si applica anche:
Fino al 31 dicembre 2018 (co. 631):
– ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra di cui all’art. 3 della Direttiva n. 2003/87/CE;
– ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva n. 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
– alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivorivenditore, ossia ad “un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all’acquisto di gas, di energia elettrica […] è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile”;
– alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3).
Anche tali misure entreranno in vigore il 1° Gennaio 2015.
In sostanza, il nuovo regime partirà solo a via libera ottenuto..In caso di mancato rilascio della suddetta misure di deroga, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro il 30 giugno 2015, l’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal
Per tutte le nuove fattispecie soggette a reverse charge è possibile chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione IVA annuale in base al presupposto di cui all’art. 30, comma 3, lettera a), D.P.R. n. 633/1972, ossia in caso di differenza delle aliquote medie sulle vendite e sugli acquisti.
(Fonte Fiscal News)