La Quinta Sezione Tributaria della Cassazione, con sentenza 19 ottobre 2016 n. 21142, chiarisce che la
presunzione relativa di liberalità, prevista dall’art. 26 comma 1 del D.P.R. n. 931 del 1986, ai fini dell’imposta di registro sugli atti di trasferimento tra coniugi o parenti in linea retta, è applicabile anche
per gli altri tributi, in tutte le controversie la cui soluzione dipende dalla qualificazione dell’atto come a
titolo oneroso o a titolo gratuito. Pertanto la presunzione in parola può essere utilizzata dal contribuente
per contestare l’accertamento da “redditometro” con cui s’individuava un reddito conseguente all’acquisto di un immobile il cui dante causa è il coniuge o un parente in linea retta.
Per contestare l’accertamento da “redditometro” il contribuente può utilizzare la presunzione di liberalità che assiste in materia d’imposta di registro i trasferimenti immobiliari che intervengono tra coniugi o parenti in linea retta.
A stabilirlo è la sentenza n. 21142/16 della Sezione Tributaria della Cassazione, che si rifà a un precedente del 2008.
LA PRESUNZIONE DI LIBERALITÀ
L’articolo 26 del D.P.R. n. 931 del 1986, allo scopo di evitare eventuali elusioni dell’imposta di donazione, stabilisce una presunzione di liberalità ai fini dell’imposta di registro sugli atti di trasferimento tra coniugi o parenti in linea retta.
La norma, cioè, consente all’Ufficio di considerare donazioni i trasferimenti immobiliari tra coniugi o parenti in linea retta, con conseguente assoggettamento di tali atti al corrispondente regime, allorché “l’ammontare complessivo dell’imposta di registro e di ogni altra imposta dovuta per il
trasferimento risulti inferiore a quello delle imposte applicabili in caso di trasferimento a titolo gratuito, al netto delle detrazioni spettanti”.
DA PRESUNZIONE “ASSOLUTA” A “RELATIVA”
Inizialmente alla presunzione in discorso è stato attribuito carattere “assoluto”, ossia lo stretto vincolo familiare doveva ritenersi di per sé indice dell’assenza di onerosità, tanto da non essere consentita la prova contraria del contribuente.
Il carattere assoluto della presunzione è però venuto meno grazie a un intervento della Corte Costituzionale.
Con la sentenza n. 41 del 1999 la Consulta ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 – per contrasto con il principio di capacità contributiva (art 53 Cost.) – nella parte in cui la norma esclude la prova contraria diretta a superare la presunzione di
liberalità dei trasferimenti immobiliari.
Attualmente, quindi, il contribuente può, con qualsiasi mezzo, fornire la prova contraria (v. da ultimo Cass. civ. Sez. V n. 6674 del 2016, secondo la quale non spetta alla parte pubblica provare la genuinità del trasferimento, ma è il contribuente che deve dimostrare la natura onerosa del contratto e in
particolare l’effettivo pagamento del prezzo pattuito).
Per parenti in linea retta s’intendono i genitori e i figli naturali, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli adottati ecc.
UTILIZZO DELLA PRESUNZIONE NEL REDDITOMETRO
Ebbene, la presunzione “relativa” di cui all’art. 26 del TUR torna protagonista in un recente pronunciamento della Cassazione dal quale emerge che il contribuente se ne può avvalere per contestare l’accertamento dell’ufficio finanziario, ex art. 38 D.P.R. n. 600 del 1973, con cui s’individua un reddito
conseguente all’acquisto di un immobile il cui dante causa sia il coniuge o un genitore.
IL CASO
Il Giudice di secondo grado dovrà rivalutare il caso di un’infermiera professionale finita nel mirino del fisco per l’asserita non congruità del reddito dichiarato rispetto al reddito effettivo desunto dalle spese sostenute nell’arco temporale dal 2000 al 2006, tra cui quelle per l’acquisto di terreni edificabili di
proprietà del padre.
Presso la Suprema Corte, in particolare, ha trovato accoglimento il motivo di ricorso centrato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 26 D.P.R. n. 131 del 1986 e 53 Cost.
Secondo la difesa del contribuente, in sostanza, la presunzione legale di donazione, prevista dall’art. 26 del TUR, fa sì che si traduca in una violazione dell’art. 53 Cost. la pretesa di una maggiore imposizione in virtù della qualifica come vendita dell’atto di trasferimento di immobili dal genitore al figlio.
Ebbene, il Collegio di legittimità ha condiviso l’osservazione del contribuente in quanto:
– “la presunzione relativa di liberalità, prevista dall’art. 26 d.P.R. n. 131 del 1986, ai fini dell’imposta di registro sugli atti di trasferimento tra coniugi o parenti in linea retta, è applicabile anche per gli altri tributi, in tutte le controversie la cui soluzione dipende dalla qualificazione dell’atto come a titolo oneroso o a titolo gratuito, per cui il contribuente può usare la presunzione per contestare l’accertamento dell’ufficio finanziario, effettuato ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, con cui si individua un reddito conseguente l’acquisto di un immobile il cui dante causa sia un parente in linea retta o il coniuge”.
Nel caso di specie, la CTR non ha considerato ai fini probatori la presunzione invocata dal contribuente e, di conseguenza, gli Ermellini hanno ritenuto doveroso rinviare la causa per nuovo esame.
In sede di rinvio la CTR dovrà attenersi al principio di diritto enunciato dai giudici di legittimità e dovrà pure considerare che la vendita oggetto di causa:
– non è stata trattata, dal punto di vista dell’imposizione indiretta, come una donazione.
Tale circostanza non è di poco conto ai fini del buon esito della controversia per il contribuente, in quanto la Suprema Corte ha precisato che “costituisce accertamento di fatto – alla luce della natura relativa della presunzione–valutare se la presunzione sia vinta tenuto conto di tutte le circostanze probatorie del caso, potendo in particolare il giudice del merito trarre argomenti in contrario da circostanze quali il trattamento tributario richiesto dalla parte o,concesso dall’ufficio ai fini di altri tributi”.
CONCLUSIONI
In conclusione, quindi, nei trasferimenti immobiliari tra parenti:
– il contribuente può contrastare la contestazione di maggior reddito determinato sinteticamente dichiarando che l’incremento patrimoniale non ha comportato trasferimento di denaro;
– spetta poi al giudice verificare se la tesi della donazione è credibile o meno anche alla luce delle altre prove fornite dalle parti.
Fonte: Fiscal Focus