Ravvedimento operoso: tempi, modalità ed esempi concreti

Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta dovuta entro le scadenze ordinarie, è prevista una sanzione pari al 30% dell’imposta non versata. Nella Legge di Stabilità sono state introdotte nuove modalità per utilizzare il ravvedimento operoso che mirano a favorire il contribuente nella regolarizzazione con l’Amministrazione Finanziaria prima che la violazione venga accertata e notificata a seguito di controlli formali da parte del Fisco.

L’omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione dei redditi e dell’Iva, nonché l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d’imposta, potranno, essere regolarizzati dal 1/1/2015 anche con le nuove previste modalità.

Ravvedimento entro 30 giorni

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs n. 472/1997, la riduzione della sanzione ad 1/10 del minimo interessa il mancato o insufficiente pagamento del tributo, se quest’ultimo viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza del termine originario.

La sanzione in caso di omesso versamento di versamenti periodici è, in generale, pari al 30% dell’importo non versato, ma l’entità della sanzione ridotta è differente a seconda del giorno in cui viene sanata la violazione.

Se la regolarizzazione, infatti, avviene:

entro 14 giorni dalla scadenza, la sanzione ridotta è pari allo 0,2% giornaliero;

dal 15° al 30° giorno, la sanzione ridotta è pari al 3% (1/10 del 30%).

Pagamento entro 14 giorni

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.Lgs n. 471/1997, la sanzione su cui applicare la riduzione di 1/10 per ravvedimento è pari al 2% giornaliero e varia quindi in base al giorno in cui il contribuente versa la somma dovuta: “Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”.

Pertanto, per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 30% è ridotta in misura pari a 1/15 per ogni giorno di ritardo: di fatto per ogni giorno si applica una sanzione del 2% con la conseguenza che la misura della stessa è differenziata a seconda del momento in cui viene sanata la posizione.

Tale meccanismo si ripercuote, ovviamente, anche sulla sanzione ridotta dovuta qualora, oltre a versare le somme, il contribuente si avvalga del ravvedimento operoso breve.

Da tale chiarimento si evince pertanto che se il versamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, la riduzione di 1/10 prevista in caso di ravvedimento operoso è applicabile anche alla sanzione riferita a ciascun giorno di ritardo.

Ad esempio, per 5 giorni di ritardo del versamento, la sanzione ridotta è pari all’1% (5gg x 2% x 10%).

Ravvedimento entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione

La nuova lettera a-bis) del comma 1, art. 13, D.Lgs. n. 472/97 introdotta dal comma 637 della Legge di Stabilità 2015 permette di regolarizzare un omesso o insufficiente versamento entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione; in tal caso, si applicherà una sanzione ridotta pari ad 1/9 del minimo.

La soluzione di cui al punto 1., pur essendo più aderente al testo normativo, non risulterebbe applicabile, ad esempio, ai versamenti di ritenute da parte del sostituto d’imposta dal momento che esiste uno sfasamento temporale tra il momento in cui viene commessa la violazione (omesso o insufficiente versamento) e la presentazione della relativa dichiarazione.

La soluzione di cui al punto 2. non presenta particolari problemi applicativi:

agganciando il termine per il ravvedimento alla scadenza del termine di versamento del tributo, il ravvedimento in esame sarebbe applicabile fino al giorno 16 del terzo mese successivo a quello in cui le ritenute avrebbero dovuto essere versate. Tuttavia, tale soluzione non sembra aderente al disposto normativo, che fa esplicitamente riferimento al “termine per la presentazione della dichiarazione”.

Ravvedimento entro la presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione

Un omesso o insufficiente versamento può essere sanato entro il maggior termine di presentazione della dichiarazione “relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore”, così come disposto dall’art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. n.472/1997.

Nel caso in cui il contribuente decida di fruire del ravvedimento operoso entro il termine sopra citato, unitamente al versamento del tributo non versato, o versato solo parzialmente, è prevista una sanzione pari ad un ottavo del minimo.

Ravvedimento entro la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo

La nuova lettera b-bis) dell’articolo 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/97 permette il ravvedimento operoso anche nel caso in cui questo venga effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; avvalendosi di tale possibilità, la sanzione è ridotta ad 1/7 del minimo.

Mediante il ravvedimento ex lettera b-bis) è possibile ravvedersi:

• dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;

• entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

In ogni caso, con la nuova disciplina in esame gli omessi/insufficienti versamenti potranno essere regolarizzati (con diverse soglie di riduzione delle sanzioni) fino a quando l’Agenzia delle Entrate non notificherà la comunicazione recante la somma dovuta ai sensi dell’articolo 36-bis, D.P.R. n. 600/73 o dell’art. 54-bis, D.P.R. n. 633/72.

Ravvedimento oltre la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo

La nuova lettera b-ter) dell’articolo 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/97 permette il ravvedimento operoso anche nel caso in cui questo venga effettuato oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; avvalendosi di tale possibilità, la sanzione è ridotta ad 1/6 del minimo.

La norma non introduce limiti di tempo per il ravvedimento in esame; tuttavia, come facilmente intuibile, allo scadere del termine per l’accertamento (31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione) il ravvedimento operoso perde la sua utilità-

Esempio

Ipotizziamo che la violazione consista nell’omesso versamento delle ritenute codice tributo 1001 da regolarizzare entro il 31.07.2015.

Il ravvedimento può avvenire:

entro il 31.07.2015 sanzione ridotta ad 1/10 (0,2% ogni giorno di ritardo);

entro il 20.08.2015 sanzione ridotta 1/10 (3%);

entro il 31.07.2016 con sanzione ridotta ad 1/8 (3,75%);

entro il 31.07.2017 con sanzione ridotta ad 1/7 (4,2857%);

oltre il 31.07.2017 con sanzione ridotta ad 1/6 (5%).

Ravvedimento parziale

Una disciplina particolare riguarda l’ipotesi in cui la violazione sia stata constatata ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 4/1929, ossia mediante processo verbale:

anche in questo caso il trasgressore potrà avvalersi del ravvedimento operoso, ma la riduzione della sanzione sarà pari a un quinto del minimo. Questa previsione, inserita nella nuova lettera b-quater) del primo comma dell’art. 13, D.Lgs n. 472/97, riguarda tutti i settori tributari.

Essa non si applica, tuttavia, alle violazioni indicate negli artt. 6, comma 3, e 11, comma 5, del D.Lgs n. 471/97, ossia quelle concernenti la mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto e la mancata installazione dell’apparecchio misuratore fiscale: queste violazioni, dunque, non potranno essere regolarizzate dopo la constatazione.

(fonte Fiscal News)

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