Congiuntamente all’acquisto in proprietà e all’acquisizione attraverso il leasing finanziario dei veicoli, l’impresa può avvalersi del noleggio. Il noleggio riveste attualmente una valida alternativa rispetto al leasing e al finanziamento diretto, specialmente per i veicoli non soggetti a limitazioni fiscali oppure per quelli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti.
Nei contratti di noleggio è previsto che l’utilizzatore, oltre ad avere la disponibilità del mezzo di trasporto, è sollevato da una serie di incombenze, quali la manutenzione ordinaria e straordinaria, il pagamento della tassa di proprietà, assicurazione, ecc.
A seconda della durata del contratto, il noleggio si può distinguere in:
– a breve termine (es.: noleggio di un’autovettura per quindici giorni);
– a lungo termine, per il quale viene sottoscritto un contratto cosiddetto “full service”.
Noleggio a breve termine
Il noleggio a breve si determina quando l’impresa noleggi un veicolo per un breve periodo (qualche giorno o qualche mese). Ciò si può verificare, ad esempio, perché il soggetto si deve spostare in aereo o in treno per lavoro e nel luogo di destinazione ha bisogno di una macchina per muoversi. Può capitare inoltre che l’imprenditore debba noleggiare un’auto per un breve periodo (ad esempio, 10 giorni) mentre il meccanico ripara i guasti causati da un incidente.
Noleggio a lungo termine
Con il contratto di noleggio a lungo termine (anche chiamato “full service”) si configura, invece, un rapporto di locazione, inteso come quel contratto con il quale una parte (concessionaria o società finanziaria) si obbliga a far godere all’altra (utilizzatore) una cosa mobile (autoveicolo) per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo (canone periodico di locazione).
Nulla vieta, in questa ipotesi che l’utilizzatore decida alla fine del contratto di acquistare l’autoveicolo come bene usato, ma questo viene realizzato attraverso un atto di compravendita del tutto svincolato da quello di noleggio. Come precisato con Circolare Ministeriale 10 febbraio 1998, n. 48, i contratti definiti “full service” sono:
– ”dei contratti misti nei quali la causa economica prevalente è rappresentata dalla locazione del veicolo rispetto alle ulteriori prestazioni che vengono fornite a seguito della stipula. Tali accordi contrattuali prevedono, infatti, oltre la locazione, la fornitura di una serie di servizi che vengono prestati con riferimento alla gestione del veicolo locato.”
Individuazione del canone
Il canone periodico (tipicamente mensile) di noleggio è individuato attraverso alcuni parametri di riferimento, quali:
– il tipo di veicolo;
– la durata del noleggio;
– il numero di chilometri che si prevede di effettuare.
Di norma, nel contratto viene previsto un adeguamento del canone (di anno in anno o alla fine del periodo a titolo di rata residua):
– in aumento nel caso in cui la percorrenza chilometrica effettiva risulti maggiore rispetto a quella preventivata;
– in diminuzione, laddove la percorrenza chilometrica effettiva risultasse invece inferiore a quella preventivata.
Composizione del canone
Come anticipato nella definizione offerta dalla Circolare n. 48/1998, il canone di noleggio “full service” è composto da una quota relativa alla locazione vera e propria e da una quota relativa alla fornitura di una serie di servizi accessori quali, ad esempio:
– immatricolazione e messa su strada;
– tassa di proprietà;
– assicurazioni (RCA, incendio e furto, kasko);
– manutenzione ordinaria e straordinaria (tagliandi, cambio olio, ecc);
– sostituzione dei pneumatici;
– soccorso stradale in caso di incidente o furto;
– auto sostitutiva.
Imposte dirette
In merito alle imposte sui redditi la Legge n. 228/2012, intervenendo sull’articolo 164, TUIR, ha modificato la percentuale di deducibilità dei costi relativi ai veicoli con limitazioni fiscali.
In particolare, con riferimento a tali costi, è stata stabilita una percentuale di deducibilità pari al 20% e per quanto concerne i canoni di noleggio, la deduzione entro il limite massimo. L’articolo 164, TUIR infatti stabilisce che:
– “Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili […] nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell’articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). […] Non si tiene conto: […] dell’ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori.”
Deducibilità limitata e importo massimo
In base a quanto previsto dall’articolo 164, TUIR, i canoni relativi ai veicoli con limitazioni fiscali noleggiati dall’impresa risultano deducibili:
– nella misura del 20%;
e:
– entro un tetto di spesa massimo pari a:
– € 3.615,20 per autovetture ed autocaravan (di cui alle lett. a) ed m), art. 54, D.Lgs. n. 285/1992);
– € 774,69 per motocicli (di cui all’art. 53, D.Lgs. n. 285/1992);
– € 413,17 per ciclomotori (di cui all’art. 52, D.Lgs. n. 285/1992).
I valori sopra indicati devono essere ragguagliati ad anno e possono anche essere variati tenendo conto delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell’anno
ESEMPIO
L’impresa Beta S.r.l. noleggia un’autovettura per 5 giorni, sostenendo un costo di € 360,00 + IVA.
La quota fiscalmente deducibile è pari al minor importo tra:
– (€ 360 + € 45,36) x 20% = € 81,07
– ed (€ 3.615,20 x 5 : 365) x 20% = € 9,90
Di conseguenza, l’ammontare di spesa ammesso in deduzione è pari a € 9,90.
In relazione a tale contabilizzazione pertanto, in dichiarazione dei redditi deve essere effettuata una variazione in aumento pari ad € 395,46 (€ 405,36 – € 9,90).
Noleggio a lungo termine
Le disposizioni fiscali sopra illustrate sono applicabili anche nel caso in cui l’impresa si avvalga del noleggio “full service” (deducibilità al 20% con un tetto massimo di spesa).
Al riguardo, la citata Circolare n. 48/1998 ha fornito una rilevante precisazione:
– “[…] nell’ipotesi di noleggio full service di un’autovettura dovrà essere specificamente indicata la quota della tariffa di noleggio depurata delle spese per i servizi accessori di cui si fruisce. In mancanza di siffatta specificazione, la tariffa corrisposta dovrà invece essere considerata unitariamente e rileverà per intero ai fini del raggiungimento del limite posto dal legislatore. Allo scopo di evitare manovre elusive tese a operare una sperequazione tra la parte di costo attribuito al noleggio dell’autovettura e quella che fa riferimento alle prestazioni accessorie garantite dal locatore con il noleggio full service, si ritiene che un criterio idoneo di ripartizione possa essere rappresentato dal riferimento ai listini che riportano le tariffe mediamente praticate per i veicoli della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione nel tempo e nel luogo più prossimi relative ai contratti di noleggio o di locazione che non prevedono le suddette spese accessorie.”
ESEMPIO
La Beta S.r.l. sottoscrive un contratto di noleggio a lungo termine, che prevede la corresponsione di un canone mensile pari a € 1.000,00 + IVA.
La quota fiscalmente deducibile per ciascun mese in relazione:
– al noleggio è pari al minor importo tra:
– (€ 800,00 + € 100,80) x 20% = € 180,16
e:
– (€ 3.615,20 x 30 : 365) x 20% = € 59,42
– agli altri servizi accessori, è pari a (€ 200,00 + € 25,20) x 20% = € 45,04
Conseguentemente, l’ammontare di spesa ammesso in deduzione (per il mese di settembre) è pari ad € 104,46 (€ 59,42 + € 45,04).
In relazione a tale contabilizzazione pertanto, in dichiarazione dei redditi va effettuata una variazione in aumento pari ad € 1.021,54 (€ 1.126,00 – € 104,46).
L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 22 agosto 2007, n. 231, ha, inoltre, precisato che il noleggio a lungo termine di veicoli a motore da assegnare ai dipendenti, seppur necessario per l’esercizio dell’attività, non integra di per sé il carattere della strumentalità.
Pertanto, in linea generale, il trattamento fiscale riservato a tale fattispecie è quello di deducibilità limitata al 20%, indicato all’articolo 164, comma 1, lettera b), TUIR.
Manutenzioni e riparazioni
Il TUIR, all’art. 102, comma 6, prevede che le spese di manutenzione e riparazione siano deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili.
Con riferimento al contratto di noleggio a lungo termine, è possibile effettuare le seguenti considerazioni:
– la quota parte relativa alle cosiddette spese accessorie, è comprensiva non soltanto delle spese di manutenzione, ma anche di altri costi, quali, ad esempio, le tasse e le assicurazioni. A fronte di ciò l’utilizzatore sostiene un generico costo per servizi e non risulta quindi necessario verificare, ai fini della deducibilità, il superamento o meno del plafond sopra descritto (5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili);
– da un altro punto di vista, il fatto di non acquistare in proprietà l’automezzo ha come conseguenza il mancato aumento del costo complessivo dei beni strumentali, cosicché il valore di riferimento a cui applicare il plafond per la deduzione di altre spese di manutenzione, riparazione, ecc., è inferiore a quello che si sarebbe ottenuto in caso di acquisto.
Irap
Con l’art. 1, commi 50 e 51, Legge n. 244/2007, è stato modificato il D.Lgs. 446/1997, prevedendo lo sdoppiamento delle modalità di determinazione della base imponibile IRAP, differenziando tra:
– metodo a valori fiscali (art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/1997), cui sono destinatarie le imprese individuali/società di persone;
– metodo a valori di bilancio (art. 5, D.Lgs. n. 446/1997), cui sono destinatarie le società di capitali nonché le imprese individuali/società di persone in contabilità ordinaria che abbiano esercitato la relativa opzione.
Con entrambi i metodi, assumono rilevanza i canoni di noleggio (a breve o a lungo termine). Tuttavia, deve rilevarsi che con il secondo metodo (a valori di bilancio), detti componenti negativi vanno assunti nell’ammontare risultante dal Conto economico, cioè facendo riferimento a quanto contabilizzato, senza considerare le variazioni fiscali.
Diversamente, con il metodo a valori fiscali, il noleggio segue le medesime previsioni disposte ai fini delle imposte sui redditi.
Si noti che il trattamento contabile è lo stesso sia che si tratti di noleggio a breve termine che di noleggio a lungo termine, salvo che nel secondo caso, si avranno più registrazioni periodiche dei canoni e l’indicazione della quota riferibile ai servizi.
(fonte Fiscal News)