Nuovi termini per il versamento delle imposte

l Decreto collegato alla Legge di Bilancio 2017 ha disposto “a regime” il differimento dei termini di versamento, in relazione alle imposte derivanti dalle dichiarazioni reddituali. Analizziamo quali sono i nuovi termini e per quali imposte sono ammessi.
Le nuove disposizioni relative al differimento dei termini di versamento delle imposte derivanti da Unico (ora modello Redditi) e da Irap e del saldo Iva sono contenute all’art.7-quater commi 19 e 20 del D.L. 193/2016 e sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017.

Persone fisiche e società di persone

Il versamento del saldo e del primo acconto dell’Irpef e dell’Irap vengono stabilite:

  • al 30 giugno, invece del 16 giugno;
  • al 30 luglio, invece del 16 luglio, per chi versa con la maggiorazione dello 0,40.

I nuovi termini sono applicati anche per i versamenti dovuti dalle società di persone e soggetti equiparati in caso di operazioni straordinarie intervenute prima del 31 dicembre dell’anno per il quale è presentata la dichiarazione.

I nuovi termini non sono invece applicati – e quindi vengono applicati i termini ordinari – in caso di:

  • cessazione dell’attività delle società di persone senza procedura di liquidazione;
  • scioglimento della società di persone per mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro 6 mesi.

Soggetti Ires

Il differimento trova applicazione anche in riferimento ai soggetti Ires, per il versamento della relativa imposta e dell’Irap.

Per i soggetti Ires che approvano bilancio o rendiconto ad aprile o a maggio, i termini sono:

  • al 30 giugno, invece del 16 giugno;
  • al 30 luglio, invece del 16 luglio, per chi versa con la maggiorazione dello 0,40.

Per i soggetti Ires che approvano bilancio o rendiconto a giugno o a luglio:

  • al 31 luglio, invece del 16 luglio;
  • al 31 agosto, invece del 22 agosto, per chi versa con la maggiorazione dello 0,40.

Conguagli derivanti dalla dichiarazione 730

In questo caso l’unica novità riguarda esclusivamente i soggetti che presentano un 730 a debito in assenza di un sostituto d’imposta che possa effettuare i conguagli. In questo caso i termini sono i medesimi di quelli stabiliti per le persone fisiche.

I differimenti riguardano:

  • addizionali Irpef;
  • addizionali e maggiorazioni Ires;
  • imposte sostitutive per i contribuenti minimi o forfettari;
  • Ivie e Ivafe;
  • contributo di solidarietà;
  • acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata;
  • maggiorazione del 3% per l’adeguamento agli studi di settore;
  • Iva dovuta per l’adeguamento agli studi di settore;
  • contributi Inps Ivs e gestione separata;
  • contributi Cipag (geometri);
  • diritto annuale Cciaa;
  • capital gain in regime di dichiarazione.

I differimenti non riguardano:

  • il versamento del secondo acconto Irpef, Ires e Irap, che rimane fissato al 30 novembre;
  • Imu e Tasi;
  • imposta sostitutiva sull’affrancamento delle partecipazioni;
  • imposta sostitutiva per l’assegnazione dei beni ai soci;
  • imposta sostitutiva per l’estromissione agevolata degli immobili strumentali degli imprenditori individuali.

Capitolo a parte per la cedolare secca. Il versamento del saldo dell’imposta è previsto nei termini stabiliti in materia di versamento Irpef e pertanto non ci sono dubbi:

  • al 30 giugno, invece del 16 giugno;
  • al 30 luglio, invece del 16 luglio, per chi versa con la maggiorazione dello 0,40.

Il versamento dell’acconto, in virtù di quanto citato nel Provvedimento del 7 aprile 2011 al punto 7.2, invece, avrebbe potuto rimanere fissato al 16 di giugno. Nel corso di Telefisco 2017, l’Agenzia ha chiarito che anche per tale imposta i termini sono differiti.

fonte:Rita Martin
Centro Studi CGN

 

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