La visita fiscale è un accertamento sanitario disposto al fine di verificare l’effettivo stato di salute del dipendente assente dal servizio per malattia. La malattia, infatti, consistendo in uno stato patologico che comporta la temporanea incapacità del lavoratore di effettuare la prestazione, sospende il rapporto di impiego per tutta la durata della patologia, così come indicata nel certificato medico (cd. periodo di comporto).
Sin dal primo giorno di malattia, sussiste in capo al lavoratore un obbligo di reperibilità presso il domicilio per sottoporsi all’eventuale visita fiscale, la cui violazione è sanzionata disciplinarmente; gli orari dei controlli medico-legali, tuttavia, variano a seconda della natura pubblica o privata del rapporto di impiego. Durante il periodo di reperibilità, il lavoratore deve rendersi disponibile all’indirizzo indicato nel certificato del medico curante, affinché il medico fiscale possa accertarne le condizioni di salute. Al di fuori delle fasce di reperibilità, il lavoratore può allontanarsi liberamente dalla propria abitazione se ciò non ne pregiudica la guarigione.
I dipendenti pubblici sono tenuti a rispettare, dal lunedì alla domenica, le seguenti fasce di reperibilità: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. L’obbligo di reperibilità, pertanto, è di sette ore complessive e si estende all’intera settimana, giorni festivi e non lavorativi inclusi.
Anche per i dipendenti privati vige l’obbligo di reperibilità sette giorni su sette, compresi sabati, domeniche e festività infrasettimanali. Rispetto ai dipendenti pubblici, tuttavia, la fascia di reperibilità è più ristretta, comprendendo solo quattro ore nell’arco della giornata, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.
Le eccezioni
L’assenza al proprio domicilio in occasione della visita fiscale costituisce illecito disciplinare, sanzionabile indipendentemente dalla gravità della malattia, salvo che sia dovuta a giustificato motivo. Costituiscono ipotesi di irreperibilità giustificata la concomitanza di visite o prestazioni specialistiche, la sussistenza di situazioni che rendono imprescindibile e indifferibile la presenza personale del lavoratore per evitare gravi conseguenze per sé o per i membri della famiglia e l’allontanamento momentaneo presso le pertinenze dell’abitazione, circostanze tutte da provarsi a cura del lavoratore.
Sono esonerati dalla visita fiscale i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, la cui assenza sia dovuta a patologie che richiedono terapie salvavita o a patologie connesse o sottese alla disabilità riconosciuta. Non sono, altresì, tenuti alla reperibilità durante la malattia i dipendenti pubblici che abbiano subìto infortuni sul lavoro e affetti da malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio.
riforma in arrivo
In data 27 febbraio 2017, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto che modifica ed integra il testo unico sul pubblico impiego, attuativo degli artt. 16 e 17 della L. n. 124/2015 (legge delega di riforma della pubblica amministrazione). Il decreto, ancora in attesa di approvazione da parte della Conferenza Unificata, delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, interviene anche in materia di visite fiscali, introducendo un polo unico della medicina fiscale facente capo all’Inps. Si prevedono, inoltre, ulteriori decreti del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione da adottarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali volti ad armonizzare la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato pubblico e privato con riguardo alle fasce orarie di reperibilità delle visite di controllo (con probabile estensione delle sette ore anche per i lavoratori del settore privato) e alla soglia di invalidità ai fini dell’esenzione dalle stesse (con possibile fissazione di una soglia unica intorno al 50%).