La Cassazione è intervenuta con una sentenza a fare chiarezza sulla notificazione via posta di un atto tributario ad una società. In particolare: la notifica eseguita presso la sede effettiva di una società, mediante consegna del piego a persona lì rinvenuta. Qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario o dell’agente postale risulta la presenza di una persona che si trova nei locali della sede sociale è da presumere che tale persona sia addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente. La persona giuridica, per vincere questa presunzione, ha l’onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno.
La disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di comunicarlo all’Amministrazione Finanziaria, tenendola costantemente informata di eventuali cause di variazione. Ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. c), del D.P.R. 600 del 1973, “salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario”.
L’art. 58, del D.P.R. 600/73, per quanto qui interessa, precisa che: i soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel Comune “in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività” (comma 3); negli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli Uffici Finanziari deve essere indicato il Comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell’indirizzo solo ove espressamente richiesto (comma 4); le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate (comma 5).
Le disposizioni degli articoli 58 e 60 del D.P.R. 600/73 vanno combinate con l’art. 145 c.p.c., in base al quale la notifica alle persone giuridiche deve avvenire nella SEDE dell’ente, mediante consegna di copia dell’atto:
– al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notifiche;
– ad altra persona addetta alla sede stessa;
– al portiere dello stabile in cui vi è la sede.
La notifica può anche avvenire, a norma degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica che RAPPRESENTA l’ente qualora nell’atto ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
Occorre inoltre considerare che il mancato adempimento, originario o successivo, dell’onere di indicare il domicilio fiscale “negli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli Uffici Finanziari” legittima l’Ufficio procedente a eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto (Cass., Sez. V, sentenza 1440 del 2013; conf. n. 1206 del 2009).
Ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D.P.R. 600/73, così come modificato dal D.L. 78/2010, per le persone giuridiche le variazioni di indirizzo hanno effetto a partire dal 30° giorno successivo a quello in cui l’Ufficio ha ricevuto:
– la dichiarazione prevista dall’art. 35 del D.P.R. 633/72;
– per i soggetti non residenti, la dichiarazione contemplata dall’art. 35-ter del D.P.R. 633/72;
– per i soggetti non obbligati alla suddetta comunicazione, il modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale.
Permane, invece, il disposto di cui all’art. 58, comma 5, del D.P.R. 600/73, secondo cui “le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate”. Di conseguenza, nei 30 giorni successivi alla ricezione da parte dell’Ufficio della comunicazione di variazione, la notifica sarà validamente eseguita presso il vecchio indirizzo, e sarà onere del contribuente verificare l’avvenuta notifica di atti in quel luogo.
La sentenza della Cassazione
Recentemente la Sezione Tributaria della Suprema Corte, intervenendo in materia di notificazione degli atti tributari alle persone giuridiche, ha sostenuto la ritualità della notificazione postale di un atto tributario (nella specie un avviso di rettifica) eseguita presso la SEDE di una società, mediante consegna del piego a persona lì rinvenuta.
Ciò risponde al principio per cui, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario o dell’agente postale risulta la presenza di una persona che si trova nei locali della sede, è da presumere che tale persona sia addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente.
Invece la persona giuridica, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno.
Dunque, come già sostenuto da Cass. n. 24622 del 2008, la notificazione alle persone giuridica può dirsi perfezionata quando il consegnatario dell’atto sia legato all’ente da un rapporto che, non dovendo necessariamente essere lavorativo, può risultare anche dall’incarico di ricevere la corrispondenza, sebbene provvisorio, e che qualora dalla relata di notifica risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede stessa, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti, salvo prova contraria (da parte dell’ente).
(Fonte Fiscal News)