Regimi speciali e contribuenti minimi: tetto al reddito cumulato solo per i nuovi minimi

Il tetto al reddito cumulato è valido solo per i nuovi minimi.

Facciamo l’esempio di un esercente attività d’impresa ha aperto la partita Iva nel 2013 aderendo all’allora regime dei minimi (regime fiscale di vantaggio per i giovani imprenditori) conservando un lavoro da dipendente completamente diverso.

Dal lavoro da dipendente consegue un reddito lordo di 24.000 € ed è prevalente rispetto a quello d’impresa. Considerato che al termine del quinquennio mancano ancora 3 anni si chiede se il contribuente può continuare ad operare in tale regime.

Con l’approvazione della legge di stabilità 2015 e del nuovo “regime forfettario” i soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalevano:

– del regime fiscale agevolato di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

– del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

– del regime contabile agevolato di cui all’articolo 27, co. 3, del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011, in possesso dei requisiti positivi di accesso, applicano, salvo opzione per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, il regime forfetario.

I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalevano del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono, però, continuare ad avvalersene:

– per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato;

– e, comunque, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

Si consente, di fatto, ai contribuenti che, al 31 dicembre 2014, erano nel regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011 (“minimi al 5 per cento”), di continuare ad avvalersene fino alla scadenza naturale.

Il regime fiscale di vantaggio, conseguentemente, pur essendo stato soppresso, si applica limitatamente ai contribuenti che già se ne avvalevano alla data di entrata in vigore delle disposizioni, non oltre la data di scadenza naturale (quinquennio o compimento del trentacinquesimo anno di età).

Si evidenzia, inoltre, il fatto che il nuovo requisito secondo cui in caso di presenza di altri redditi di lavoro dipendente ed assimilati (es: da pensione) per accedere al regime agevolato i redditi di impresa o di lavoro autonomo debbono essere prevalenti rispetto ai primi (ad eccezione del caso in cui la somma di tutti i redditi in questione non eccede il limite di 20.000 euro o se il rapporto di lavoro è cessato) si applica solo al nuovo regime forfettario e non al vecchio regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011 (“minimi al 5 per cento”).

Considerato che il contribuente indicato nel quesito opera in quest’ultimo regime e non nel nuovo regime forfettario sarà possibile continuare fino alla sua scadenza naturale (quinquennio o compimento del trentacinquesimo anno di età).

(Fonte Fiscal News)

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